CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 marzo 2022
Cassazione n. 14867/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30212-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta delega in atti; - ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro 2022 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 573 PORTOGHESI 12, presso l' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 94, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente e ricorrente incidentale - Q_ - avverso senten-z-a n. 107/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 03/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Palermo, decidendo sull'opposizione erariale ex art. 5-ter legge n. 89/01, dichiarava l'inefficacia del decreto emesso dal giudice monocratico della stessa Corte. Quest'ultimo, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamento della somma di € 5.900,00 a titolo d'equa riparazione, per la durata irragionevole di una causa civile iniziata nel 2000 e conclusa, all'esito del doppio grado di merito, con sentenza del 29.6.2017, non ricorsa per cassazione. A base del provvedimento collegiale, la ritenuta equiparazione, agli effetti dell'art. 5, secondo comma, legge citata, tra notifica omessa e notifica invalida. Nella specie, il decreto monocratico, emesso il 24.1.2019, era stato notificato il 22.2.2019 direttamente al Ministero della Giustizia, e non all'Avvocatura distrettuale dello Stato, in violazione, pertanto, degli artt. 144 c.p.c. e 11 R.D. n. 1611 del 1933. La cassazione del decreto della Corte distrettuale in composizione collegiale è chiesta da [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. Ai quali il Ministero della Giustizia resiste con controricorso e ricorso incidentale, affidato a d un motivo. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis. l. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. - L'unico motivo del ricorso incidentale, il cui esame è preliminare per la tendenziale natura assorbente della censura espressavi, denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 4 legge n. 89/01, in relazione al n. 4 dell'art. 360 c.p.c. Sostiene il Ministero ricorrente che la domanda d'equo indennizzo sarebbe tardiva, in quanto proposta il 14.12.2018, decorso il termine semestrale dall'acquisita definitività della sentenza conclusiva del giudizio presupposto, identificabile nella data del 29.1.2018. 1.1. - Il motivo è infondato. Premesso che (i) il termine semestrale fissato dall'art. 4 legge n. 89/01 decorre dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento giurisdizionale che ha chiuso il giudizio presupposto, e che (il) incombe sull'Amministrazione convenuta provarne l'infruttuoso decorso (cfr. n. 40136/21), va rilevato, nel caso di specie: a) che la sentenza della Corte d'appello palermitana che ha definito il giudizio presupposto è stata pubblicata il 29.6.2017; b) che, non avendo il Ministero né dedotto né fornito la prova dell'applicabilità nello specifico del termine di cui all'art. 325 c.p.c., trova applicazione il termine annuale stabilito dall'art. 327, primo comma, c.p.c., nella formulazione ante lege n. 69/09 (come disposto dall'art. 58 stessa legge), trattandosi di giudizio instaurato con citazione notificata il 4.5.2000; c) che tale termine è scaduto, pertanto, il 30.7.2018 (applicata la sospensione feriale); e che, di conseguenza, il ricorso per equa riparazione, essendo stato proposto il 14.12.2018, è senz'altro tempestivo. 2. - Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 156, 144 e 291 c.p.c. e dell'art. 188 disp. att. c.p.c. Richiamato il precedente di questa Corte n. 24032/20, sostiene parte ricorrente che la violazione dell'art. 11 R.D. n. 1611/33, il quale prescrive che le notificazioni nei confronti di un'Amministrazione dello Stato devono essere eseguite presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria adita, importa la semplice nullità — e non l'inesistenza — della notifica effettuata direttamente al Ministero, in persona del Ministro pro tempore. Nullità che, in quanto tale, determina non l'inefficacia del decreto opposto, ai sensi dell'art. 5 legge n. 89/01, applicato, invece, dalla Corte d'appello, ma la necessità di disporre la rinnovazione della notifica stessa, ai sensi dell'art. 291 c.p.c. 3. - Il secondo mezzo espone la violazione o falsa applicazione dell'art. 5, secondo comma, legge n. 89/01. Poiché la costante giurisprudenza di legittimità ha applicato al procedimento d'equa riparazione le norme previste per l'opposizione a decreto ingiuntivo, va applicata, altresì, la non meno costante giurisprudenza in base alla quale la notificazione del decreto ingiuntivo, benché nulla, manifesta pur sempre l'intento del creditore di avvalersi di quest'ultimo, per cui non trova applicazione la sanzione d'inefficacia del decreto ai sensi dell'art. 644 c.p.c., il cui fondamento risiede nella presunzione d'abbandono del titolo ingiuntivo. 4. - Col terzo mezzo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 5-ter legge n. 89/01 e l'omessa pronuncia dell'eccezione di tardività dell'opposizione erariale, depositata soltanto il 12.12.2019, a fronte di una notificazione del decreto monocratico effettuata il 22.2.2019. Deduce parte ricorrente che, applicato analogicamente l'art.650 c.p.c., la parte che produca l'opposizione tardiva ha l'onere di dimostrare di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per nullità della notificazione e di non aver potuto proporre l'opposizione nei termini per caso fortuito o per forza maggiore. Onere che, si sostiene, il Ministero opponente non ha assolto.5. - I primi due motivi del ricorso principale, da esaminarsi cong Luntamente per il loro carattere complementare, sono fondati. 5.1. - La tardiva notifica del decreto emanato ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 89/01 comporta l'inefficacia dello stesso e l'improponibilità della domanda indennitaria, in base ex art. 5, secondo comma, stessa legge. Tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che non può essere proposta opposizione al decreto di ingiunzione ai sensi dell'art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto in conseguenza della nullità della sua notificazione, essendo tale procedimento assoggettato allo stesso principio affermato con riguardo al procedimento monitorio, secondo il quale la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo rileva unicamente per consentire la proposizione dell'opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.) e non anche per conseguire la declaratoria d'inefficacia del decreto (artt. 644 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c.), la quale può esser pronunciata solo in caso di mancata notifica o di notifica giuridicamente inesistente del menzionato decreto (v. n. 21420/18). Ciò significa che la nullità della notifica vale ad impedire il decorso del termine d'opposizione, giacché tale vizio impedisce di / presumere che il decreto sia giunto a conoscenza dell'Amministrazione destinataria, ma non rende il decreto stesso inefficace, atteso che la tempestiva effettuazione della notifica, ancorché invalida, esclude l'inerzia del ricorrente (cfr. in motivazione, n. 24380/19); e che la successiva proposizione dell'opposizione da parte dell'Avvocatura distrettuale competente sana la nullità della notifica del ricorso e del decreto. 5.2. - Ne deriva — ad un tempo e nella specie — che la Corte territoriale correttamente ha ritenuto ammissibile l'opposizione erariale, in quanto la pur indiscussa nullità della notificazione, per violazione del combinato disposto degli artt. 144 elle. e 11 R.D. n. 1611/33, non fa decorrere il relativo termine di proposizione, rendendo possibile l'opposizione tardiva; ma ha violato l'art. 5 legge n. 89/01 lì dove dalla stessa nullità, e non già inesistenza (sui cui caratteri v. S.U. n. 14916/16), dell'attività notificatoria svolta dalla parte privata entro il termine ivi previsto non ha tratto la conseguenza dell' inapplicabilità della sanzione d'inefficacia contemplata dalla medesima norma. 6. - Parzialmente fondato, nei termini che seguono, è anche il terzo mezzo. Inconsistente la doglianza d'omessa pronuncia sull'eccezione di tardività dell'opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/01, per la duplice ragione che l'omessa pronuncia è configurabile solo in rapporto alle domande e alle eccezioni di merito, non anche con riguardo alle eccezioni processuali rilevabili d'ufficio (cfr. per tutte e da ultimo, n. 6174/18), e che, per di più, la pronuncia di rigetto, nella specie, è da ritenersi implicita nell'affermazione di nullità della notifica; va osservato, piuttosto, che la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare che la struttura monitoria del procedimento di equa riparazione, come delineata dalla 1. n. 134 del 2012, giustifica l'applicazione ad esso, in via analogica, della disciplina sul decreto ingiuntivo, sicché, ove sia nulla l'avvenuta notifica, ex art. 5, comma 2, della 1. n. 89 del 2001, del ricorso e del decreto, l'unico rimedio esperibile contro quest'ultimo è l'opposizione ai sensi del successivo art. 5-ter, la quale impone all'opponente di svolgere le proprie difese anche nel merito, e, se proposta tardivamente, lo onera di provare, giusta l'art. 650 c.p.c., che, a causa di detta invalidità, egli non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto, né sia stato in grado di proporre tempestiva opposizione (n. 21658/16). A sua volta, affinché sia legittimamente prodotta l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova — il cui onere incombe sull'opponente — che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (n. 20850/18). In particolare, per il caso in cui, come nella specie, ingiunta sia un' amministrazione dello Stato, qualora la notificazione del ricorso per ingiunzione e del decreto ingiuntivo sia nulla per essere stata effettuata all'amministrazione, anziché all'Avvocatura dello Stato che la difende ex lege, l'opposizione tardiva è ammissibile solo se l'opponente provi che, a causa della nullità della notifica, non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto stesso, non essendo a tal fine sufficiente la mera attestazione del vizio di notificazione (v. n. 17759/11 e S.U. n. 14572/07). Tenendo, ulteriormente, presente che tale conoscenza "non tempestiva" del decreto ingiuntivo per effetto della irregolarità della sua notificazione non si identifica con una conoscenza avvenuta il giorno successivo a quello della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione tempestiva, bensì con una conoscenza acquisita o dopo la scadenza di detto termine o, prima di essa, in un momento nel quale l'opposizione non può più essere predisposta e proposta in modo adeguato per lo sviluppo e l'approfondimento delle difese dell'ingiunto. Tale principio (che è ispirato ad una logica non dissimile da quello di cui all'art. 294, primo comma, ed all'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ.) comporta che la prova della non tempestiva conoscenza — che può essere fornita a mezzo di presunzioni ed in particolare, trattandosi di fatto negativo, attraverso la dimostrazione del fatto positivo costituito dal modo e dal quando la conoscenza sia avvenuta — non si può esaurire nella sola dimostrazione della nullità della notificazione del decreto. All'operatività del principio non si sottrae il caso in cui si tratti della notificazione nulla perché avvenuta presso la P.A., anziché presso l'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege (S.U. n. 9938/05). 6.1. - Dal contenuto del provvedimento impugnato non risulta che tali riscontri de iure procedendi siano stati operati dalla Corte territoriale; la quale, pertanto, dovrà provvedervi, in sede di rinvio. 7. - In conclusione il decreto impugnato va cassato con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, provvedendo, altresì, sulle spese del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in R