CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14223/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bologna, pronunciandosi sulle istanze di concessione di misure alternative presentate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - soggetto detenuto presso la Casa circondariale di Ferrara in esecuzione di provvedimento di cumulo emesso dalla locale Procura della Repubblica, che aveva rideterminato la pena da espiare nella misura di anni cinque, mesi uno e giorni dieci di reclusione e mesi sei di arresto --, dichiarava l'inammissibilità dell'istanza finalizzata alla detenzione domiciliare e rigettava le richieste volte ad ottenere la liberazione condizionale e l'affidamento in prova al servizio sociale. 1.1. La prima istanza, avente ad oggetto la detenzione domiciliare, veniva dichiarata inammissibile in ragione dell'entità della pena residua da espiare al momento della decisione, visto che tale pena eccedeva la soglia di ammissibilità dei due anni di reclusione. 1.2. La seconda istanza, volta alla liberazione condizionale, veniva rigettata a causa del mancato pagamento delle spese processuali e delle pene pecuniarie afferenti alle condanne in esecuzione, constatata anche l'assenza di giustificazioni al riguardo. 1.3. In merito alla terza istanza, concernente l'affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale riteneva invece che non vi fossero motivi per discostarsi da quanto osservato nell'ordinanza del 15 febbraio 2022 di rigetto di analoga istanza. Condivideva quindi le considerazioni svolte in tale provvedimento (che trascriveva nelle parti essenziali, volgendolo ed elemento integrante della propria decisione) in punto di pericolosità sociale, aggiungendo sul punto la rilevanza delle segnalazioni e delle condanne intervenute in relazione a reati commessi in epoca recente. Condivideva altresì le valutazioni già compiute, sotto il profilo della ritenuta inaffidabilità del richiedente e della incompiutezza del percorso risocializzante da questi effettuato. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando esclusivamente la carenza di motivazione del provvedimento impugnato quanto alle misure alternative richieste, nonostante la documentazione versata nell'incarto processuale. 2.1. Osserva in primo luogo il ricorrente come il Tribunale di sorveglianza non abbia adeguatamente valorizzato gli elementi di novità portati alla sua attenzione, all'indomani dell'ordinanza del 15 febbraio 2022. Trattasi in particolare dei rilievi di segno positivo forniti dall'informativa depositata in udienza e stilata ad opera dei Carabinieri di Portomaggiore (luogo di ultima residenza prima della carcerazione); da tale nota risulta come l'ultima contestazione mossa al richiedente risalga all'anno 2020 e non emerga alcun collegamento del soggetto con organizzazioni criminali. Milita poi in favore del Bonora la relazione di sintesi redatta all'interno del carcere di Ferrara, la quale ha depositato in atti la dichiarazione di disponibilità dell'associazione "Amici della Caritas" di Ferrara, che si è detta pronta ad accogliere il Bonora presso il centro di accoglienza "[OSCURATO:PERSONA]"; all'interno di tale centro sarebbe stato garantito al condannato vitto, alloggio e generi di prima necessità, con sostegno socio-educativo. 2.2. Il ricorrente evidenzia altresì come le decisioni maturate dal Tribunale scontino il grave ritardo, nella concessione delle arretrate liberazioni anticipate relative a tre semestri. Il detenuto nell'arco temporale di riferimento potrebbe aver cambiato condotta e — ove non vi fossero stati tali ritardi e fossero stati invece accordati i relativi periodi di liberazione anticipata- il Tribunale avrebbe potuto valutare nel merito l'istanza di detenzione domiciliare. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento dell'impugnata ordinanza, evidenziando però anche la mancata allegazione dei provvedimenti disciplinari rilevanti ai fini del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 2. Può preliminarmente richiamarsi il principio di diritto costantemente affermato da questa Corte, secondo la quale: «Il ricorso per cassazione che deduca inosservanza od erronea applicazione di legge è inammissibile per manifesta infondatezza ove sia connotato da evidenti errori di diritto nell'interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, come accade allorché si invochi una norma inesistente nell'ordinamento o si disconosca l'esistenza o il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge, ovvero ancora si riproponga una questione già costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi; mentre il ricorso che deduca vizi di motivazione - ove consentiti e dotati della necessaria specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - è inammissibile per manifesta infondatezza se muove censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come avviene nel caso in cui si attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale» (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916 - 01). 3. Tanto premesso, al fine di inquadrare i contorni concettuali della vicenda processuale e venendo all'esame delle specifiche doglianze, il ricorso si appalesa inammissibile con riferimento alla decisione di rigetto relativa alla richiesta di detenzione domiciliare, in quanto prospetta deduzioni generiche e prive della precisa indicazione delle ragioni di diritto che sorreggono le richieste. Si censurano infatti, genericamente i ritardi accumulati nelle deliberazioni inerenti alle decisioni in materia di liberazione anticipata; non viene però indicato in che modo ciò si possa esser tradotto in una ben individuata violazione di legge. 3.1. Per ciò che attiene al tema della liberazione condizionale, il ricorso non dipana una effettiva critica, rispetto alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata. Non vi è infatti alcun accenno al tema inerente al pagamento delle spese processuali e delle pene pecuniarie. 3.2. In riferimento infine al profilo dell'affidamento in prova al servizio sociale, il ricorso non contiene una specifica critica in ordine alle considerazioni che sorreggono il provvedimento reiettivo, nel quale peraltro non è dato riscontrare l'asserito difetto motivazionale. Il giudice "a quo" si confronta infatti in maniera adeguata e coerente con il contenuto della documentazione sopravvenuta, rispetto al pregresso procedimento; non la valorizza però nel senso auspicato dalla difesa, ritenendola inidonea a tal fine. Tale dato emerge in modo lampante, all'esito del mero raffronto fra il contenuto dei documenti che - in ipotesi difensiva - non sarebbero stati valutati e le motivazioni poste a base del rigetto nel primo provvedimento e in quello impugnato. Può infatti precisarsi, sul punto specifico, quanto segue: a) la relazione di sintesi del carcere evidenziava la disponibilità della Caritas all'accoglienza, ma già la pregressa ordinanza aveva sostenuto come la mera disponibilità all'alloggio non potesse esser( bastevole, a soddisfare le esigenze di rieducazione del detenuto; b) la nota di polizia suddetta segnalava l'assenza di iscrizioni collocabili in epoca posteriore al 2020, ma nel precedente provvedimento non era stato valorizzato l'assunto opposto; si evidenziavano, invece, i plurimi procedimenti disciplinari esistenti a carico del soggetto e le condanne per reati commessi in epoca recente (2019). Ma, del resto, il ricorso neppure spiega in che modo gli elementi di novità ; asseritamente non valorizzati, potessero determinare una decisione di segno diverso.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso; tale decisione postula la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr