CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10202/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, resa in materia di misure alternative alla detenzione; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso si limita a segnalare una pretesa lacuna istruttoria nell'iter decisionale, indotta dall'errata rilevazione dell'indirizzo del condannato; che la discrasia segnalata si riduce all'erronea indicazione, nel provvedimento giudiziale, del numero civico della via di residenza, ascrivibile a verosimile refuso; che il Tribunale di sorveglianza ha datordella completezza delle ricerche, ella sopraggiunta irreperibilità dell'interessato e del suo pregresso disinteresse, a fronte della convocazione da parte dei Servizi sociali; che il ricorso non si confronta in alcun modo con tali argomentazioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il