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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2024

Cassazione n. 46399/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che tutti e tre i motivi ai quali è stato affidato il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 674 cod. pen.), mediante i quali sono stati denunciati vizi della motivazione, con riferimento al diniego della applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., alla eccessività della applicazione della pena detentiva in luogo della sola pena pecuniaria e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati, essendo tutti volti a censurare sul piano delle valutazioni di merito le considerazioni di gravità della condotta, di non occasionalità della stessa e di assenza di elementi idonei a consentire di riconoscere il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, considerazioni che sono state giustificate sufficientemente e in modo non manifestamente illogico dalla Corte d'appello che, nel disattendere gli analoghi motivi di gravame (sostanzialmente riproposti con il ricorso per cassazione senza significativi elementi di novità), ha sottolineato la gravità della condotta, caratterizzata anche da modalità intimidatorie, e la sua non occasionalità: si tratta di motivazione idonea a disattendere le richieste formulate dall'imputato con l'atto di gravame, essendo stati sottolineati gli aspetti di gravità della condotta posti a fondamento del rigetto delle richieste dell'imputato, argomenti che sono stati criticati esclusivamente sul piano valutativo, in particolare della considerazione della gravità della condotta, dunque in modo non consentito in questa sede di legittimità.

Considerato che l'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966).

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che tutti e tre i motivi ai quali è stato affidato il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 674 cod. pen.), mediante i quali sono stati denunciati vizi della motivazione, con riferimento al diniego della applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., alla eccessività della applicazione della pena detentiva in luogo della sola pena pecuniaria e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati, essendo tutti volti a censurare sul piano delle valutazioni di merito le considerazioni di gravità della condotta, di non occasionalità della stessa e di assenza di elementi idonei a consentire di riconoscere il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, considerazioni che sono state giustificate sufficientemente e in modo non manifestamente illogico dalla Corte d'appello che, nel disattendere gli analoghi motivi di gravame (sostanzialmente riproposti con il ricorso per cassazione senza significativi elementi di novità), ha sottolineato la gravità della condotta, caratterizzata anche da modalità intimidatorie, e la sua non occasionalità: si tratta di motivazione idonea a disattendere le richieste formulate dall'imputato con l'atto di gravame, essendo stati sottolineati gli aspetti di gravità della condotta posti a fondamento del rigetto delle richieste dell'imputato, argomenti che sono stati criticati esclusivamente sul piano valutativo, in particolare della considerazione della gravità della condotta, dunque in modo non consentito in questa sede di legittimità. Considerato che l'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere estensore I