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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2026

Cassazione n. 32379/2026

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ella Corte di appello di Roma del 25/02/2026;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, StefanoTocci, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 25 febbraio 2026 la Corte di appello di Roma harigettato l’istanza con la quale il detenuto [OSCURATO:PERSONA] ha censurato ilprovvedimento di determinazione di pene concorrenti emesso, in data 21 maggio2025, dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Romanella parte in cui esso avrebbe anzitutto erroneamente trascurato di considerareil presofferto subìto in relazione alla pena inflittagli con la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del 7 maggio 2015 e non avrebbe poi rideterminato la pena residua daespiare, posto che la stessa Corte di appello di Roma, nel corpo della sentenzadell’11 ottobre 2024, non aveva considerato che il delitto in relazione al quale inquella sede aveva riportato condanna era estinto per prescrizione.La Corte territoriale ha evidenziato, quanto al primo profilo, che il «[OSCURATO:PERSONA] èstato detenuto in virtù di altro titolo definitivo dal 14 dicembre 2014 al 24 agosto2017» e, quanto alla seconda doglianza, che, attesi il reato per il quale si èproceduto (un’ipotesi di furto pluriaggravato) e la contestazione della recidiva aisensi dell’art. 99, quarto comma, cod. pen., la causa estintiva di cui all’art. 157cod. pen. non era maturata al momento della pronuncia della sentenza.2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorsoper cassazione lamentando violazione della legge penale per errata applicazionedell’art. 657 cod. proc. pen. e motivazione apparente.Il difensore contesta che la Corte non ha esplicitato il percorso logico-argomentativo sulla scorta del quale è pervenuta alla decisione, essendosi,piuttosto, limitata a richiamare per relationem il parere espresso dal Procuratoregenerale.Critica il merito della decisione, atteso che il «ricorrente afferma aver espiatoun presofferto nell’anno 2016 presso il carcere di Cassino con riferimento allasentenza del Tribunale di Ragusa» sicché è venuta a mancare «un’analisiparcellizzata dei singoli episodi criminosi» alla luce dell’orientamento secondo ilquale «la fungibilità della pena non è un automatismo contabile, maun’operazione giuridica complessa che richiede un rigoroso accertamento dei fattie delle tempistiche processuali per tutelare i diritti fondamentali delcondannato».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato perché privo dei requisiti dicoerenza e perspicuità.2.

Il difensore del ricorrente, modulando la risposta critica sul contenuto,per il vero non agevolmente intellegibile, del provvedimento impugnato, non haillustrato con compiutezza i temi sollevati e non ha, soprattutto, corredato ilricorso con l’allegazione degli atti in esso richiamati necessari per comprovare erendere ostensibile il proprio percorso critico.I motivi di ricorso risultano, pertanto, formulati in termini tali da nonconsentire la chiara individuazione delle censure prospettate, risolvendosi indeduzioni frammentarie, tra loro disorganiche e prive di effettiva correlazionecon la motivazione del provvedimento impugnato.Ne deriva un difetto di specificità che si traduce, sul piano sostanziale, nellanon intellegibilità dell'impugnazione e che comporta una valutazione diinammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.3.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1,primo periodo, cod. proc. pen.

In mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, il [OSCURATO:PERSONA] deve essere altresìcondannato al versamento della somma, ritenuta equa, di tremila euro in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte di appello di Roma del 25/02/2026;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, StefanoTocci, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 25 febbraio 2026 la Corte di appello di Roma harigettato l’istanza con la quale il detenuto [OSCURATO:PERSONA] ha censurato ilprovvedimento di determinazione di pene concorrenti emesso, in data 21 maggio2025, dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Romanella parte in cui esso avrebbe anzitutto erroneamente trascurato di considerareil presofferto subìto in relazione alla pena inflittagli con la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del 7 maggio 2015 e non avrebbe poi rideterminato la pena residua daespiare, posto che la stessa Corte di appello di Roma, nel corpo della sentenzadell’11 ottobre 2024, non aveva considerato che il delitto in relazione al quale inquella sede aveva riportato condanna era estinto per prescrizione.La Corte territoriale ha evidenziato, quanto al primo profilo, che il «[OSCURATO:PERSONA] èstato detenuto in virtù di altro titolo definitivo dal 14 dicembre 2014 al 24 agosto2017» e, quanto alla seconda doglianza, che, attesi il reato per il quale si èproceduto (un’ipotesi di furto pluriaggravato) e la contestazione della recidiva aisensi dell’art. 99, quarto comma, cod. pen., la causa estintiva di cui all’art. 157cod. pen. non era maturata al momento della pronuncia della sentenza.2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorsoper cassazione lamentando violazione della legge penale per errata applicazionedell’art. 657 cod. proc. pen. e motivazione apparente.Il difensore contesta che la Corte non ha esplicitato il percorso logico-argomentativo sulla scorta del quale è pervenuta alla decisione, essendosi,piuttosto, limitata a richiamare per relationem il parere espresso dal Procuratoregenerale.Critica il merito della decisione, atteso che il «ricorrente afferma aver espiatoun presofferto nell’anno 2016 presso il carcere di Cassino con riferimento allasentenza del Tribunale di Ragusa» sicché è venuta a mancare «un’analisiparcellizzata dei singoli episodi criminosi» alla luce dell’orientamento secondo ilquale «la fungibilità della pena non è un automatismo contabile, maun’operazione giuridica complessa che richiede un rigoroso accertamento dei fattie delle tempistiche processuali per tutelare i diritti fondamentali delcondannato».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato perché privo dei requisiti dicoerenza e perspicuità.2. Il difensore del ricorrente, modulando la risposta critica sul contenuto,per il vero non agevolmente intellegibile, del provvedimento impugnato, non haillustrato con compiutezza i temi sollevati e non ha, soprattutto, corredato ilricorso con l’allegazione degli atti in esso richiamati necessari per comprovare erendere ostensibile il proprio percorso critico.I motivi di ricorso risultano, pertanto, formulati in termini tali da nonconsentire la chiara individuazione delle censure prospettate, risolvendosi indeduzioni frammentarie, tra loro disorganiche e prive di effettiva correlazionecon la motivazione del provvedimento impugnato.Ne deriva un difetto di specificità che si traduce, sul piano sostanziale, nellanon intellegibilità dell'impugnazione e che comporta una valutazione diinammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1,primo periodo, cod. proc. pen. In mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, il [OSCURATO:PERSONA] deve essere altresìcondannato al versamento della somma, ritenuta equa, di tremila euro in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]
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