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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17282/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 28849-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4-A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1678/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 25/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate contro la società [OSCURATO:SOCIETA]. ed in riforma della sentenza di primo grado ha ritenuto la legittimità dell'avviso di accertamento relativo a IRES e IRAP per l'anno 2013 rilevando che la motivazione dell'atto impugnato dava compiutamente conto delle ragioni per le quali le deduzioni offerte dalla società in sede endoprocedimentale non erano state ritenute accoglibili, aggiungendo che l'Ufficio ben poteva motivare l'atto per relationem e che il processo verbale di contestazione non doveva essere allegato essendo a conoscenza della parte contribuente, infine sottolineando che la società non aveva sovvertito la presunzione nascente dall'art. 32 del d.P.R. n.600 del 1973.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di impugnazione al quale ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso.

Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la ricorrente prospetta l'omessa motivazione e motivazione inesistente della sentenza Ric. 2019 n. 28849 sez.

MT - ud. 12-04-2022 -2- impugnata, la quale non avrebbe adeguatamente risposto alle censure esposte nel corso del giudizio in ordine alla motivazione dell'accertamento.

Il primo motivo di impugnazione - a prescindere da una sua possibile dichiarazione di inammissibilità in quanto è denunciato ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. un vizio della sentenza che andava semmai impugnato ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., non potendosi lamentare un vizio di motivazione della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 5, e interpretando la volontà del ricorrente come diretta a far valere appunto un vizio ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 7090 del 2022; analogamente Cass. n. 2268 del 2022 secondo cui l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006, prevede l'"omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione", come riferita ad "un fatto controverso e decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate) - è infondato.

Secondo questa Corte, infatti: in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modi?., dalla

I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, Ric. 2019 n. 28849 sez.

MT - ud. 12-04-2022 -3- ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 22598 del 2018); in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 2020); il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass.

S.U. n. 8053 del 2014).

Ric. 2019 n. 28849 sez.

MT - ud. 12-04-2022 -4- La sentenza impugnata risulta coerente con i suddetti principi espressi in tema di motivazione apparente laddove ha affermato che l'atto impugnato aveva dato conto dell'infondatezza dei rilievi esposti in fase procedimentale dalla contribuente; inoltre individuando la base dell'accertamento nel processo verbale di contestazione, al quale era possibile rinviare per relationem da parte dell'Ufficio e che non doveva essere allegato all'avviso in quanto già a conoscenza della contribuente.

Tanto è sufficiente per ritenere infondata la censura.

Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente prospetta la violazione dell'art.112 c.p.c., in relazione all'art. 360, coa 1, n. 4, c.p.c., poiché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di esaminare le censure esposte a proposito dell'illegittimità della motivazione esposte nel corso del giudizio.

Anche questa censura è infondata. [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione tali censure ritenendole infondate laddove ha ritenuto adeguata la presa di posizione dell'Agenzia in ordine alle ragioni che avevano indotto la stessa a ritenerle non accoglibili.

Tanto esclude in radice l'esistenza di un vizio di omessa pronunzia sul tema prospettato dalla ricorrente.

Il terzo motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente prospetta la violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 300 del 1973, laddove la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe errato nel considerare valido l'accertamento fondato sul richiamo al processo verbale di contestazione, tralasciando di considerare la necessità di una valutazione autonoma da parte dell'Ufficio.

Il terzo motivo di impugnazione è parimenti infondato.

Ric. 2019 n. 28849 sez.

MT - ud. 12-04-2022 -5- Ed invero, come già chiarito da questa Corte, la previsione contenuta nell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000 n. 212, secondo cui "le osservazioni e richieste comunicate dal contribuente devono essere valutate dagli uffici impositori", comporta l'obbligo da parte della Amministrazione finanziaria di prendere in considerazione le osservazioni presentate dal contribuente avverso il processo verbale di constatazione che gli è stato notificato, ma non si traduce in un obbligo, a pena di nullità, di motivazione "rafforzata" dell'avviso di accertamento mediante specifica indicazione delle ragioni per cui non sono state accolte le predette osservazioni, sia perché tale sanzione non è espressamente prevista dalla legge, sia perché, nelle ipotesi in cui il legislatore ha inteso sanzionare con la nullità l'atto impositivo privo di motivazione in ordine alle osservazione presentate dal contribuente, lo ha espressamente stabilito (si veda art.10 bis, comma 8, della legge n. 212 del 2000 circa l'obbligo, in materia di elusione fiscale, di motivare l'atto impositivo anche con riguardo ai chiarimento forniti dal contribuente: Cass. n. 31121 del 2017; Cass. n. 8378 del 2017; Cass. n. 3583 del 2016, sulla non necessità di menzionare le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della legge n.212 del 2000).

Inoltre, sempre secondo questa Corte, in tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, conoscenza relativamente alla quale la sentenza impugnata afferma non esservi contestazione da parte della società contribuente.

Ric. 2019 n. 28849 sez.

MT - ud. 12-04-2022 -6- Sulla base di tali considerazioni, infondati tutti e tre i motivi di impugnazione, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell'Agenzia delle entrate in euro 4.100,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 28849-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4-A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1678/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 25/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate contro la società [OSCURATO:SOCIETA]. ed in riforma della sentenza di primo grado ha ritenuto la legittimità dell'avviso di accertamento relativo a IRES e IRAP per l'anno 2013 rilevando che la motivazione dell'atto impugnato dava compiutamente conto delle ragioni per le quali le deduzioni offerte dalla società in sede endoprocedimentale non erano state ritenute accoglibili, aggiungendo che l'Ufficio ben poteva motivare l'atto per relationem e che il processo verbale di contestazione non doveva essere allegato essendo a conoscenza della parte contribuente, infine sottolineando che la società non aveva sovvertito la presunzione nascente dall'art. 32 del d.P.R. n.600 del 1973. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di impugnazione al quale ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso. Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la ricorrente prospetta l'omessa motivazione e motivazione inesistente della sentenza Ric. 2019 n. 28849 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- impugnata, la quale non avrebbe adeguatamente risposto alle censure esposte nel corso del giudizio in ordine alla motivazione dell'accertamento. Il primo motivo di impugnazione - a prescindere da una sua possibile dichiarazione di inammissibilità in quanto è denunciato ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. un vizio della sentenza che andava semmai impugnato ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., non potendosi lamentare un vizio di motivazione della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 5, e interpretando la volontà del ricorrente come diretta a far valere appunto un vizio ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 7090 del 2022; analogamente Cass. n. 2268 del 2022 secondo cui l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006, prevede l'"omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione", come riferita ad "un fatto controverso e decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate) - è infondato. Secondo questa Corte, infatti: in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modi?., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, Ric. 2019 n. 28849 sez. MT - ud. 12-04-2022 -3- ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 22598 del 2018); in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 2020); il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. S.U. n. 8053 del 2014). Ric. 2019 n. 28849 sez. MT - ud. 12-04-2022 -4- La sentenza impugnata risulta coerente con i suddetti principi espressi in tema di motivazione apparente laddove ha affermato che l'atto impugnato aveva dato conto dell'infondatezza dei rilievi esposti in fase procedimentale dalla contribuente; inoltre individuando la base dell'accertamento nel processo verbale di contestazione, al quale era possibile rinviare per relationem da parte dell'Ufficio e che non doveva essere allegato all'avviso in quanto già a conoscenza della contribuente. Tanto è sufficiente per ritenere infondata la censura. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente prospetta la violazione dell'art.112 c.p.c., in relazione all'art. 360, coa 1, n. 4, c.p.c., poiché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di esaminare le censure esposte a proposito dell'illegittimità della motivazione esposte nel corso del giudizio. Anche questa censura è infondata. [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione tali censure ritenendole infondate laddove ha ritenuto adeguata la presa di posizione dell'Agenzia in ordine alle ragioni che avevano indotto la stessa a ritenerle non accoglibili. Tanto esclude in radice l'esistenza di un vizio di omessa pronunzia sul tema prospettato dalla ricorrente. Il terzo motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente prospetta la violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 300 del 1973, laddove la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe errato nel considerare valido l'accertamento fondato sul richiamo al processo verbale di contestazione, tralasciando di considerare la necessità di una valutazione autonoma da parte dell'Ufficio. Il terzo motivo di impugnazione è parimenti infondato. Ric. 2019 n. 28849 sez. MT - ud. 12-04-2022 -5- Ed invero, come già chiarito da questa Corte, la previsione contenuta nell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000 n. 212, secondo cui "le osservazioni e richieste comunicate dal contribuente devono essere valutate dagli uffici impositori", comporta l'obbligo da parte della Amministrazione finanziaria di prendere in considerazione le osservazioni presentate dal contribuente avverso il processo verbale di constatazione che gli è stato notificato, ma non si traduce in un obbligo, a pena di nullità, di motivazione "rafforzata" dell'avviso di accertamento mediante specifica indicazione delle ragioni per cui non sono state accolte le predette osservazioni, sia perché tale sanzione non è espressamente prevista dalla legge, sia perché, nelle ipotesi in cui il legislatore ha inteso sanzionare con la nullità l'atto impositivo privo di motivazione in ordine alle osservazione presentate dal contribuente, lo ha espressamente stabilito (si veda art.10 bis, comma 8, della legge n. 212 del 2000 circa l'obbligo, in materia di elusione fiscale, di motivare l'atto impositivo anche con riguardo ai chiarimento forniti dal contribuente: Cass. n. 31121 del 2017; Cass. n. 8378 del 2017; Cass. n. 3583 del 2016, sulla non necessità di menzionare le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della legge n.212 del 2000). Inoltre, sempre secondo questa Corte, in tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, conoscenza relativamente alla quale la sentenza impugnata afferma non esservi contestazione da parte della società contribuente. Ric. 2019 n. 28849 sez. MT - ud. 12-04-2022 -6- Sulla base di tali considerazioni, infondati tutti e tre i motivi di impugnazione, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell'Agenzia delle entrate in euro 4.100,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella
Sentenza Cassazione n. 17282/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris