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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 febbraio 2024

Cassazione n. 09867/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24433/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliataex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa. -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 4/2018 depositata il15/02/2018, RG n. 30/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino,n. 4 del 2018, che ha escluso che il conferimento di successivi incarichi dirigenziale a funzionari già dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato desse luogo fattispecie di abusiva reiterazione di contratti a termine.

2. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

3. In prossimità dell’adunanza camerale, come già fissata, la lavoratrice ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio di cassazione,accettata dalla controparte. [OSCURATO:PERSONA]

1. È intervenuto atto di rinuncia al ricorso per cassazione, depositato dalla ricorrente il 7 febbraio 2024, accettato dalla controparte costituita.

Poiché la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391,cod. p roc . c iv ., va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità.

2. Non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’accettazionedella rinuncia.

PQM La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24433/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliataex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa. -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 4/2018 depositata il15/02/2018, RG n. 30/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino,n. 4 del 2018, che ha escluso che il conferimento di successivi incarichi dirigenziale a funzionari già dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato desse luogo fattispecie di abusiva reiterazione di contratti a termine. 2. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso. 3. In prossimità dell’adunanza camerale, come già fissata, la lavoratrice ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio di cassazione,accettata dalla controparte. [OSCURATO:PERSONA] 1. È intervenuto atto di rinuncia al ricorso per cassazione, depositato dalla ricorrente il 7 febbraio 2024, accettato dalla controparte costituita. Poiché la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391,cod. p roc . c iv ., va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità. 2. Non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’accettazionedella rinuncia. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma,