CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29015/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 069KZP9) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la pronunzia di primo grado del Tribunale torinese in ordine ai delitti di furto tentato contestati ai capi 2) e 3); [OSCURATO:PERSONA] che il primo e unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine all'art. 129 cod. proc. pen. - contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, ma è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. poiché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Inoltre, si tratta di motivo inedito, in quanto la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto: a ben vedere la doglianza mossa in appello riguardava l'omessa applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131 bis cod. pen., che implica l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., il che rende l'attuale motivo di ricorso anche non consentito sotto tale profilo; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02