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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 39403/2021

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a seguente ORDINANZA. sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] LOPEZ ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sua condanna in ordine ai delitti di estorsione consumata e tentata in continuazione alla pena irrogata dal Tribunale] lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge quanto alle affermazioni di responsabilità.

All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti.

Il ricorso dell'imputato è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett.

C), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze meramente reiterative di quelle costituenti motivo di gravame, a fronte delle quali la sentenza impugnata ha correttamente valorizzato, in accordo con la sentenza di primo grado (come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), gli elementi puntualmente riepilogati a f. 4 ss., ed in particolare le dichiarazioni della p.o., motivatamente ritenute attendibili e riscontrate, soprattutto da intercettazioni di conversazioni interpretate incensurabilmente e non oggetto di travisamento (cfr., in particolare, f. 7 conclusivamente); la Corte di appello ha anche dettagliatamente esaminato e puntualmente confutato le censure della difesa, evidenziando l'implausibilità della versione dei fatti resa dall'imputato (f. 4 s.).

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il PresiJ.ere Sergio ItraQi DEPOSITATA Lucian.

Imperi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA. sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] LOPEZ ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sua condanna in ordine ai delitti di estorsione consumata e tentata in continuazione alla pena irrogata dal Tribunale] lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge quanto alle affermazioni di responsabilità. All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso dell'imputato è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze meramente reiterative di quelle costituenti motivo di gravame, a fronte delle quali la sentenza impugnata ha correttamente valorizzato, in accordo con la sentenza di primo grado (come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), gli elementi puntualmente riepilogati a f. 4 ss., ed in particolare le dichiarazioni della p.o., motivatamente ritenute attendibili e riscontrate, soprattutto da intercettazioni di conversazioni interpretate incensurabilmente e non oggetto di travisamento (cfr., in particolare, f. 7 conclusivamente); la Corte di appello ha anche dettagliatamente esaminato e puntualmente confutato le censure della difesa, evidenziando l'implausibilità della versione dei fatti resa dall'imputato (f. 4 s.). La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il PresiJ.ere Sergio ItraQi DEPOSITATA Lucian. Imperi
Sentenza Cassazione n. 39403/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris