CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 35600/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto i ricorsi proposti nell'interesse comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]aIràdinonché quello interposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché riposano su motivi che non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; ritenuto in particolare che i vizi di motivazione e la violazione di legge prospettati da tutti i ricorrenti con riguardo alla configurabilità del reato contestato quanto al requisito costitutivo della presenza di più soggetti astanti al momento della condotta offensiva, la sentenza non merita censura alcuna avendo coerentemente ricavato il dato dalle dichiarazioni della persona offesa siccome compiutamente confermate da quelle dei testi a discarico (che hanno confermato di aver assistito alla relativa vicenda pur negando di aver percepito le frasi proferite dai tre soggetti attivi) facendo leva sul consolidato orientamento di questa Corte in forza del quale è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poiché già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546, ribadita da ultimo dalla sentenza n. 13155 del 16 marzo 2022, nm.); rilevato che altrettanto inconferenti sono le censure - esposte dal ricorso proposto nel congiunto interesse del Martucci e della Paladini - dirette a contrastare la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., motivata dalla Corte del merito attraverso una coerente indicazione delle ragioni per le quali, considerando la condotta materiale riscontrata e implicitamente la stessa intensità del dolo, l'ipotesi a giudizio non è stata ritenuta compatibile con il giudizio di tenuità sotteso alla causa di non punibilità invocata dalla difesa; rilevato infine l'assoluta condivisibilità delle valutazioni di aspecificità dell'appello degli imputati quanto al tema della dosimetria sanzionatoria, portato all'esame della Corte dal ricorso della Paladini ma precluso nel merito proprio dalle ragioni di pregiudizialità messe in luce dalla sentenza impugnata, non adeguatamente contrastata anche sul punto rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i