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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 novembre 1944

Cassazione n. 36438/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il primo motivo e di rigettare il ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 5 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplice documentale, in relazione alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", fallita il 10 dicembre 2015.

Secondo i giudici di merito, l'imputato„ nella qualità di liquidatore dal 28 gennaio 2011 al 13 giugno 2014, avrebbe ricevuto pagamenti preferenziali, a titolo di compensi per l'attività svolta quale liquidatore, per un importo pari a euro 250.000,00; pagamenti ritenuti congrui per la l'attività svolta, ma comunque disposti in violazione dei diritti dei creditori della società.

Avrebbe, inoltre, omesso di tenere, nei tre anni precedenti alla dichiarazione di fallimento, il libro degli inventari, non consegnato al curatore fallimentare.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 legge fall. e 190, 192 e 533 cod. proc. pen.

Sostiene che: la somma percepita dall'imputato gli era effettivamente dovuta e risultava congrua rispetto alla mole di lavoro da lui svolta; il pagamento era stato regolarmente deliberato dall'assemblea dei soci; l'imputato aveva redatto un piano di rientro che, se concretamente attuato, avrebbe consentito il risanamento economico della società.

Tanto premesso, il ricorrente contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, sostenendo che, nel caso in esame, mancherebbe la volontà dell'agente di trarre profitto, con danno per i creditori della società, atteso che l'imputato, facendo affidamento sul piano di rientro da lui redatto, riteneva che la situazione economica della società si risanasse e che, dunque, alcun pregiudizio egli potesse arrecare agli altri creditori percependo il legittimo compenso per l'attività svolta.

2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 217 legge fall. e 190 e 192 cod. proc. pen.

Rappresenta che: l'imputato aveva cessato ogni rapporto con la società il 13 giugno 2014 e, dunque, un anno e mezzo prima rispetto alla sentenza dichiarativa di fallimento; l'obbligo di consegna delle scritture contabili al curatore incombeva su colui che ricopriva la carica al momento della dichiarazione del fallimento, che, nel caso di specie, era l'originario coimputato [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo, in dibattimento, aveva riferito che parte della documentazione contabile gli era stata consegnata dall'imputato e che altra parte era conservata presso uno stabilimento.

Tanto premesso, il ricorrente sostiene che i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere dimostrata la responsabilità dell'imputato in ordine alla documentazione contabile in questione, desumendola dal solo i°atto che essa non fosse stata consegnata al curatore.

2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 legge fall. e 157 cod. pen.

Sostiene che: il reato di bancarotta fraudolenta preferenziale (come affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 37428 del 19 maggio 2009) si consumerebbe non nel momento della sentenza dichiarativa di fallimento, ma in quello in cui avvengono i pagamenti; nel caso in esame, tale momento coinciderebbe con quello della delibera dell'assemblea dei soci del 28 gennaio 2011, che aveva autorizzato l'erogazione delle somme in questione.

Tanto premesso, il ricorrente sostiene che il reato si sarebbe estinto per prescrizione già prima della sentenza impugnata: il termine massimo di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi) sarebbe iniziato a decorrere il 28 gennaio 2011 e sarebbe decorso il 28 luglio 2018.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di accogliere il primo motivo e di rigettare il ricorso nel resto.

4. Gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, hanno depositato conclusioni scritte con le quali hanno chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere parzialmente accolto.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Esso, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.

La Corte di appello, in particolare, ha rilevato che l'imputato aveva percepito la somma pur essendo ben consapevole della situazione di evidente e non recuperabile dissesto della società, manifestatasi già alla chiusura del bilancio del 2010 (prima del pagamento preferenziale), tale da non rendere realizzabile qualsiasi progetto di recupero, come rilevato anche dal curatore fallimentare nella propria relazione.

Il piano di rientro invocato dalla difesa era palesemente inattuabile, attesa l'irrealizzabilità di alcun risultato economico utile, a fronte «dell'ingombrate deficit».

1.2. Il secondo motivo è fondato.I giudici di merito, invero, hanno basato il giudizio di responsabilità a carico dell'imputato per la bancarotta semplice documentale sul solo fatto che egli, contattato dal curatore, non aveva consegnato il libro degli inventari.

Tale motivazione, tuttavia, non tiene conto che: l'obbligo di consegna al curatore delle scritture contabili grava sull'amministratore in carica al momento del fallimento; l'imputato, al momento del fallimento, non rivestiva più alcuna carica formale in seno alla società.

La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, si presenta viziata sotto il profilo logico non spiegando le ragioni per le quali la responsabilità per la mancata consegna al curatore del libro degli inventari debba essere fatta ricadere sul Guida o anche sul Guida, che, nel momento del fallimento, non rivestiva alcuna carica formale.

La sentenza impugnata, pertanto, limitatamente al reato di bancarotta semplice documentale deve essere annullata, con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame.

1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

La doglianza fa leva sull'indirizzo espresso da una pronuncia di questa Corte, secondo cui il reato di bancarotta fraudolenta preferenziale si consumerebbe nel momento dei pagamenti, irrilevante essendo la data della sentenza dichiarativa di fallimento (Sez. 5, n. 37428 del 19/05/2009, Gambino, Rv. 244617).

Si tratta, tuttavia, di un indirizzo oramai superato, essendosi consolidato l'opposto orientamento giurisprudenziale, secondo il quale <<il reato di bancarotta preferenziale prefallimentare si consuma nel momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento» (Sez. 5, Sentenza n. 26548 del 19/03/2014, Hauner, Rv. 260577; Sez. 5, Sentenza n. 48739 del 14/10/2014, Grillo„ Rv. 261299; Sez. 5, Sentenza n. 17084 del 09/12/2014, Caprara, Rv. 263244; Sez. 5, Sentenza n. 45288 del 11/05/2017, Gianesini, Rv. 271114).

Va evidenziato che tale orientamento è stato ritenuto coerente sia con la tesi che qualifica la sentenza di fallimento come elemento costitutivo improprio della fattispecie penale, sia con quella che la qualifica come condizione obiettiva di punibilità (Sez. 5, Sentenza n. 45288 del 11/05/2017, Gianesini, Rv. 271114; Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269:38901).

Atteso che, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale, il termine di prescrizione deve decorrere dalla dichiarazione del fallimento, che è intervenuta il 10 dicembre 2015, risulta palese che il termine massimo, pari a sette anni e sei mesi, non risulta ancora decorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al reato di bancarotta semplice documentale, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il primo motivo e di rigettare il ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 5 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplice documentale, in relazione alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", fallita il 10 dicembre 2015. Secondo i giudici di merito, l'imputato„ nella qualità di liquidatore dal 28 gennaio 2011 al 13 giugno 2014, avrebbe ricevuto pagamenti preferenziali, a titolo di compensi per l'attività svolta quale liquidatore, per un importo pari a euro 250.000,00; pagamenti ritenuti congrui per la l'attività svolta, ma comunque disposti in violazione dei diritti dei creditori della società. Avrebbe, inoltre, omesso di tenere, nei tre anni precedenti alla dichiarazione di fallimento, il libro degli inventari, non consegnato al curatore fallimentare. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 legge fall. e 190, 192 e 533 cod. proc. pen. Sostiene che: la somma percepita dall'imputato gli era effettivamente dovuta e risultava congrua rispetto alla mole di lavoro da lui svolta; il pagamento era stato regolarmente deliberato dall'assemblea dei soci; l'imputato aveva redatto un piano di rientro che, se concretamente attuato, avrebbe consentito il risanamento economico della società. Tanto premesso, il ricorrente contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, sostenendo che, nel caso in esame, mancherebbe la volontà dell'agente di trarre profitto, con danno per i creditori della società, atteso che l'imputato, facendo affidamento sul piano di rientro da lui redatto, riteneva che la situazione economica della società si risanasse e che, dunque, alcun pregiudizio egli potesse arrecare agli altri creditori percependo il legittimo compenso per l'attività svolta. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 217 legge fall. e 190 e 192 cod. proc. pen. Rappresenta che: l'imputato aveva cessato ogni rapporto con la società il 13 giugno 2014 e, dunque, un anno e mezzo prima rispetto alla sentenza dichiarativa di fallimento; l'obbligo di consegna delle scritture contabili al curatore incombeva su colui che ricopriva la carica al momento della dichiarazione del fallimento, che, nel caso di specie, era l'originario coimputato [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo, in dibattimento, aveva riferito che parte della documentazione contabile gli era stata consegnata dall'imputato e che altra parte era conservata presso uno stabilimento. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere dimostrata la responsabilità dell'imputato in ordine alla documentazione contabile in questione, desumendola dal solo i°atto che essa non fosse stata consegnata al curatore. 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 legge fall. e 157 cod. pen. Sostiene che: il reato di bancarotta fraudolenta preferenziale (come affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 37428 del 19 maggio 2009) si consumerebbe non nel momento della sentenza dichiarativa di fallimento, ma in quello in cui avvengono i pagamenti; nel caso in esame, tale momento coinciderebbe con quello della delibera dell'assemblea dei soci del 28 gennaio 2011, che aveva autorizzato l'erogazione delle somme in questione. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che il reato si sarebbe estinto per prescrizione già prima della sentenza impugnata: il termine massimo di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi) sarebbe iniziato a decorrere il 28 gennaio 2011 e sarebbe decorso il 28 luglio 2018. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di accogliere il primo motivo e di rigettare il ricorso nel resto. 4. Gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, hanno depositato conclusioni scritte con le quali hanno chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere parzialmente accolto. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Esso, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. La Corte di appello, in particolare, ha rilevato che l'imputato aveva percepito la somma pur essendo ben consapevole della situazione di evidente e non recuperabile dissesto della società, manifestatasi già alla chiusura del bilancio del 2010 (prima del pagamento preferenziale), tale da non rendere realizzabile qualsiasi progetto di recupero, come rilevato anche dal curatore fallimentare nella propria relazione. Il piano di rientro invocato dalla difesa era palesemente inattuabile, attesa l'irrealizzabilità di alcun risultato economico utile, a fronte «dell'ingombrate deficit». 1.2. Il secondo motivo è fondato.I giudici di merito, invero, hanno basato il giudizio di responsabilità a carico dell'imputato per la bancarotta semplice documentale sul solo fatto che egli, contattato dal curatore, non aveva consegnato il libro degli inventari. Tale motivazione, tuttavia, non tiene conto che: l'obbligo di consegna al curatore delle scritture contabili grava sull'amministratore in carica al momento del fallimento; l'imputato, al momento del fallimento, non rivestiva più alcuna carica formale in seno alla società. La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, si presenta viziata sotto il profilo logico non spiegando le ragioni per le quali la responsabilità per la mancata consegna al curatore del libro degli inventari debba essere fatta ricadere sul Guida o anche sul Guida, che, nel momento del fallimento, non rivestiva alcuna carica formale. La sentenza impugnata, pertanto, limitatamente al reato di bancarotta semplice documentale deve essere annullata, con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La doglianza fa leva sull'indirizzo espresso da una pronuncia di questa Corte, secondo cui il reato di bancarotta fraudolenta preferenziale si consumerebbe nel momento dei pagamenti, irrilevante essendo la data della sentenza dichiarativa di fallimento (Sez. 5, n. 37428 del 19/05/2009, Gambino, Rv. 244617). Si tratta, tuttavia, di un indirizzo oramai superato, essendosi consolidato l'opposto orientamento giurisprudenziale, secondo il quale <<il reato di bancarotta preferenziale prefallimentare si consuma nel momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento» (Sez. 5, Sentenza n. 26548 del 19/03/2014, Hauner, Rv. 260577; Sez. 5, Sentenza n. 48739 del 14/10/2014, Grillo„ Rv. 261299; Sez. 5, Sentenza n. 17084 del 09/12/2014, Caprara, Rv. 263244; Sez. 5, Sentenza n. 45288 del 11/05/2017, Gianesini, Rv. 271114). Va evidenziato che tale orientamento è stato ritenuto coerente sia con la tesi che qualifica la sentenza di fallimento come elemento costitutivo improprio della fattispecie penale, sia con quella che la qualifica come condizione obiettiva di punibilità (Sez. 5, Sentenza n. 45288 del 11/05/2017, Gianesini, Rv. 271114; Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269:38901). Atteso che, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale, il termine di prescrizione deve decorrere dalla dichiarazione del fallimento, che è intervenuta il 10 dicembre 2015, risulta palese che il termine massimo, pari a sette anni e sei mesi, non risulta ancora decorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al reato di bancarotta semplice documentale, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di
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