CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 dicembre 2022
Cassazione n. 19145/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ([OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] della Croazia, in relazione a quattro reati di furto aggravato (commessi in data 26 giugno 2006, 2 luglio 2006, 12/13 luglio 2006 e 16/17 agosto 2006) e ad un episodio di frode informatica (commesso il 2 luglio 2006), indicati nel mandato di arresto europeo emesso il 28 dicembre 2022 dal Tribunale di Spalato. La Corte territoriale ha dato atto che la consegna è stata richiesta al fine di assicurare la presenza in giudizio dell'imputato, che i fatti costituiscono reato anche nell'ordinamento italiano, che non risultano in Italia procedimenti pendenti o condanne per i medesimi fatti. In particolare, la Corte evidenziava che il mandato contiene le informazioni prescritte dall'art. 6, comma 1, I. 22 aprile 2005, n. 69 nella nuova formulazione derivante dalle modifiche apportate dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, tra cui i dati dell'ordine di arresto emesso dall'Autorità croata, gli estremi di quest'ultimo, una adeguata ricostruzione dei fatti, l'indicazione della loro qualificazione giuridica e della pena edittale massima, la normativa penale di riferimento, le ragioni della richiesta di consegna e gli elementi necessari per affermare che la persona di cui la consegna è richiesta è la stessa arrestata 1'11 gennaio 2023 in esecuzione del m.a.e. Sotto diverso profilo la Corte disattendeva i rilievi difensivi circa il radicamento del consegnando da almeno cinque anni in Italia, rappresentando che - trattandosi di m.a.e. "processuale" - non trova applicazione il motivo di rifiuto facoltativo di cui all'art. 18-bis, comma 2, I. 69 del 2005, previsto in ipotesi di esecuzione di pena o di misura di sicurezza. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza, dolendosi della violazione di legge in relazione agli artt. 18-bis, comma 2, e 19, comma 1, lett. b) legge n. 69 del 2005 in relazione alla mancata valutazione della sussistenza del motivo di rifiuto di consegna facoltativo, che alla luce del recente intervento normativo operato con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10., è applicabile anche in ipotesi di m.a.e. "processuale" con riguardo ai cittadini di [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea. Sotto diverso profilo rappresenta che la Corte di merito dovrà altresì considerare che la Corte costituzionale ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), la questione relativa al trattamento riservato al cittadino non comunitario. Con ordinanza n. 217 del 2021 la Corte costituzionale ha infatti ritenuto la questione della legittimità costituzionale dell'esclusione dei cittadini di Stati terzi dall'ambito di applicabilità dell'art. 18-bis comma 2, I. 69 del 2005 non manifestamente infondata, tanto da giustificane il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. A fronte della deduzione con cui si era sostenuto che il ricorrente fosse radicato sul territorio nazionale e che dunque la consegna dovesse essere subordinata alla condizione prevista dall'art. 19 della legge n. 69 del 2005, la Corte di appello ha ritenuto che il tema del radicamento rileverebbe solo ai fini della esecuzione della pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale e non anche in caso di mandato processuale. La conclusione cui è giunta la Corte distrettuale non è condivisibile, atteso che rileva la disposizione di cui all'art. 19, comma 1, lett. b), che regolamenta la garanzia del rientro in Italia richiesta allo Stato membro di emissione nel caso di cittadini italiani o di cittadini di altri Stati membri UE residenti nel nostro Paese, quando il m.a.e. è stato emesso, come nel caso di specie, «ai fini di un'azione penale». Nell'introdurre una disciplina del tutto speculare, quanto ai presupposti soggettivi, a quella inserita nell'art. 18-bis, comma 2, con riguardo all'ipotesi del m.a.e. esecutivo, il legislatore si è orientato in senso simmetrico per il mandato di arresto "processuale". Va altresì considerato che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 217 del 2021, ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le seguenti questioni pregiudiziali: a) se l'art. 4, punto 6, della direttiva 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, interpretato alla luce dell'art. 1, paragrafo 3, della medesima decisione quadro e dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), osti a una normativa, come quella italiana, che - nel quadro di una procedura di mandato di arresto europeo finalizzato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza - precluda in maniera assoluta e automatica alle autorità giudiziarie di esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest'ultimo; b) in caso di risposta affermativa alla prima questione, sulla base di quali criteri e presupposti tali legami debbano essere considerati tanto significativi da imporre all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare la consegna. Orbene, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 29014 del 20/07/2022, non mass.; Sez. F., n. 31721 del 23/08/2022, non mass.) la simmetricità delle disposizioni di cui agli artt. 19, comma 1, lett. b), e 18 -bis, comma ( 2, della legge n. 69 del 2005, l'identità dei requisiti indicati dalle norme e lo stesso richiamo operato dalla Corte costituzionale nell'ordinanza di cui sopra all'intervenuto allineamento delle due discipline, quanto ai requisiti soggettivi e al periodo di soggiorno, impongono la verifica della esclusione del radicamento stabile del soggetto richiesto dal territorio nazionale anche in presenza di m.a.e. "processuale". 3. Dalle considerazioni che precedono consegue che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio. La Corte di appello, applicando i principi indicati, verificherà se ed in che termini [OSCURATO:PERSONA] sia soggetto radicato nel territorio e, quindi, se sussistano le condizioni previste dall'art. 19 della legge n. 69 del 2005. La Corte accerterà altresì se il ricorrente sia cittadino italiano o di un paese terzo della Unione europea e, in quest'ultimo caso, considererà che le questioni sopra richiamate sono state sottoposte in via pregiudiziale dalla Corte costituzionale con la citata ordinanza n. 217 del 2021 alla Corte di giustizia dell'Unione europea. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Manda alla Cancelleria per gli