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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 20596/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIB.

LECCEnei confronti di TRIB.

TREVISOcon il provvedimento del 05/10/2022 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che venga affermata la competenza del Tribunale di Lecce, quale giudice dell'esecuzione, cui devono essere rimessi gli atti per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA]-0 e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lecce ha sollevato conflitto negativo di competenza avverso l'ordinanza del giudice del Tribunale di Treviso in data 30/8/2022 che, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] - destinatario di un decreto penale di condanna del 7/11/2000 - aveva chiesto al giudice dell'esecuzione di dichiarare l'estinzione del reato, a norma dell'art. 460, comma 4, cod. proc. pen.

Nell'ordinanza declinatoria, il giudice leccese ha osservato che il caso andava inquadrato nella previsione del primo comma dell'art. 666 cod. proc. pen. individuando la competenza del giudice che aveva emesso il decreto penale di condanna, e non ai sensi del quarto comma della citata disposizione, da ritenersi applicabile soltanto qualora vi siano da eseguire più sentenze pronunciate da giudici diversi nei confronti del medesimo soggetto.

2. Il conflitto negativo di competenza, nei termini in cui è stato sollevato - tali da rientrare nella previsione del caso analogo, di cui all'art. 28, comma 2, cod. proc. pen. - deve essere risolto da questa Corte regolatrice indicando la competenza del Giudice del Tribunale di Lecce, al quale vanno restituiti gli atti.

3. Invero - come ha osservato anche il Procuratore generale - la condivisa esegesi di legittimità, alla quale deve qui darsi continuità, ha affermato che in sede esecutiva la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (ex multis Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Rv 282011; Sez. 1, n. 33923 del 7/7/2015, Confl. comp. in proc.

Musumeci, Rv 264679; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl. comp. in proc.

Armanio, Rv. 261459).

Va ribadito che l'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi.

4. In conclusione, deve essere indicata la competenza del Giudice del Tribunale di Lecce, al quale vanno restituiti gli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Lecce, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso il giorno 17 marzo 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIB. LECCEnei confronti di TRIB. TREVISOcon il provvedimento del 05/10/2022 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che venga affermata la competenza del Tribunale di Lecce, quale giudice dell'esecuzione, cui devono essere rimessi gli atti per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA]-0 e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lecce ha sollevato conflitto negativo di competenza avverso l'ordinanza del giudice del Tribunale di Treviso in data 30/8/2022 che, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] - destinatario di un decreto penale di condanna del 7/11/2000 - aveva chiesto al giudice dell'esecuzione di dichiarare l'estinzione del reato, a norma dell'art. 460, comma 4, cod. proc. pen. Nell'ordinanza declinatoria, il giudice leccese ha osservato che il caso andava inquadrato nella previsione del primo comma dell'art. 666 cod. proc. pen. individuando la competenza del giudice che aveva emesso il decreto penale di condanna, e non ai sensi del quarto comma della citata disposizione, da ritenersi applicabile soltanto qualora vi siano da eseguire più sentenze pronunciate da giudici diversi nei confronti del medesimo soggetto. 2. Il conflitto negativo di competenza, nei termini in cui è stato sollevato - tali da rientrare nella previsione del caso analogo, di cui all'art. 28, comma 2, cod. proc. pen. - deve essere risolto da questa Corte regolatrice indicando la competenza del Giudice del Tribunale di Lecce, al quale vanno restituiti gli atti. 3. Invero - come ha osservato anche il Procuratore generale - la condivisa esegesi di legittimità, alla quale deve qui darsi continuità, ha affermato che in sede esecutiva la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (ex multis Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Rv 282011; Sez. 1, n. 33923 del 7/7/2015, Confl. comp. in proc. Musumeci, Rv 264679; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl. comp. in proc. Armanio, Rv. 261459). Va ribadito che l'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi. 4. In conclusione, deve essere indicata la competenza del Giudice del Tribunale di Lecce, al quale vanno restituiti gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Lecce, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il giorno 17 marzo 2023
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