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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 08840/2024

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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 18926-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Gianpiero, GRANELLO Roberta, GUERRA Paola, FARRIS Maurizio, PACELLI Vincenzo, PANARITI Massimiliano, PORRONI [OSCURATO:PERSONA], SANTESE Antonio, VERDONE Roberto, GABANELLA Cinzia, rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent i - contro MINISTERO DELL’INTERNO – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentatie difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrent i – avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento – sez. distaccata di Bolzano n. 92 del 2023, pubblicata in data 3 luglio 2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 20febbraio 2024 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna i ricorrenti in solidoal pagamento, in favore della part e controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 18926-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Gianpiero, GRANELLO Roberta, GUERRA Paola, FARRIS Maurizio, PACELLI Vincenzo, PANARITI Massimiliano, PORRONI [OSCURATO:PERSONA], SANTESE Antonio, VERDONE Roberto, GABANELLA Cinzia, rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent i - contro MINISTERO DELL’INTERNO – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentatie difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrent i – avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento – sez. distaccata di Bolzano n. 92 del 2023, pubblicata in data 3 luglio 2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 20febbraio 2024 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna i ricorrenti in solidoal pagamento, in favore della part e controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Roma,
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