CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01222/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la condanna inflittagli, anche agli effetti civili, per i reati di lesioni aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di porto ingiustificato, fuori dalla propria abitazione, di uno strumento atto ad offendere; - dato atto che, con memoria in data 8 novembre 2022, il difensore della parte civile costituita ha rassegnato le proprie conclusioni ed ha depositato nota-spese; - considerato che: V i primi tre motivi di ricorso, con i quali sono denunciati la violazione degli artt.192 cod. proc. pen. e 52 cod. pen. e il vizio di motivazione, con riguardo alla prova del fatto (siccome ritratta dalle prove dichiarative: parte civile Giacchetti e testi Piccheri e [OSCURATO:PERSONA]) e al diniego di riconoscimento della scriminante della legittima difesa, sono inammissibili, perché deducono la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027) e perché sono affidati a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) - (pagg. 5-7, della sentenza impugnata, in cui si è dato diffusamente conto delle prove dichiarative e documentali compulsate e delle ragioni del maturato convincimento sulla base di esse) -, ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); v che il quarto motivo, che contesta il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sotto il profilo della violazione dell'art. 131- bis cod. pen. e del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (cfr. pag. 7, penultimo capoverso della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per il giudizio del grado che si liquidano in Euro 3.510,00 oltre accessori di legge. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per il giudizio del grado liquidate in Euro 3.510,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 12 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]