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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36292/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta travisamento della prova nonché vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente ed, in particolare, il riconoscimento -in termini di somiglianza- effettuato in due occasioni dalla vittima del reato, il legame di parentela con il complice arrestato in flagranza, l'ubicazione dell'utenza in uso al ricorrente nella zona dove fu perpetrata la rapina ed in contatti telefonici intercorsi con gli altri autori del delitto (vedi pag. 6 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 393 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è aspecifico e non consentito.

La doglianza è, infatti, fondata su una diversa ricostruzione della fattispecie concreta non deducibile nel giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti.

Ciò premesso va evidenziato che i giudici di appello hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 6 sulla mancanza di prova di un lecito rapporto creditorio alla base delle pretese avanzate dal ricorrente e sull'avvenuta sottrazione di altri beni oltre alla somma di denaro pretesa dagli aggressori del Vizcaino); rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta inosservanza dell'art. 116 cod. pen. conseguente alla mancata applicazione della circostanza attenuante invocata dalla difesa è manifestamente infondato.

Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 116, comma secondo, cod. pen. è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità.

La Corte h territoriale ha correttamente rimarcato che il ricorrente è il soggetto che ha sottratto il portafogli alla persona offesa "dopo averlo aggredito e minacciato unitamente al fratello" (vedi pag. 6 della sentenza impugnata) con conseguente inapplicabilità dell'attenuante invocata dalla difesa, fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva.

La replica contenuta nel ricorso si limita ad ignorare tale circostanza, contro l'evidenza della sussistenza con conseguente manifesta infondatezza della doglianza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta travisamento della prova nonché vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente ed, in particolare, il riconoscimento -in termini di somiglianza- effettuato in due occasioni dalla vittima del reato, il legame di parentela con il complice arrestato in flagranza, l'ubicazione dell'utenza in uso al ricorrente nella zona dove fu perpetrata la rapina ed in contatti telefonici intercorsi con gli altri autori del delitto (vedi pag. 6 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 393 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è aspecifico e non consentito. La doglianza è, infatti, fondata su una diversa ricostruzione della fattispecie concreta non deducibile nel giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti. Ciò premesso va evidenziato che i giudici di appello hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 6 sulla mancanza di prova di un lecito rapporto creditorio alla base delle pretese avanzate dal ricorrente e sull'avvenuta sottrazione di altri beni oltre alla somma di denaro pretesa dagli aggressori del Vizcaino); rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta inosservanza dell'art. 116 cod. pen. conseguente alla mancata applicazione della circostanza attenuante invocata dalla difesa è manifestamente infondato. Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 116, comma secondo, cod. pen. è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. La Corte h territoriale ha correttamente rimarcato che il ricorrente è il soggetto che ha sottratto il portafogli alla persona offesa "dopo averlo aggredito e minacciato unitamente al fratello" (vedi pag. 6 della sentenza impugnata) con conseguente inapplicabilità dell'attenuante invocata dalla difesa, fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. La replica contenuta nel ricorso si limita ad ignorare tale circostanza, contro l'evidenza della sussistenza con conseguente manifesta infondatezza della doglianza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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