CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 45835/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sulla richiesta di restituzione nel termine proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] In relazione alla sentenza del 01/10/2007 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Genova per competenza. [OSCURATO:PERSONA] E CONSDEFtATO IN DIRITTO 1. Rilevato che la Corte di appello di Genova trasmetteva alla Corte di cassazione per competenza l'istanza, depositata il 19 marzo 2019 presso la Cancelleria della Corte di appello di Genova dai difensori di [OSCURATO:PERSONA], con la quale chiedevano che questi venisse rimesso in termini, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (nella versione ancora applicabile ai sensi dell'art. 15-bis I. n. 67 del 2014) per proporre impugnazione avverso la sentenza emessa dalla medesima Corte di appello il primo ottobre 2007, divenuta irrevocabile il 13 marzo 2008. Rilevato che con l'istanza si fa presente che [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato in contumacia senza aver avuto conoscenza del procedimento e dei relativi provvedimenti, che è stato espulso dal territorio dello Stato e poi detenuto ininterrottamente in Albania fin dal 2001 e che ha ricevuto notizia del procedimento a suo carico soltanto a seguito della sua estradizione dalla Macedonia (ovvero con la consegna avvenuta il 20 febbraio 2019) per un cumulo di pene che aveva ad oggetto anche quella inflitta con la sentenza in esame; che l'istante ignora come siano state effettuate le notificazioni a lui dirette e come sia stato difeso (di fiducia o d'ufficio) e che la difesa non ha potuto accedere al fascicolo nel termine previsto per la proposizione della richiesta, riservandosi di rappresentare le circostanze di fatto, una volta presa cognizione degli atti. 2. Considerato che l'istanza è inammissibile, in quanto è del tutto generica sulla dedotta mancata conoscenza del provvedimento, finendo per essere meramente esplorativa, e le denunciate difficoltà di consultare gli atti del procedimento non risultano dimostrate per l'intero periodo compreso tra la data in cui l'imputato è venuto conoscenza della sentenza pronunciata nei suoi confronti e la scadenza del termine di decadenza, oltre a non rilevare atteso che la decisione deve essere assunta su istanza dell'interessato, che deve provvedere ad allegare gli elementi utili ai fini della richiesta restituzione (Sez. 5, n. 416 del 03/12/2019, Rv. 278551) (elementi che, per inciso, non risultano neppure in seguito allegati). P.Q.M. Dichiara inammissibile l'istanza. Così deciso il 30 1/2021. / / [OSCURATO:PERSONA] re estensore / [OSCURATO:PERSONA] ente Ersili C vanese [OSCURATO:PERSONA] cuoio [OSCURATO:PERSONA] 13 DIC 2021 ,