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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 marzo 2025

Cassazione n. 09546/2025

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 7846-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], STUDI E [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 16/D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 676/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/09/2018 R.G.N. 5263/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N.7846/2019 Cron.

Rep.

Ud.12/03/2025 PU udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'estinzione del ricorso.

Fatti di causa La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in atti, in parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata,confermata nel resto , ha dichiarato che tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Studi e Formazione, Ammodernamento della PA, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 10.2.2003 ancora in atto a tutt’oggi ed ha condannato FORMEZ appellato a riammettere in servizio l'appellante con inquadramento nel livello B.2 del CCNL di settore ed a pagare all'appellante medesimo un'indennità pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori e spese liquidate come da dispositivo.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con due motivi ai quali ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Motivi della decisione Deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio per rinuncia siccome contenuta nel relativo atto del 6 novembre 2024 depositato in questo giudizio, con il quale la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Studi e Formazione, Ammodernamento della PA ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di conciliazione tra le parti.

Il controricorrente nel medesimo atto del 6 novembre 2024 ha dichiarato di accettare la predetta rinunzia.

Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 12 marzo 2025.

I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 7846-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], STUDI E [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 16/D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 676/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/09/2018 R.G.N. 5263/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N.7846/2019 Cron. Rep. Ud.12/03/2025 PU udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'estinzione del ricorso. Fatti di causa La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in atti, in parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata,confermata nel resto , ha dichiarato che tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Studi e Formazione, Ammodernamento della PA, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 10.2.2003 ancora in atto a tutt’oggi ed ha condannato FORMEZ appellato a riammettere in servizio l'appellante con inquadramento nel livello B.2 del CCNL di settore ed a pagare all'appellante medesimo un'indennità pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori e spese liquidate come da dispositivo. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con due motivi ai quali ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Motivi della decisione Deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio per rinuncia siccome contenuta nel relativo atto del 6 novembre 2024 depositato in questo giudizio, con il quale la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Studi e Formazione, Ammodernamento della PA ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di conciliazione tra le parti. Il controricorrente nel medesimo atto del 6 novembre 2024 ha dichiarato di accettare la predetta rinunzia. Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio. Nulla per le spese. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 12 marzo 2025. I
Sentenza Cassazione n. 09546/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris