CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 febbraio 2024
Cassazione n. 09867/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24433/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliataex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa. -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 4/2018 depositata il15/02/2018, RG n. 30/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino,n. 4 del 2018, che ha escluso che il conferimento di successivi incarichi dirigenziale a funzionari già dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato desse luogo fattispecie di abusiva reiterazione di contratti a termine. 2. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso. 3. In prossimità dell’adunanza camerale, come già fissata, la lavoratrice ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio di cassazione,accettata dalla controparte. [OSCURATO:PERSONA] 1. È intervenuto atto di rinuncia al ricorso per cassazione, depositato dalla ricorrente il 7 febbraio 2024, accettato dalla controparte costituita. Poiché la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391,cod. p roc . c iv ., va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità. 2. Non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’accettazionedella rinuncia. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma,