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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 ottobre 1985

Cassazione n. 04006/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n.

Salerno 31/10/1985 avverso la sentenza n. 369/23 del G.i.p.

Tribunale di Salerno del 28/06/2023 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] rilevato che il G.i.p. del Tribunale di Salerno, in accoglimento della sua richiesta concordata con il Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di quatto anni di reclusione e 20.000,00 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge per avere il giudicante invitato le parti a riconsiderare l'entità della pena pecuniaria originariamente concordata al fine di adeguarla alla modifica normativa che aveva rimodulato i limiti edittali della previsione di legge applicata; che è stato, dunque, dedotto — oltre tutto in maniera del tutto generica - un motivo di doglianza inammissibile poiché non contemplato dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., configurandosi di conseguenza una ragione di declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. Salerno 31/10/1985 avverso la sentenza n. 369/23 del G.i.p. Tribunale di Salerno del 28/06/2023 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] rilevato che il G.i.p. del Tribunale di Salerno, in accoglimento della sua richiesta concordata con il Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di quatto anni di reclusione e 20.000,00 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge per avere il giudicante invitato le parti a riconsiderare l'entità della pena pecuniaria originariamente concordata al fine di adeguarla alla modifica normativa che aveva rimodulato i limiti edittali della previsione di legge applicata; che è stato, dunque, dedotto — oltre tutto in maniera del tutto generica - un motivo di doglianza inammissibile poiché non contemplato dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., configurandosi di conseguenza una ragione di declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a
Sentenza Cassazione n. 04006/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris