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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 21164/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Barcellona pozzo di Gotto, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di violazione di domicilio e minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, formulando plurimi motivi.

Con memoria trasmessa per l'odierna udienza, il difensore ha documentato l'intervenuta remissione di querela (verbale di udienza dell'Il febbraio 2021 nel proc.

RGNR 2282/15 della Procura della Repubblica del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, pendente a carico del coimputato) e l'accettazione dell'imputato ed ha chiesto emettersi relativa declaratoria.

3. Deve essere emessa declaratoria di estinzione del reato per remissione della querela. 3.1.Secondo l'insegnamento di legittimità, autorevolmente espresso (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681) ed unanimemente seguito (ex multis Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138), la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti.

3.2. Nel caso in esame, risulta che la persona offesa ha rimesso la querela nei confronti del coimputato, con conseguente effetto estensivo, ex art. 155 cod. pen., nei confronti del coimputato ricorrente (Sez. 5, n. 44377 del 08/07/2014, Ravelli, Rv. 262195), che non ne ha ricusato gli effetti.

L'art.129 I comma cod. proc. pen. prevede che «in ogni stato e grado del processo il giudice il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza».

Ne consegue l'improcedibilità dei reati contestati al ricorrente, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza tempestivamente impugnata.

4. Segue come per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

PQM annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè i reati sono estinti per remissione di querela.

Pone le spese del procedimento a carico del querelato [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Barcellona pozzo di Gotto, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di violazione di domicilio e minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, formulando plurimi motivi. Con memoria trasmessa per l'odierna udienza, il difensore ha documentato l'intervenuta remissione di querela (verbale di udienza dell'Il febbraio 2021 nel proc. RGNR 2282/15 della Procura della Repubblica del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, pendente a carico del coimputato) e l'accettazione dell'imputato ed ha chiesto emettersi relativa declaratoria. 3. Deve essere emessa declaratoria di estinzione del reato per remissione della querela. 3.1.Secondo l'insegnamento di legittimità, autorevolmente espresso (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681) ed unanimemente seguito (ex multis Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138), la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti. 3.2. Nel caso in esame, risulta che la persona offesa ha rimesso la querela nei confronti del coimputato, con conseguente effetto estensivo, ex art. 155 cod. pen., nei confronti del coimputato ricorrente (Sez. 5, n. 44377 del 08/07/2014, Ravelli, Rv. 262195), che non ne ha ricusato gli effetti. L'art.129 I comma cod. proc. pen. prevede che «in ogni stato e grado del processo il giudice il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza». Ne consegue l'improcedibilità dei reati contestati al ricorrente, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza tempestivamente impugnata. 4. Segue come per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. PQM annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè i reati sono estinti per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il Consigliere es
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