CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33056/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da E! [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29.00..1997 avverso la sentenza del 20 dicembre 2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Il ricorso è inammissibile. Avverso la sentenza di cui in epigrafe, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione ai delitti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e all'art. 337 cod. pen., non è dedotto nessuno dei motivi consentiti limitandosi il ricorso a censurare la mancata adeguata motivazione in ordine all'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. peri. Al riguardo, è sufficiente richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170). Tali principi trovano riscontro anche nella più recente giurisprudenza (cfr. in motivazione, Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'