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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10715/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta in data 2.7.2025 gli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di tre anni e sei mesi di reclusione e 2.333,33 di multa per i reati di cui agli artt. 23, comma 4, L. n. 110 del 1975, 4 e 7 L. n. 895 del 1967, 416-bis.1 cod. pen.; Evidenziato che il ricorso censura la contraddittorietà e la illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio; [OSCURATO:PERSONA] che si tratti di ricorso proposto per ragioni diverse da quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Considerato, in particolare, che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/9/2019, Hussain, Rv. 277102 - 01); Dato atto, sotto questo profilo, che la decisione impugnata ha motivatamente escluso che ricorressero i presupposti di una sentenza di proscioglimento per il tramite del richiamo delle risultanze della documentazione in atti, laddove invece nel ricorso non sono stati prospettati profili di evidenza di elementi giustificativi di una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta in data 2.7.2025 gli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di tre anni e sei mesi di reclusione e 2.333,33 di multa per i reati di cui agli artt. 23, comma 4, L. n. 110 del 1975, 4 e 7 L. n. 895 del 1967, 416-bis.1 cod. pen.; Evidenziato che il ricorso censura la contraddittorietà e la illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio; [OSCURATO:PERSONA] che si tratti di ricorso proposto per ragioni diverse da quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Considerato, in particolare, che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/9/2019, Hussain, Rv. 277102 - 01); Dato atto, sotto questo profilo, che la decisione impugnata ha motivatamente escluso che ricorressero i presupposti di una sentenza di proscioglimento per il tramite del richiamo delle risultanze della documentazione in atti, laddove invece nel ricorso non sono stati prospettati profili di evidenza di elementi giustificativi di una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 10715/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris