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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2025

Cassazione n. 27909/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 9078/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9296/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell’imputato in ordine, tra l’altro, al reato di tentato omicidio; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., e risulta proposto per motivi attinenti all’erronea qualificazione giuridica del fatto, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che detta qualificazione non risulta, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto all’imputazione e alle risultanze esposte nel provvedimento impugnato (da ultimo, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01), sicché la censura non può avere ingresso in questa sede; Considerato che il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27909/2025 Roma, lì, 29/07/2025 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 9078/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9296/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell’imputato in ordine, tra l’altro, al reato di tentato omicidio; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., e risulta proposto per motivi attinenti all’erronea qualificazione giuridica del fatto, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che detta qualificazione non risulta, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto all’imputazione e alle risultanze esposte nel provvedimento impugnato (da ultimo, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01), sicché la censura non può avere ingresso in questa sede; Considerato che il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27909/2025 Roma, lì, 29/07/2025 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27909/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris