CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 33271/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso. Udite le conclusioni del difensore di fiducia e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile ACI che, nel riportarsi alla memoria difensiva pervenuta in data 6 giugno 2023, ha depositato conclusioni e nota spese. Udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 13 dicembre 2021 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 20 ottobre 2018 con la quale l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia condizionalmente sospesa limitatamente al reato previsto e punito dagli artt. 479, 493 cod. pen. di cui al capo F) della rubrica, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre statuizioni civili in favore della costituita ACI. Il ricorrente espressamente rinunciava alla prescrizione in data 9 ottobre 2018. [OSCURATO:PERSONA] è contestato di avere, nella qualità di Direttore generale dell'[OSCURATO:PERSONA] di Foggia, incaricato di un pubblico servizio quale responsabile di Ente Pubblico non Economico, formato un atto ideologicamente falso nell'esercizio delle sue funzioni nel quale dichiarava di essersi avvalso, in nome e per conto dell'Ente, di prestazioni di opera della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per favorire quest'ultima. 2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato attraverso il difensore di fiducia deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata. Lamenta la difesa che la Corte territoriale ha omesso di rispondere alle specifiche censure già proposte in atto di appello. Le sentenze di merito, pur avendo assolto l'imputato da ulteriori contestazioni, hanno trascurato che l'[OSCURATO:PERSONA] di Foggia aveva in passato effettivamente collaborato con un'altra società egualmente riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], la Euroelectrik s.r.I., che svolgeva servizi di sosta tariffata e di videosorveglianza analogamente alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., come confermato dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], precedente presidente dell'[OSCURATO:PERSONA]. La testimonianza richiamata smentisce la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che la circostanza che l'ACI avesse allacciato rapporti di lavoro con altre società riconducibili al Damiano trova fondamento solo nelle dichiarazioni dell'imputato, non risultando in alcun modo confermata dalle deposizioni testimoniali, né provata documentalmente. La sentenza impugnata cerca di superare questa contraddizione evidenziando che il teste Rabbaglietti, se è vero che ha confermato la sussistenza di rapporti di lavoro con il Damiano; tuttavia, si è riferito alla società Euroelectrik, società del tutto diversa da quella oggetto del documento firmato dal Tarantino. Ma sul punto la Corte territoriale ha operato un travisamento della prova in quanto il teste ha dichiarato che la determinazione dell'Ente di concedere l'unico atto di avvalimento al Damiano era legata alla conoscenza della sua persona, ma non alla società che lo stesso rappresentava. Ulteriore travisamento della prova della Corte di appello, nell' acritica ricezione della sentenza di primo grado, è nell'avere ritenuto la missiva a firma dell'imputato oggetto della contestazione quale un atto di avvalimento, laddove, come confermato dal teste di PG Molfetta, per la procedura negoziata utilizzata nella seconda gara non era richiesto alcun avvalimento. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 49 comma secondo, 479, 493 cod. pen. Il falso oggetto di contestazione può essere considerato quale falso innocuo o inutile e in quanto tale riconducibile al reato impossibile di cui all'art. 49 comma secondo cod. pen. Nel caso di specie a seguito dell'invito del Comune di Lucera all'ACI per la gestione della sosta in strada, il ricorrente nella lettera contestata comunicava di non essere interessato alla gestione della sosta e allo stesso tempo rappresentava al Comune di avere individuato una società denominata Parkirg s. r. I. il cui legale rappresentante era il Damiano che aveva inteso affidarsi all'Ente perché le fosse trasferito quanto neceSsario ad una corretta gestione della sosta. Siffatta nota a firma di Tarantino, inviata quale atto di cortesia istituzionale per rappresentare la mancanza di interesse dell'ente alla partecipazione all'invito ricevuto a partecipare alla procedura negoziata bandita dal Comune di Lucera, non può ritenersi secondo la difesa, rappresentativo di fatti dei quali l'atto in questione è destinato a provare la verità. Inoltre, dal punto di vista dell'elemento psicologico non può trascurarsi che la nota specificava la volontà dell'Ente e dunque la volontà del consiglio direttivo espresso attraverso il Presidente. Tarantino ha chiarito in sede di esame di essere esclusivamente l'organo gestionale che mette in esecuzione le volontà del Consiglio espresse appunto attraverso il Presidente. Da questo punto di vista può escludersi in capo al ricorrente la coscienza e volontà dell'offesa al bene protetto e, dunque, riconoscere la sussistenza di un falso inutile non punibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.0ccorre preliminarmente evidenziare, quale premessa delle motivazioni di seguito esposte, che nel caso in esame: - il nucleo comune delle doglianze si concentra sull'accertamento in fatto degli accadimenti, come tale incensurabile in sede di legittimità.Operata questa premessa, indispensabile, quale coordinata ermeneutica della decisione, occorre valutare le specifiche doglianze. 2.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorso infatti non si confronta con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in Via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944) 2.1. La sentenza con motivazione esente da vizi logici ha evidenziato che: -la falsità ideologica del documento emerge dal fatto che l'ACI, in ragione della costituzione della società [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva essersi avvalsa delle prestazioni della stessa, come del resto confermato dallo stesso imputato allorquando ha dichiarato che intendeva solo dire di essersi in passato avvalso delle attività di società facenti capo al Damiano; -non appare credibile che il Tarantino intendesse riferirsi unicamente alle qualità imprenditoriali del Damiano e non alla società da questi gestita e rappresentata in quel momento e da poco costituita dal momento che proprio il teste Rabbaglietti ha dichiarato di avere conosciuto il Damiano quale legale rappresentante della società Euroelectrik, società del tutto differente da quella oggetto del documento firmato dall'imputato. Né la falsità della dichiarazione del Tarantino "di essersi avvalso di prestazioni d'opera della [OSCURATO:SOCIETA]. ", rivolta al responsabile del procedimento di appalto del Comune di Lucera, può essere smentita dalle dichiarazioni rese dal Rabbaglietti, non rilevando che [OSCURATO:PERSONA] fosse o meno conosciuto dal precedente direttore o che questi, improvvisamente, ebbe a ricordarlo come un soggetto che 'si prestava'. Occorre richiamare sul punto le indicazioni fornite da questa Corte in relazione alla corretta interpretazione dell'invocato "travisamento della prova" quale vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. Secondo la giurisprudenza di questa Corte: "In virtù della previsione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall'art. 8 della L. n. 46 del 2006, costituisce vizio denunciabile in cassazione la contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame nonché l'errore cosiddetto revocatorio che cadendo sul significante e non sul significato della prova si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (cosiddetto travisamento della prova). (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Dunque, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova. (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605). Chiarisce la giurisprudenza richiamata che il vizio di "travisamento della prova", qualificato dalla dottrina come contraddittorietà processuale, si riferisce alle distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Appare chiaro che la cognizione del giudice di legittimità si muove in un perimetro definito e circoscritto: la verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova. Grava sul ricorrente, come indicato nella giurisprudenza richiamata, l'onere di inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere. Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte territoriale con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria ha risposto alle specifiche doglianze. Nessun vizio di travisamento quindi della prova può essere dedotto dinanzi ad una ricostruzione che non muta i fatti addotti dai giudici di merito. 2.11 secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto. (Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, (2021), Rv. 280453. La Corte territoriale ha operato corretta applicazione di siffatto principio, richiamando peraltro alcuni passaggi motivazionali della sentenza ora citata, chiarendo che la falsa dichiarazione resa dal Tarantino nell'atto del 12 febbraio 2010 ha inciso sulla funzione documentale dell'atto e ha indotto alle conseguenti decisioni il Comune di Lucera. Al riguardo, la circostanza che il ricorrente non avesse interesse alla falsificazione del verbale è un'obiezione alla quale la sentenza impugnata ha fornito adeguata risposta, con motivazione in fatto non contraddittoria, né illogica e come tale non censurabile: -La falsa affermazione era tesa a favorire una società a responsabilità limitata ad aggiudicarsi l'appalto in violazione della normativa in terra di appalti pubblici volta ad evitare la creazione di società ad hoc per conseguire pubbliche commesse. 2.2. Quanto, infine, alla ulteriore doglianza relativa alla circostanza che il Tarantino non fosse il legale rappresentante dell'Ente, anche in tal caso la censura già proposta con l'atto di appello è stata in quella sede disattesa con motivazione in fatto esente da vizi logici: è stato lo stesso ricorrente a chiarire in sede di esame di essere l'organo gestionale che pone in essere la volontà del Consiglio. L'Ente, del resto, nel costituirsi parte civile non ha condiviso la condotta del funzionario. 3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. Consegue altresì la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ACI che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese cli rappresentanza e difesa sostenute nel