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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 12585/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 95 DPR n. 115/2002 è inammissibile.

Il ricorrente, con un primo motivo di gravame, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 192 cod. proc. pen. e 79 e 95 DPR n. 115/2002; inoltre, con un secondo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 43 cod. pen., 79 e 95 DPR n. 115/2002.

Si tratta di motivi di ricorso non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto ripropongono una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

In particolare, la Corte territoriale evidenzia che l'elemento oggettivo del reato non può essere escluso sostenendo la mancanza di un accertamento ulteriore da parte del giudice che ha disposto l'ammissione, essendosi egli basato sull'inequivocabile contenuto della dichiarazione sostitutiva offerta dall'imputato, la cui funzione è proprio quella di evitare controlli aggiuntivi.

Né si versa in caso di falso innocuo,che ricorre solo quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) non esplicano effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati (Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395).

E certamente non vale ad escludere la responsabilità del ricorrente la circostanza che egli si sia limitato a sottoscrivere quanto predisposto dal suo legale rappresentante in quanto con la firma egli ha assunto la piena paternità del contenuto dell'atto, non essendo esso oscuro o complesso, tenendo anche conto della sua padronanza della lingua italiana e dei segni utilizzati Per quanto riguarda l'elemento soggettivo del reato, la Corte ha escluso la rivendicata assenza di dolo del ricorrente sulla base delle dichiarazioni da egli stesso riferite in sede di esame, in cui aveva sostanzialmente ammesso di sapere che l'ammissione al gratuito patrocinio non gli spettava, tanto è vero che aveva provveduto a remunerare l'avvocato portandogli al somma di 500 euro.

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di a nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, non consentita in sede di legittimità.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare nella somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 95 DPR n. 115/2002 è inammissibile. Il ricorrente, con un primo motivo di gravame, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 192 cod. proc. pen. e 79 e 95 DPR n. 115/2002; inoltre, con un secondo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 43 cod. pen., 79 e 95 DPR n. 115/2002. Si tratta di motivi di ricorso non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto ripropongono una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. In particolare, la Corte territoriale evidenzia che l'elemento oggettivo del reato non può essere escluso sostenendo la mancanza di un accertamento ulteriore da parte del giudice che ha disposto l'ammissione, essendosi egli basato sull'inequivocabile contenuto della dichiarazione sostitutiva offerta dall'imputato, la cui funzione è proprio quella di evitare controlli aggiuntivi. Né si versa in caso di falso innocuo,che ricorre solo quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) non esplicano effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati (Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395). E certamente non vale ad escludere la responsabilità del ricorrente la circostanza che egli si sia limitato a sottoscrivere quanto predisposto dal suo legale rappresentante in quanto con la firma egli ha assunto la piena paternità del contenuto dell'atto, non essendo esso oscuro o complesso, tenendo anche conto della sua padronanza della lingua italiana e dei segni utilizzati Per quanto riguarda l'elemento soggettivo del reato, la Corte ha escluso la rivendicata assenza di dolo del ricorrente sulla base delle dichiarazioni da egli stesso riferite in sede di esame, in cui aveva sostanzialmente ammesso di sapere che l'ammissione al gratuito patrocinio non gli spettava, tanto è vero che aveva provveduto a remunerare l'avvocato portandogli al somma di 500 euro. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di a nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, non consentita in sede di legittimità. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare nella somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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