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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15503/2026

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resso gli indirizzi di postaelettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL];– ricorrente –Numero registro generale 17222/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 15503/2026Data pubblicazione 21/05/2026controAGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrente –nonchéGUARDIA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]– intimati –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Toscana n. 461/2/2024 pubblicata il 10.04.2024.Udita la relazione svolta nella adunanza camerale del 25 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Toscana in epigrafe indicata veniva rigettato l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] di Coarazze avverso la sentenza n. 142/1/2022 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Firenze con sentenza che avevarigettato il ricorso introduttivo proposti dai contribuenti contro l’atto dicontestazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 11-2021 del4.05.2021, ed ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e conse-quenziale, con il quale era stata contestata al contribuente la violazionedell’art. 282, comma 1, lett f), [OSCURATO:PERSONA], applicata la sanzione pecuniariadi euro 50.000,00 e disposta la confisca amministrativa della merce aisensi del combinato disposto dell’art. 301 d.P.R. 43/73 e degli artt. 20,21 L. 689/81.2.

In particolare, la contestazione riguardava un orologio marca [OSCURATO:PERSONA] matricola J95734 e un orologio marca [OSCURATO:PERSONA] ma-tricola 538543/1306606, introdotti nel territorio doganale comunitariosenza pagamento dei diritti doganali; dagli atti di causa si legge cheNumero registro generale 17222/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 15503/2026Data pubblicazione 21/05/2026dai fatti erano scaturite anche indagini penali, tra l’altro con la dispo-sizione di intercettazioni telefoniche.

L’Agenzia delle Dogane e dei Mo-nopoli, ricevuta la segnalazione dalla Guardia di Finanza, disponeva, asua volta, l’accertamento confluito nel p.v.c nel quale venivano raccoltigli elementi indiziari a carico del ricorrente, confermava la confisca edemetteva l’atto di irrogazione sanzioni.3.

Il giudice d’appello confermava integralmente la decisione resa dalgiudice di prime cure affermando, tra l’altro, che: «L’art. 25 del TULDe l’art. 116 del c.p.c. non sono stati violati.

Infatti, deve ritenersi chesecondo l’art. 282, lettera f), del [OSCURATO:PERSONA] l’onere probatorio della pretesatributaria in caso di beni (come quelli de quibus) detenuti nel territorionazionale al di fuori della zona di vigilanza doganale terrestre incombesull’Amministrazione finanziaria, la quale può soddisfarlo anche me-diante presunzioni.

Cfr. Cass. pen. Sez. 3, 2108/1998, secondo cui:“Ciò non significa, peraltro, che i medesimi estremi di fatto indicati daicitati artt. 24 e 25, da soli o assieme ad altri elementi presuntivi, nonpossano essere posti a base di un’affermazione di responsabilità (e ciòin forza del principio generale del libero convincimento del giudice) peril reato di contrabbando anche quando questo sia stato consumatofuori dalla zona di vigilanza (cfr. Sez.

III, 1 aprile 1985, Mastrolla, m.170.315; v. anche Sez.

III, 15 marzo 1971, [OSCURATO:PERSONA], m. 118.874;Sez.

I, 9 luglio 1968, Medi, m. 109.263)”.

Nella specie, sotto il profilooggettivo, vi è prova documentale dell’ultima localizzazione dell’orolo-gio marca [OSCURATO:PERSONA], prima che fosse detenuto dal contri-buente, in territorio extracomunitario (Bahrein); e vi è prova presun-tiva dell’ultima localizzazione dell’orologio [OSCURATO:PERSONA], prima chefosse detenuto dal contribuente, in territorio extracomunitario (Giap-pone).

Tale ultima presunzione è fondata sulla presenza di indizi gravi,precisi e concordanti, tra i quali i seguenti: - Dal dialogo svoltosi fra iNumero registro generale 17222/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 15503/2026Data pubblicazione 21/05/2026due venditori ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e dalla documentazioneprodotta (in all. n. 1 alle controdeduzioni di primo grado) si evince: chel’estratto d’archivio si trovasse in Giappone; che la richiesta d’estrattod’archivio è stata fatta da soggetto proprietario giapponese nel 2016tramite un’email “.jp”; che le dichiarazioni rilasciate dal sig.

EugenioNovellis attestano di non aver ricevuto dai venditori alcuna documen-tazione fiscale e/o commerciale del bene.

Da tali elementi indiziari igiudici di primo grado, con valutazione che questa Corte condivide,hanno tratto la conclusione che l’ultima localizzazione dell’orologio [OSCURATO:PERSONA], prima che fosse reperito in Italia, fosse in Giappone.

Inaltri termini, dagli elementi sopra ricordati, emerge l’elevata probabi-lità (sufficiente sul piano probatorio, non essendo, per consolidata giu-risprudenza, necessaria la certezza; cfr. ex multis, Cass. ord.14995/2020) che l’orologio in questione, prima della sua presenza nelterritorio italiano, si trovasse in Giappone e quindi in area extracomu-nitaria, potendo tra l’altro inferirsi, con valutazione di probabilità, che,se l’orologio si fosse trovato in Italia nel 2016, anche l’estratto d’archi-vio sarebbe stato in Italia da quella data» (cfr. pp.3 e 4 sentenza im-pugnata).Il giudice escludeva inoltre la buona fede del contribuente alla luce dellaunivoca risultanza del compendio probatorio e poi aggiungeva: «Infon-dato è anche il motivo di appello concernente la pretesa errata quanti-ficazione del valore dell’orologio [OSCURATO:PERSONA].

In mancanza di docu-mentazione commerciale circa il prezzo di acquisto, da parte del con-tribuente, del bene predetto, risulta congruo il mezzo all’uopo utilizzatodall’Ufficio, che si è rifatto alle valutazioni di una nota pubblicazionespecializzata, avente carattere di terzietà rispetto alla compravendita,non essendo consentito (in una situazione di parziale baratto e di par-Numero registro generale 17222/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 15503/2026Data pubblicazione 21/05/2026ziale pagamento in contanti, senza alcuna tracciabilità dei relativi pa-gamenti) pretendere l’impiego di strumenti di valutazione dei beni of-ferti dal contribuente» (v. p.5 sentenza).4.

Contro la decisione d’appello il contribuente presenta ricorso affidatoa sei motivi, che illustra con memoria ex art.380-bis.1 cod. proc. civ.,cui resiste l’Agenzia con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza e PaoloRAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passivadella Guardia di Finanza e del dante causa del contribuente, [OSCURATO:PERSONA],in quanto non litisconsorti nel presente processo, peraltro non costitui-tisi né in primo né in secondo grado, come ricorda lo stesso ricorrente.2.

Con il primo motivo, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod.proc. civ., viene dedotta la violazione degli artt. 3, 24, 27, comma 2,110 Cost, 6 CEDU, in quanto la sentenza impugnata avrebbe erronea-mente ritenuto che, nel caso di specie, fosse possibile avvalersi delleprove acquisite nel procedimento penale celebrato inter alios e verosi-milmente ancora non concluso con sentenza di accertamento dell’ille-cito di cui all’art. 282, comma 1, lett. a) (introduzione nel territorionazionale di merce estera in contrabbando), quale presupposto dell’il-lecito di cui all’art. 282, comma 1, lett. f) (detenzione di merce di con-trabbando).

Con il medesimo motivo lamenta anche la violazionedell’art. 282 TUILD per non aver rilevato la Corte di Giustizia Tributariadi II grado il contrasto tra processo verbale di contestazione e l’atto dicontestazione in ordine alla condotta materiale contestata al contri-buente.3.

Il motivo è infondato.3.1.

Va rammentato il corretto procedimento logico che il giudice dimerito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini della disaminaNumero registro generale 17222/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 15503/2026Data pubblicazione 21/05/2026della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e concordanza ri-chiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame complessivo, in ungiudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essi essereinsufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazione diognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la lorocollocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza edad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (Cass.n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017).

Ciò che rileva è che dallavalutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportarela presunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermo restando ildiritto del contribuente a fornire la prova contraria.3.2.

Quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osservacome, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez.

U,Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istrut-tori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo,se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in consi-derazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risul-tanze probatorie offerte dalle parti.Nell’ambito di tale compendio di indizi ed elementi probatori, il giudiceha collocato anche le risultanze delle indagini penali, di cui peraltro nonsi conosce l’esito, com’era sua facoltà fare.

Infatti, per costante inter-pretazione giurisprudenziale (Cass. n. 9593 del 2019) nel giudizio tri-butario il materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini preli-minari con strumenti propri del procedimento penale è utilizzabile aifini della prova della pretesa fiscale, in quanto atto legittimamente as-sunto in sede penale e non incompatibile con specifiche norme del pro-cesso tributario, poi trasmesso all'Amministrazione finanziaria, rientratra gli elementi che il giudice può valutare ai sensi dell'art. 63 del d.P.R.n. 633 del 1972.Numero registro generale 17222/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 15503/2026Data pubblicazione 21/05/20263.3.

Pertanto, è pienamente in linea con tale consolidata interpreta-zione il passaggio argomentativo del giudice d’appello che stabilisce:«Esattamente la sentenza appellata ha tenuto conto delle risultanzedelle indagini penali.

In sede di appello, il contribuente non ha ripro-posto la censura concernente la mancata allegazione all’avviso dell’au-torizzazione, da parte del PM procedente, all’utilizzazione di dette ri-sultanze, censura sulla quale non occorre quindi pronunciarsi, anchese, sia detto incidentalmente, sarebbe comunque infondata (cfr. Cass.ord. 2775/2021).

Quella che è stata invece riproposta è la censura re-lativa all’utilizzabilità nel procedimento tributario di tali atti, anche seassunti in un procedimento penale contro soggetti terzi; utilizzazioneche è consentita secondo la Suprema Corte in relazione agli atti di unprocedimento penale contro soggetti diversi dal contribuente destina-tario dell’atto tributario (cfr. Cass. ord 4646/2020) ed anche in man-canza di definitività dell’esito dello stesso (cfr. Cass. 7309/2023): neconsegue l’infondatezza del motivo» (p.3 sentenza).3.4.

Inoltre, quanto alla pretesa contraddittorietà tra p.v.c. e atto im-pugnato, nel controricorso si riporta la pag. 3 del p.v.c. che, dopo avermenzionato lo stralcio delle intercettazioni telefoniche, recita: «Gli oro-logi in questione risultano, pertanto, immessi in consumo in Stati ex-tra-comunitari (Bahrein e Giappone) e rinvenuti in Italia nella disponi-bilità di [OSCURATO:PERSONA] (al quale erano stati ceduti dall’in-dagato [OSCURATO:PERSONA])».L’esposizione dei fatti, contenuta nel p.v.c., fa riferimento alla condottadetentiva in capo al ricorrente, allorquando si esprime in termini di“disponibilità” e si legge al proposito, nell’atto di contestazione impu-gnato: «Le merci che non hanno assolto i diritti di confine dovuti sonopermanentemente nella illegittima condizione di evasione a tali diritti,poiché la merce continua a mantenere la sua condizione di illegittimitàNumero registro generale 17222/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 15503/2026Data pubblicazione 21/05/2026anche dopo l’introduzione nel territorio dello Stato e, pertanto, anchela detenzione del bene integra la fattispecie contestata».3.4.

È perciò logica e ben argomentata la decisione del giudice cheafferma: «Deve essere disatteso anche il motivo avente ad oggetto lapretesa contraddittorietà tra il PVC e l’atto impugnato in epigrafe.

Dallalettura del PVC, risulta infatti che nel medesimo veniva contemplataanche la condotta di detenzione da parte del contribuente degli orologide quibus; condotta che costituisce specifico oggetto del predetto attodi contestazione impugnato.

A tutto voler concedere, quindi, il riferi-mento, nel PVC, all’introduzione dei beni nel territorio nazionale costi-tuisce soltanto un di più» (p.3 sentenza).4.

Con il secondo motivo il ricorrente, in rapporto all'art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., impugna la sentenza per violazionedell’art. 115 cod. proc. civ. in quanto il giudice sarebbe incorso nel viziodi travisamento della documentazione “probatoria” versata agli atti delgiudizio dall’ADM a sostegno della contestazione dell’illecito di cuiall’art. 282 [OSCURATO:PERSONA].4.1.

Il terzo motivo censura, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., la sentenza n. 461/2024 per violazione degli artt. 2727 cod.civ. e 25 [OSCURATO:PERSONA] in quanto il vizio di travisamento delle prove di cui alprecedente motivo di ricorso avrebbe inevitabilmente inficiato il ragio-namento presuntivo compiuto dal giudice tributario, che si sarebbefondato su elementi erronei e fallaci.5.

I due motivi, connessi e di trattazione congiunta in quanto evocanoentrambi il travisamento della prova da parte del giudice, sono inam-missibili.Il ricorrente non considera che il travisamento del contenuto oggettivodella prova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio inNumero registro generale 17222/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 15503/2026Data pubblicazione 21/05/2026sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione proba-toria al fatto probatorio.

Tale eventuale vizio trova il suo istituzionalerimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddovericorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e noncon un motivo di ricorso per cassazione, che è perciò inammissibile.Ma anche a voler considerare che se il fatto probatorio evidenziato nelmotivo abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenzaebbe a pronunciare e, cioè, anche a voler ritenere che il travisamentorifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, inquesto caso, comunque, il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n.4, o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale osostanziale (Cass. Sez.

U, sentenza n. 5792 del 05/03/2024) e il fattoin questione è certamente sostanziale, con conseguente ulteriore con-corrente ragione di inammissibilità della censura in disamina.6.

Con il quarto motivo, ai fini dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 282TULD, dell’art. 301 [OSCURATO:PERSONA] e dell’art. 1375 cod. civ. in quanto il giudicetributario lo ha ritenuto, sotto il profilo soggettivo, colpevole dell’illecitodi detenzione di merce di contrabbando, così escludendo che egli fossein realtà terzo acquirente di buona fede ai fini della non applicazionedella confisca doganale degli orologi acquistati.7.

Il motivo è inammissibile.Il giudice a riguardo ha così argomentato: «Sotto il profilo soggettivo,poi, il contribuente non ha fornito la prova di avere impiegato la dovutadiligenza nell’evitare di essere coinvolto nell’acquisto di beni introdotti(o da introdursi) nel territorio nazionale senza corresponsione dei dirittidoganali.

Anzi, sussistono indizi di una condotta della parte privata,Numero registro generale 17222/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 15503/2026Data pubblicazione 21/05/2026contraria ai canoni di necessaria diligenza, che inducono a ritenere laconsapevolezza di un tale coinvolgimento: gli elementi acquisiti nonconsentono di rilevare l’assenza di colpa del Sig. [OSCURATO:PERSONA] DiCoarazze in ragione, tra l’altro, delle stesse modalità di pagamento de-gli orologi, effettuate in permuta e in contanti ed in violazione del limitemassimo previsto dalla normativa valutaria e della completa assenzadi documentazione fiscale nonostante l’acquisto avesse riguardato og-getti di particolare pregio e valore.

Il che rileva anche ai fini dell’appli-cazione dell’art. 301, comma 1, del [OSCURATO:PERSONA], il quale, a seguito della sen-tenza della Corte Costituzionale 1/1997, pone a carico del contribuentela prova di avere acquistato la proprietà delle cose da confiscare igno-rando senza colpa l’illecita immissione delle stesse sul mercato; onereche, per quanto detto, non risulta nella specie soddisfatto dalla parteprivata.

Infatti, una volta che l’Erario ha appurato la commercializza-zione di un bene di provenienza estera e di contrabbando, colui al qualeè stata formulata la relativa contestazione è tenuto, tramite l’esibizionedi idonei documenti, a sovvertire l’impianto del procedimento accerta-tivo, per dimostrare l’assenza di colpevolezza.

In tal senso, cfr. anchela già citata Cass. pen. 2108/1998, secondo cui rispondono del delittodi contrabbando tutti coloro che, anche fuori delle zone di vigilanzadoganale, vengono trovati in possesso delle cose per le quali non risul-tino pagati i diritti dovuti.

Ed inoltre la Cass. ord. 12901/2019, secondocui, una volta integrata e provata dall’autorità amministrativa la fatti-specie tipica dell’illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presun-zione di colpa posta dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, l’oneredi provare di avere agito in assenza di colpevolezza, essendo pertantosufficiente, ai fini dell’assoggettamento a sanzione tributaria, una con-dotta cosciente e volontaria, senza che occorra la concreta dimostra-zione del dolo o della colpa (o tantomeno di un intento fraudolento),Numero registro generale 17222/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 15503/2026Data pubblicazione 21/05/2026carico di colui che lo abbia commesso, gravandolo dell’onere di provareil contrario (cfr. Cass. n. 14042 del 03/08/2012; Cass. n. 13068 del15/06/2011; Cass. n. 4171 del 20/02/2009; Cass. n.22329/2018;Cass. 5661/2020; Cass. ord. 22851/2020; Cass. ord. 28291/2020;Cass. 6593/2021; Cass. ord. 16291/2021; Cass. ord. 22302/2022).Ne consegue che l’accertamento di un fatto di contrabbando può benessere compiuto anche fuori dalla zona di vigilanza doganale e che,oltre all’accertamento dello stato di merce estera del bene, sono suffi-cienti anche elementi presuntivi e indiziari (nel caso di specie, poi,l’Amministrazione ha fornito un quadro probatorio ben più preciso, va-lutando autonomamente tutti gli elementi acquisiti in sede di indaginepenale e Orbene, la richiesta prova contraria al riguardo non è stata inalcun modo fornita dal contribuente né sussiste alcun elemento chedimostri uno stato di affidamento incolpevole.

Pertanto, la condotta dicui all’art. 282 [OSCURATO:PERSONA] può ben essere attribuita alla parte privata, siasotto il profilo dell’elemento oggettivo (detentore di un bene in stato dicontrabbando) sia di quello soggettivo» (v. pp.4 e 5 sentenza).La censura impinge in tale preciso e argomentato accertamento, fruttodi una ponderata valutazione del quadro probatorio non revocabile indubbio in sede di legittimità con riferimento all’apprezzamento fattualeche ha condotto in due gradi di giudizio di merito conformi ad escluderela buona fede del contribuente.8.

Il quinto motivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., si censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenutoinfondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 337, terzocomma, R.D. n. 65/1896, art. 295 bis, comma 1 e 301, comma 1,d.P.R. n. 43/73 per violazione dei principi di proporzionalità e ragione-volezza.Numero registro generale 17222/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 15503/2026Data pubblicazione 21/05/20269.

Il motivo non può trovare ingresso.

Sulla questione il giudice ha cosìargomentato: «deve condividersi quanto ritenuto dalla sentenza appel-lata laddove non ha ritenuto di sollevare le questioni di legittimità co-stituzionale dell’art. 337, comma 3, del R.D. 65/1896 e degli artt. 295bis, comma 1 e 301, comma 1, del d.P.R. 43/1973.

In particolare, inrelazione alla supposta violazione dei principi di proporzionalità, effet-tività e dissuasività della sanzione applicata, deve rilevarsi che trattasidi una tipologia di sanzione a carattere proporzionale, in quanto com-misurata all’entità del tributo evaso e graduabile.

La norma sanziona-toria, dunque, rispecchia pienamente i canoni applicativi di cui ai prin-cipi elaborati dalla Corte di Giustizia UE, costituendo esercizio di unapotestà con finalità di prevenzione generale e speciale, comminata inragione della prevalenza dell’interesse pubblico sulle situazioni giuridi-che del destinatario.

Del resto, la stessa Suprema Corte (cfr. Cass. ord.21917/2023, par. 11.3) ha ritenuto che il d.lgs. 8/2016 avendo previ-sto, diversamente dalla depenalizzazione di cui alla legge n. 507 del1999, una sanzione pecuniaria amministrativa a compasso edittale enon più una sanzione pecuniaria amministrativa proporzionale con ladeterminazione della somma da pagare attraverso un meccanismo au-tomatico collegato al danno obiettivo cagionato all’erario, ha introdottoun trattamento più favorevole per il contribuente.

D’altra parte, è an-che condivisibile quanto rilevato dai Giudici di primo grado circa la dif-ferente specifica finalità, sanzionatoria delle sanzioni amministrativepecuniarie (prevenzione generale e speciale nonché garanzia dell’effet-tività del potere amministrativo di indirizzo e direzione, in ragione dellaprevalenza dell’interesse pubblico sulle situazioni giuridiche del desti-natario come conseguenza di un comportamento assunto da un sog-getto in violazione di una norma o di un provvedimento amministra-Numero registro generale 17222/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 15503/2026Data pubblicazione 21/05/2026tivo); ed invece ripristinatoria dei provvedimenti di confisca (sottra-zione al trasgressore di quelle cose che, se lasciate nella disponibilitàdell’autore della violazione, potrebbero costituire per lui un incentivoalla commissione di ulteriori illeciti), differenze che ben giustificano lacoesistenza di tali istituti (cfr. Cass. pen. 25765/2021, nella quale laSuprema Corte – che ha escluso la necessità di rimessione degli attialla Corte europea - ha ribadito la ricordata distinzione tra finalità san-zionatoria delle sanzioni pecuniarie ed invece ripristinatoria della con-fisca al fine di riaffermare l’applicabilità della confisca medesima).

Daquanto sopra, emerge la legittimità costituzionale delle denunciatenorme.

Si noti, tra l’altro, che anche la stessa già citata pronuncia dellaV Sezione civile della Suprema Corte (Cass. ord. 21917/2023) ha (vedipar. 11.8 della stessa) richiamato espressamente la sopra ricordataCass. 25765/2021, intesa come espressiva del vigente orientamentodi legittimità, non sollevando la questione di legittimità costituzionaledella normativa (prospettata anche in questa sede dal contribuente)ma limitandosi a rimettere gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per le valutazionidi competenza in ordine all’eventuale assegnazione del ricorso alle Se-zioni Unite, restando quindi allo stato attuale ancora vigente l’indirizzodi legittimità di cui alla richiamata Cass. 25765/2021» (cfr. p.5 sen-tenza impugnata).L’argomentazione è solida in diritto con riferimento alle irrogate san-zioni, in quanto poggia sulle recenti decisioni della Corte di cassazionesopra riportate che hanno escluso la sproporzione dell’irrogazione dellaconfisca parallelamente alle sanzioni, avendo natura diversa tra loro,come pure la non manifesta infondatezza della questione, già moltevolte vagliata in analoghi giudizi di cui il giudice d’appello stesso dàconto nella sua motivazione.Numero registro generale 17222/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 15503/2026Data pubblicazione 21/05/2026A queste pronunce può aggiungersi che è recentemente intervenuta laCorte a Sezioni Unite (n. 18284 del 2024) a chiarire la perdurante vi-genza dell’art. 301 [OSCURATO:PERSONA] (oggi sostituito dall’art. 94 Allegato 1) al d.lgs.26.9.2024, n. 141), nonostante la depenalizzazione operata dall’art. 1,comma 1, d.lgs. 8/2016.

In materia di pagamento dei diritti di confineil legislatore ha infatti previsto una ipotesi speciale di confisca con l'art.301 [OSCURATO:PERSONA] e le Sezioni Unite nella sentenza da ultimo citata hanno chia-rito che «la confisca ex art. 301 [OSCURATO:PERSONA] ha natura di misura di sicurezza,con una finalità special-preventiva finalizzata, tramite l’ablazione delbene, da un lato a neutralizzare l’attrattiva alla realizzazione dell’illecitoove lo stesso fosse lasciato nella disponibilità del contravventore e,dall’altro, a recuperare all’erario, nella misura più celere e massima, iltributo dovuto».Dal momento che la confisca suddetta è una misura di sicurezza, nonsi pone un tema di sproporzione rispetto alla sanzione, perché la primasi colloca su di un piano diverso, non sanzionatorio.8.

Il sesto motivo di ricorso impugnato la sentenza n. 461/2024, inrapporto all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto ilgiudice avrebbe immotivatamente ritenuto corretta la stima di valoredegli orologi confiscati realizzata dall’ADM senza compiere un’adeguatae completa istruttoria e senza enunciare sulla base di quali criteri taleaccertamento sia stato compiuto.9.

Il motivo, neppure ripreso nella memoria illustrativa, è inammissibilein quanto, sotto lo schermo della violazione di legge, chiaramente di-retto a contestare la motivazione della sentenza impugnata e a otte-nere una rivalutazione del fatto.Osta a riguardo, oltre alla funzione di legittimità della Corte cui è im-pedito il riesame fattuale della fattispecie, la preclusione della doppiaNumero registro generale 17222/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 15503/2026Data pubblicazione 21/05/2026conforme alla luce del doppio rigetto della prospettazione di parte con-tribuente sia in primo sia secondo grado.

Infatti, l’abrogazione dell’art.348-ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 at-tuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato ilcollocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma,con il connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la dispo-sizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e prevedel’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo previsto dal n.5 dell’art. 360 citato, quale dev’essere inteso il corretto paradigmadella censura in disamina, ossia per omesso esame circa un fatto deci-sivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Ilricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delladecisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigettodell’appello sono state tra loro diverse.10.

In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, li-quidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte:dichiara il difetto di legittimazione passiva della Guardia di Finanza e diPaolo Fini;rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese dilite in favore della controricorrente, liquidate in euro 4.300,00 per com-pensi, oltre spese prenotate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte-riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Numero registro generale 17222/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 15503/2026Data pubblicazione 21/05/2026Roma, Così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resso gli indirizzi di postaelettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL];– ricorrente –Numero registro generale 17222/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 15503/2026Data pubblicazione 21/05/2026controAGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrente –nonchéGUARDIA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]– intimati –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Toscana n. 461/2/2024 pubblicata il 10.04.2024.Udita la relazione svolta nella adunanza camerale del 25 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Toscana in epigrafe indicata veniva rigettato l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] di Coarazze avverso la sentenza n. 142/1/2022 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Firenze con sentenza che avevarigettato il ricorso introduttivo proposti dai contribuenti contro l’atto dicontestazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 11-2021 del4.05.2021, ed ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e conse-quenziale, con il quale era stata contestata al contribuente la violazionedell’art. 282, comma 1, lett f), [OSCURATO:PERSONA], applicata la sanzione pecuniariadi euro 50.000,00 e disposta la confisca amministrativa della merce aisensi del combinato disposto dell’art. 301 d.P.R. 43/73 e degli artt. 20,21 L. 689/81.2. In particolare, la contestazione riguardava un orologio marca [OSCURATO:PERSONA] matricola J95734 e un orologio marca [OSCURATO:PERSONA] ma-tricola 538543/1306606, introdotti nel territorio doganale comunitariosenza pagamento dei diritti doganali; dagli atti di causa si legge cheNumero registro generale 17222/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 15503/2026Data pubblicazione 21/05/2026dai fatti erano scaturite anche indagini penali, tra l’altro con la dispo-sizione di intercettazioni telefoniche. L’Agenzia delle Dogane e dei Mo-nopoli, ricevuta la segnalazione dalla Guardia di Finanza, disponeva, asua volta, l’accertamento confluito nel p.v.c nel quale venivano raccoltigli elementi indiziari a carico del ricorrente, confermava la confisca edemetteva l’atto di irrogazione sanzioni.3. Il giudice d’appello confermava integralmente la decisione resa dalgiudice di prime cure affermando, tra l’altro, che: «L’art. 25 del TULDe l’art. 116 del c.p.c. non sono stati violati. Infatti, deve ritenersi chesecondo l’art. 282, lettera f), del [OSCURATO:PERSONA] l’onere probatorio della pretesatributaria in caso di beni (come quelli de quibus) detenuti nel territorionazionale al di fuori della zona di vigilanza doganale terrestre incombesull’Amministrazione finanziaria, la quale può soddisfarlo anche me-diante presunzioni. Cfr. Cass. pen. Sez. 3, 2108/1998, secondo cui:“Ciò non significa, peraltro, che i medesimi estremi di fatto indicati daicitati artt. 24 e 25, da soli o assieme ad altri elementi presuntivi, nonpossano essere posti a base di un’affermazione di responsabilità (e ciòin forza del principio generale del libero convincimento del giudice) peril reato di contrabbando anche quando questo sia stato consumatofuori dalla zona di vigilanza (cfr. Sez. III, 1 aprile 1985, Mastrolla, m.170.315; v. anche Sez. III, 15 marzo 1971, [OSCURATO:PERSONA], m. 118.874;Sez. I, 9 luglio 1968, Medi, m. 109.263)”. Nella specie, sotto il profilooggettivo, vi è prova documentale dell’ultima localizzazione dell’orolo-gio marca [OSCURATO:PERSONA], prima che fosse detenuto dal contri-buente, in territorio extracomunitario (Bahrein); e vi è prova presun-tiva dell’ultima localizzazione dell’orologio [OSCURATO:PERSONA], prima chefosse detenuto dal contribuente, in territorio extracomunitario (Giap-pone). Tale ultima presunzione è fondata sulla presenza di indizi gravi,precisi e concordanti, tra i quali i seguenti: - Dal dialogo svoltosi fra iNumero registro generale 17222/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 15503/2026Data pubblicazione 21/05/2026due venditori ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e dalla documentazioneprodotta (in all. n. 1 alle controdeduzioni di primo grado) si evince: chel’estratto d’archivio si trovasse in Giappone; che la richiesta d’estrattod’archivio è stata fatta da soggetto proprietario giapponese nel 2016tramite un’email “.jp”; che le dichiarazioni rilasciate dal sig. EugenioNovellis attestano di non aver ricevuto dai venditori alcuna documen-tazione fiscale e/o commerciale del bene. Da tali elementi indiziari igiudici di primo grado, con valutazione che questa Corte condivide,hanno tratto la conclusione che l’ultima localizzazione dell’orologio [OSCURATO:PERSONA], prima che fosse reperito in Italia, fosse in Giappone. Inaltri termini, dagli elementi sopra ricordati, emerge l’elevata probabi-lità (sufficiente sul piano probatorio, non essendo, per consolidata giu-risprudenza, necessaria la certezza; cfr. ex multis, Cass. ord.14995/2020) che l’orologio in questione, prima della sua presenza nelterritorio italiano, si trovasse in Giappone e quindi in area extracomu-nitaria, potendo tra l’altro inferirsi, con valutazione di probabilità, che,se l’orologio si fosse trovato in Italia nel 2016, anche l’estratto d’archi-vio sarebbe stato in Italia da quella data» (cfr. pp.3 e 4 sentenza im-pugnata).Il giudice escludeva inoltre la buona fede del contribuente alla luce dellaunivoca risultanza del compendio probatorio e poi aggiungeva: «Infon-dato è anche il motivo di appello concernente la pretesa errata quanti-ficazione del valore dell’orologio [OSCURATO:PERSONA]. In mancanza di docu-mentazione commerciale circa il prezzo di acquisto, da parte del con-tribuente, del bene predetto, risulta congruo il mezzo all’uopo utilizzatodall’Ufficio, che si è rifatto alle valutazioni di una nota pubblicazionespecializzata, avente carattere di terzietà rispetto alla compravendita,non essendo consentito (in una situazione di parziale baratto e di par-Numero registro generale 17222/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 15503/2026Data pubblicazione 21/05/2026ziale pagamento in contanti, senza alcuna tracciabilità dei relativi pa-gamenti) pretendere l’impiego di strumenti di valutazione dei beni of-ferti dal contribuente» (v. p.5 sentenza).4. Contro la decisione d’appello il contribuente presenta ricorso affidatoa sei motivi, che illustra con memoria ex art.380-bis.1 cod. proc. civ.,cui resiste l’Agenzia con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza e PaoloRAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passivadella Guardia di Finanza e del dante causa del contribuente, [OSCURATO:PERSONA],in quanto non litisconsorti nel presente processo, peraltro non costitui-tisi né in primo né in secondo grado, come ricorda lo stesso ricorrente.2. Con il primo motivo, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod.proc. civ., viene dedotta la violazione degli artt. 3, 24, 27, comma 2,110 Cost, 6 CEDU, in quanto la sentenza impugnata avrebbe erronea-mente ritenuto che, nel caso di specie, fosse possibile avvalersi delleprove acquisite nel procedimento penale celebrato inter alios e verosi-milmente ancora non concluso con sentenza di accertamento dell’ille-cito di cui all’art. 282, comma 1, lett. a) (introduzione nel territorionazionale di merce estera in contrabbando), quale presupposto dell’il-lecito di cui all’art. 282, comma 1, lett. f) (detenzione di merce di con-trabbando). Con il medesimo motivo lamenta anche la violazionedell’art. 282 TUILD per non aver rilevato la Corte di Giustizia Tributariadi II grado il contrasto tra processo verbale di contestazione e l’atto dicontestazione in ordine alla condotta materiale contestata al contri-buente.3. Il motivo è infondato.3.1. Va rammentato il corretto procedimento logico che il giudice dimerito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini della disaminaNumero registro generale 17222/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 15503/2026Data pubblicazione 21/05/2026della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e concordanza ri-chiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame complessivo, in ungiudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essi essereinsufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazione diognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la lorocollocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza edad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (Cass.n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017). Ciò che rileva è che dallavalutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportarela presunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermo restando ildiritto del contribuente a fornire la prova contraria.3.2. Quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osservacome, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U,Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istrut-tori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo,se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in consi-derazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risul-tanze probatorie offerte dalle parti.Nell’ambito di tale compendio di indizi ed elementi probatori, il giudiceha collocato anche le risultanze delle indagini penali, di cui peraltro nonsi conosce l’esito, com’era sua facoltà fare. Infatti, per costante inter-pretazione giurisprudenziale (Cass. n. 9593 del 2019) nel giudizio tri-butario il materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini preli-minari con strumenti propri del procedimento penale è utilizzabile aifini della prova della pretesa fiscale, in quanto atto legittimamente as-sunto in sede penale e non incompatibile con specifiche norme del pro-cesso tributario, poi trasmesso all'Amministrazione finanziaria, rientratra gli elementi che il giudice può valutare ai sensi dell'art. 63 del d.P.R.n. 633 del 1972.Numero registro generale 17222/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 15503/2026Data pubblicazione 21/05/20263.3. Pertanto, è pienamente in linea con tale consolidata interpreta-zione il passaggio argomentativo del giudice d’appello che stabilisce:«Esattamente la sentenza appellata ha tenuto conto delle risultanzedelle indagini penali. In sede di appello, il contribuente non ha ripro-posto la censura concernente la mancata allegazione all’avviso dell’au-torizzazione, da parte del PM procedente, all’utilizzazione di dette ri-sultanze, censura sulla quale non occorre quindi pronunciarsi, anchese, sia detto incidentalmente, sarebbe comunque infondata (cfr. Cass.ord. 2775/2021). Quella che è stata invece riproposta è la censura re-lativa all’utilizzabilità nel procedimento tributario di tali atti, anche seassunti in un procedimento penale contro soggetti terzi; utilizzazioneche è consentita secondo la Suprema Corte in relazione agli atti di unprocedimento penale contro soggetti diversi dal contribuente destina-tario dell’atto tributario (cfr. Cass. ord 4646/2020) ed anche in man-canza di definitività dell’esito dello stesso (cfr. Cass. 7309/2023): neconsegue l’infondatezza del motivo» (p.3 sentenza).3.4. Inoltre, quanto alla pretesa contraddittorietà tra p.v.c. e atto im-pugnato, nel controricorso si riporta la pag. 3 del p.v.c. che, dopo avermenzionato lo stralcio delle intercettazioni telefoniche, recita: «Gli oro-logi in questione risultano, pertanto, immessi in consumo in Stati ex-tra-comunitari (Bahrein e Giappone) e rinvenuti in Italia nella disponi-bilità di [OSCURATO:PERSONA] (al quale erano stati ceduti dall’in-dagato [OSCURATO:PERSONA])».L’esposizione dei fatti, contenuta nel p.v.c., fa riferimento alla condottadetentiva in capo al ricorrente, allorquando si esprime in termini di“disponibilità” e si legge al proposito, nell’atto di contestazione impu-gnato: «Le merci che non hanno assolto i diritti di confine dovuti sonopermanentemente nella illegittima condizione di evasione a tali diritti,poiché la merce continua a mantenere la sua condizione di illegittimitàNumero registro generale 17222/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 15503/2026Data pubblicazione 21/05/2026anche dopo l’introduzione nel territorio dello Stato e, pertanto, anchela detenzione del bene integra la fattispecie contestata».3.4. È perciò logica e ben argomentata la decisione del giudice cheafferma: «Deve essere disatteso anche il motivo avente ad oggetto lapretesa contraddittorietà tra il PVC e l’atto impugnato in epigrafe. Dallalettura del PVC, risulta infatti che nel medesimo veniva contemplataanche la condotta di detenzione da parte del contribuente degli orologide quibus; condotta che costituisce specifico oggetto del predetto attodi contestazione impugnato. A tutto voler concedere, quindi, il riferi-mento, nel PVC, all’introduzione dei beni nel territorio nazionale costi-tuisce soltanto un di più» (p.3 sentenza).4. Con il secondo motivo il ricorrente, in rapporto all'art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., impugna la sentenza per violazionedell’art. 115 cod. proc. civ. in quanto il giudice sarebbe incorso nel viziodi travisamento della documentazione “probatoria” versata agli atti delgiudizio dall’ADM a sostegno della contestazione dell’illecito di cuiall’art. 282 [OSCURATO:PERSONA].4.1. Il terzo motivo censura, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., la sentenza n. 461/2024 per violazione degli artt. 2727 cod.civ. e 25 [OSCURATO:PERSONA] in quanto il vizio di travisamento delle prove di cui alprecedente motivo di ricorso avrebbe inevitabilmente inficiato il ragio-namento presuntivo compiuto dal giudice tributario, che si sarebbefondato su elementi erronei e fallaci.5. I due motivi, connessi e di trattazione congiunta in quanto evocanoentrambi il travisamento della prova da parte del giudice, sono inam-missibili.Il ricorrente non considera che il travisamento del contenuto oggettivodella prova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio inNumero registro generale 17222/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 15503/2026Data pubblicazione 21/05/2026sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione proba-toria al fatto probatorio. Tale eventuale vizio trova il suo istituzionalerimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddovericorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e noncon un motivo di ricorso per cassazione, che è perciò inammissibile.Ma anche a voler considerare che se il fatto probatorio evidenziato nelmotivo abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenzaebbe a pronunciare e, cioè, anche a voler ritenere che il travisamentorifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, inquesto caso, comunque, il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n.4, o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale osostanziale (Cass. Sez. U, sentenza n. 5792 del 05/03/2024) e il fattoin questione è certamente sostanziale, con conseguente ulteriore con-corrente ragione di inammissibilità della censura in disamina.6. Con il quarto motivo, ai fini dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 282TULD, dell’art. 301 [OSCURATO:PERSONA] e dell’art. 1375 cod. civ. in quanto il giudicetributario lo ha ritenuto, sotto il profilo soggettivo, colpevole dell’illecitodi detenzione di merce di contrabbando, così escludendo che egli fossein realtà terzo acquirente di buona fede ai fini della non applicazionedella confisca doganale degli orologi acquistati.7. Il motivo è inammissibile.Il giudice a riguardo ha così argomentato: «Sotto il profilo soggettivo,poi, il contribuente non ha fornito la prova di avere impiegato la dovutadiligenza nell’evitare di essere coinvolto nell’acquisto di beni introdotti(o da introdursi) nel territorio nazionale senza corresponsione dei dirittidoganali. Anzi, sussistono indizi di una condotta della parte privata,Numero registro generale 17222/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 15503/2026Data pubblicazione 21/05/2026contraria ai canoni di necessaria diligenza, che inducono a ritenere laconsapevolezza di un tale coinvolgimento: gli elementi acquisiti nonconsentono di rilevare l’assenza di colpa del Sig. [OSCURATO:PERSONA] DiCoarazze in ragione, tra l’altro, delle stesse modalità di pagamento de-gli orologi, effettuate in permuta e in contanti ed in violazione del limitemassimo previsto dalla normativa valutaria e della completa assenzadi documentazione fiscale nonostante l’acquisto avesse riguardato og-getti di particolare pregio e valore. Il che rileva anche ai fini dell’appli-cazione dell’art. 301, comma 1, del [OSCURATO:PERSONA], il quale, a seguito della sen-tenza della Corte Costituzionale 1/1997, pone a carico del contribuentela prova di avere acquistato la proprietà delle cose da confiscare igno-rando senza colpa l’illecita immissione delle stesse sul mercato; onereche, per quanto detto, non risulta nella specie soddisfatto dalla parteprivata. Infatti, una volta che l’Erario ha appurato la commercializza-zione di un bene di provenienza estera e di contrabbando, colui al qualeè stata formulata la relativa contestazione è tenuto, tramite l’esibizionedi idonei documenti, a sovvertire l’impianto del procedimento accerta-tivo, per dimostrare l’assenza di colpevolezza. In tal senso, cfr. anchela già citata Cass. pen. 2108/1998, secondo cui rispondono del delittodi contrabbando tutti coloro che, anche fuori delle zone di vigilanzadoganale, vengono trovati in possesso delle cose per le quali non risul-tino pagati i diritti dovuti. Ed inoltre la Cass. ord. 12901/2019, secondocui, una volta integrata e provata dall’autorità amministrativa la fatti-specie tipica dell’illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presun-zione di colpa posta dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, l’oneredi provare di avere agito in assenza di colpevolezza, essendo pertantosufficiente, ai fini dell’assoggettamento a sanzione tributaria, una con-dotta cosciente e volontaria, senza che occorra la concreta dimostra-zione del dolo o della colpa (o tantomeno di un intento fraudolento),Numero registro generale 17222/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 15503/2026Data pubblicazione 21/05/2026carico di colui che lo abbia commesso, gravandolo dell’onere di provareil contrario (cfr. Cass. n. 14042 del 03/08/2012; Cass. n. 13068 del15/06/2011; Cass. n. 4171 del 20/02/2009; Cass. n.22329/2018;Cass. 5661/2020; Cass. ord. 22851/2020; Cass. ord. 28291/2020;Cass. 6593/2021; Cass. ord. 16291/2021; Cass. ord. 22302/2022).Ne consegue che l’accertamento di un fatto di contrabbando può benessere compiuto anche fuori dalla zona di vigilanza doganale e che,oltre all’accertamento dello stato di merce estera del bene, sono suffi-cienti anche elementi presuntivi e indiziari (nel caso di specie, poi,l’Amministrazione ha fornito un quadro probatorio ben più preciso, va-lutando autonomamente tutti gli elementi acquisiti in sede di indaginepenale e Orbene, la richiesta prova contraria al riguardo non è stata inalcun modo fornita dal contribuente né sussiste alcun elemento chedimostri uno stato di affidamento incolpevole. Pertanto, la condotta dicui all’art. 282 [OSCURATO:PERSONA] può ben essere attribuita alla parte privata, siasotto il profilo dell’elemento oggettivo (detentore di un bene in stato dicontrabbando) sia di quello soggettivo» (v. pp.4 e 5 sentenza).La censura impinge in tale preciso e argomentato accertamento, fruttodi una ponderata valutazione del quadro probatorio non revocabile indubbio in sede di legittimità con riferimento all’apprezzamento fattualeche ha condotto in due gradi di giudizio di merito conformi ad escluderela buona fede del contribuente.8. Il quinto motivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., si censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenutoinfondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 337, terzocomma, R.D. n. 65/1896, art. 295 bis, comma 1 e 301, comma 1,d.P.R. n. 43/73 per violazione dei principi di proporzionalità e ragione-volezza.Numero registro generale 17222/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 15503/2026Data pubblicazione 21/05/20269. Il motivo non può trovare ingresso. Sulla questione il giudice ha cosìargomentato: «deve condividersi quanto ritenuto dalla sentenza appel-lata laddove non ha ritenuto di sollevare le questioni di legittimità co-stituzionale dell’art. 337, comma 3, del R.D. 65/1896 e degli artt. 295bis, comma 1 e 301, comma 1, del d.P.R. 43/1973. In particolare, inrelazione alla supposta violazione dei principi di proporzionalità, effet-tività e dissuasività della sanzione applicata, deve rilevarsi che trattasidi una tipologia di sanzione a carattere proporzionale, in quanto com-misurata all’entità del tributo evaso e graduabile. La norma sanziona-toria, dunque, rispecchia pienamente i canoni applicativi di cui ai prin-cipi elaborati dalla Corte di Giustizia UE, costituendo esercizio di unapotestà con finalità di prevenzione generale e speciale, comminata inragione della prevalenza dell’interesse pubblico sulle situazioni giuridi-che del destinatario. Del resto, la stessa Suprema Corte (cfr. Cass. ord.21917/2023, par. 11.3) ha ritenuto che il d.lgs. 8/2016 avendo previ-sto, diversamente dalla depenalizzazione di cui alla legge n. 507 del1999, una sanzione pecuniaria amministrativa a compasso edittale enon più una sanzione pecuniaria amministrativa proporzionale con ladeterminazione della somma da pagare attraverso un meccanismo au-tomatico collegato al danno obiettivo cagionato all’erario, ha introdottoun trattamento più favorevole per il contribuente. D’altra parte, è an-che condivisibile quanto rilevato dai Giudici di primo grado circa la dif-ferente specifica finalità, sanzionatoria delle sanzioni amministrativepecuniarie (prevenzione generale e speciale nonché garanzia dell’effet-tività del potere amministrativo di indirizzo e direzione, in ragione dellaprevalenza dell’interesse pubblico sulle situazioni giuridiche del desti-natario come conseguenza di un comportamento assunto da un sog-getto in violazione di una norma o di un provvedimento amministra-Numero registro generale 17222/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 15503/2026Data pubblicazione 21/05/2026tivo); ed invece ripristinatoria dei provvedimenti di confisca (sottra-zione al trasgressore di quelle cose che, se lasciate nella disponibilitàdell’autore della violazione, potrebbero costituire per lui un incentivoalla commissione di ulteriori illeciti), differenze che ben giustificano lacoesistenza di tali istituti (cfr. Cass. pen. 25765/2021, nella quale laSuprema Corte – che ha escluso la necessità di rimessione degli attialla Corte europea - ha ribadito la ricordata distinzione tra finalità san-zionatoria delle sanzioni pecuniarie ed invece ripristinatoria della con-fisca al fine di riaffermare l’applicabilità della confisca medesima). Daquanto sopra, emerge la legittimità costituzionale delle denunciatenorme. Si noti, tra l’altro, che anche la stessa già citata pronuncia dellaV Sezione civile della Suprema Corte (Cass. ord. 21917/2023) ha (vedipar. 11.8 della stessa) richiamato espressamente la sopra ricordataCass. 25765/2021, intesa come espressiva del vigente orientamentodi legittimità, non sollevando la questione di legittimità costituzionaledella normativa (prospettata anche in questa sede dal contribuente)ma limitandosi a rimettere gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per le valutazionidi competenza in ordine all’eventuale assegnazione del ricorso alle Se-zioni Unite, restando quindi allo stato attuale ancora vigente l’indirizzodi legittimità di cui alla richiamata Cass. 25765/2021» (cfr. p.5 sen-tenza impugnata).L’argomentazione è solida in diritto con riferimento alle irrogate san-zioni, in quanto poggia sulle recenti decisioni della Corte di cassazionesopra riportate che hanno escluso la sproporzione dell’irrogazione dellaconfisca parallelamente alle sanzioni, avendo natura diversa tra loro,come pure la non manifesta infondatezza della questione, già moltevolte vagliata in analoghi giudizi di cui il giudice d’appello stesso dàconto nella sua motivazione.Numero registro generale 17222/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 15503/2026Data pubblicazione 21/05/2026A queste pronunce può aggiungersi che è recentemente intervenuta laCorte a Sezioni Unite (n. 18284 del 2024) a chiarire la perdurante vi-genza dell’art. 301 [OSCURATO:PERSONA] (oggi sostituito dall’art. 94 Allegato 1) al d.lgs.26.9.2024, n. 141), nonostante la depenalizzazione operata dall’art. 1,comma 1, d.lgs. 8/2016. In materia di pagamento dei diritti di confineil legislatore ha infatti previsto una ipotesi speciale di confisca con l'art.301 [OSCURATO:PERSONA] e le Sezioni Unite nella sentenza da ultimo citata hanno chia-rito che «la confisca ex art. 301 [OSCURATO:PERSONA] ha natura di misura di sicurezza,con una finalità special-preventiva finalizzata, tramite l’ablazione delbene, da un lato a neutralizzare l’attrattiva alla realizzazione dell’illecitoove lo stesso fosse lasciato nella disponibilità del contravventore e,dall’altro, a recuperare all’erario, nella misura più celere e massima, iltributo dovuto».Dal momento che la confisca suddetta è una misura di sicurezza, nonsi pone un tema di sproporzione rispetto alla sanzione, perché la primasi colloca su di un piano diverso, non sanzionatorio.8. Il sesto motivo di ricorso impugnato la sentenza n. 461/2024, inrapporto all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto ilgiudice avrebbe immotivatamente ritenuto corretta la stima di valoredegli orologi confiscati realizzata dall’ADM senza compiere un’adeguatae completa istruttoria e senza enunciare sulla base di quali criteri taleaccertamento sia stato compiuto.9. Il motivo, neppure ripreso nella memoria illustrativa, è inammissibilein quanto, sotto lo schermo della violazione di legge, chiaramente di-retto a contestare la motivazione della sentenza impugnata e a otte-nere una rivalutazione del fatto.Osta a riguardo, oltre alla funzione di legittimità della Corte cui è im-pedito il riesame fattuale della fattispecie, la preclusione della doppiaNumero registro generale 17222/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 15503/2026Data pubblicazione 21/05/2026conforme alla luce del doppio rigetto della prospettazione di parte con-tribuente sia in primo sia secondo grado. Infatti, l’abrogazione dell’art.348-ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 at-tuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato ilcollocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma,con il connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la dispo-sizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e prevedel’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo previsto dal n.5 dell’art. 360 citato, quale dev’essere inteso il corretto paradigmadella censura in disamina, ossia per omesso esame circa un fatto deci-sivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ilricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delladecisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigettodell’appello sono state tra loro diverse.10. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, li-quidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte:dichiara il difetto di legittimazione passiva della Guardia di Finanza e diPaolo Fini;rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese dilite in favore della controricorrente, liquidate in euro 4.300,00 per com-pensi, oltre spese prenotate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte-riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Numero registro generale 17222/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 15503/2026Data pubblicazione 21/05/2026Roma, Così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026La PresidenteTania Hmeljak