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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 17173/2022

Testo disponibile della fonte

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all'avvocatoANNA FICO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legalerappresentante pro tempore, elettivamente2022domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo1575Numero registro generale 22375/2019studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e Numero sezionale 1575/2022Numero di raccolta generale 17173/2022difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- controricorrente -avverso la sentenza n. 689/2019 della CORTED'APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/05/2019R.G.N. 693/2017;udita la relazione della causa svolta nella cameradi consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

Con sentenza n. 689 del 10.5.2019 la Corted'appello di Catanzaro, in riforma della pronunciadel Tribunale di Crotone, ha dichiarato legittimoil licenziamento intimato per giustificato motivooggettivo il 4.7.2014 a [OSCURATO:PERSONA] (e adaltri 3 dipendenti) dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per“esubero di maestranze nel suo settore di attivitàlavorativa (confezionatori) causa flessione dimercato e perdita fatturato e clienti”.2.

La Corte distrettuale, espletata una CTU perl’analisi dei libri contabili prodotti dellasocietà (e, in particolare, per la disamina deidati relativi al fatturato, ai risultati diesercizio, alle scorte di magazzino, alle locazionidi beni immobili, al numero di clienti, nonché perl’analisi del macro aggregato costi totali dellaproduzione), ha rilevato la effettiva sussistenzadi una crisi aziendale e di un calo di fatturato,la effettiva riduzione di uno specifico reparto (idipendenti con qualifica omogenea, ossia quella diconfezionatore), ed il rispetto dei criteri dNium ero registro generale 22375/2019Numero sezionale 1575/2022buona fede e correttezza per la scelta deiNumero di raccolta generale 17173/2022lavoratori da licenziare (avendo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]minore anzianità di servizio, i quali avevano anchemaggiori carichi di famiglia); ha, infine, rilevatoche le tre nuove assunzioni effettuate nell’anno2015 si erano verificate a distanza di un anno dallicenziamento, si trattava di un contratto a tempodeterminato, ed erano coincise con le dimissionidi una lavoratrice.3.

Il lavoratore ha proposto, avverso talesentenza, ricorso per cassazione affidato a unmotivo.

La società ha resistito con controricorso.CONSIDERATO CHE1.

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrentedenuncia violazione e falsa applicazione dell’art.3 della legge n. 604 del 1966, della legge n. 92del 2012, dell’art. 5 della legge n. 604/1966 (exart. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)avendo, la Corte distrettuale, erroneamenteritenuto che il licenziamento fosse statodeterminato dal fallimento dell’impresa, e nondall’intento di migliorarne la redditività, comesi ricava dai dati contabili, profitto che non puòessere perseguito unicamente attraverso lariduzione del costo del lavoro.2.

Il ricorso è inammissibile per carenza dispecificità delle censure in quanto il dissenso chela parte intende marcare nei riguardi delladecisione impugnata è formulato in terminigenerici, senza specifico riferimento alla sentenzadella Corte territoriale, e tale, quindi, da nonNumero registro generale 22375/2019integrare una critica precisa e puntuale e, dunque, Numero sezionale 1575/2022Numero di raccolta generale 17173/2022pertinente delle ragioni che ne hanno indottoData pubblicazione 26/05/2022l'adozione.2.1.

Invero, il riferimento alla causagiustificatrice del licenziamento, consistente –secondo la prospettazione del ricorrente - nellaricerca di redditività dell’impresa, non èsupportato da nessuna censura della analiticaperizia svolta in grado di appello e ampiamentetrascritta nella sentenza impugnata, ove è stataritenuta accertata la crisi aziendale dell’impresae il calo di fatturato e di clienti, affrontatemediante la riduzione di personale con qualificheomogenee in quanto tutti addetti alla mansione diconfezionatore.2.2.

Né risulta pertinente il richiamo ai principigiurisprudenziali elaborati in materia dilicenziamento determinato dall’obiettivo di unamaggiore redditività dell’impresa, posto che – purdovendosi rimarcare che il giudice del merito haaccertato la sussistenza di una crisi aziendale enon il mero perseguimento di un profitto - questaCorte ha affermato che ai fini della legittimitàdel licenziamento individuale per giustificatomotivo oggettivo, l’andamento economico negativodell’azienda non costituisce un presuppostofattuale che il datore di lavoro debbanecessariamente provare, essendo sufficiente chele ragioni inerenti all’attività produttiva edall’organizzazione del lavoro, comprese quelledirette ad una migliore efficienza gestionaleovvero ad un incremento della redditività,determinino un effettivo mutamento dell’assettoorganizzativo attraverso la soppressione dNium ero registro generale 22375/2019Numero sezionale 1575/2022un’individuata posizione lavorativa (Cass. n. 25201Numero di raccolta generale 17173/2022del 2016; Cass. n. 10699 del 2017).

Data pubblicazione 26/05/20223.

In conclusione, il ricorso va dichiaratoinammissibile e le spese di lite sono regolatesecondo il criterio della soccombenza dettatodall’art. 91 cod.proc.civ.4.

Sussistono i presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato previstodal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013)pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso econdanna il ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio di legittimità che liquida ineuro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 percompensi professionali, oltre spese generali al 15%ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre20012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto perNumero registro generale 22375/2019il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso Numero sezionale 1575/2022Numero di raccolta generale 17173/2022art. 13, se dovuto.Data pubblicazione 26/05/2022Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del4 maggio 2022.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all'avvocatoANNA FICO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legalerappresentante pro tempore, elettivamente2022domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo1575Numero registro generale 22375/2019studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e Numero sezionale 1575/2022Numero di raccolta generale 17173/2022difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- controricorrente -avverso la sentenza n. 689/2019 della CORTED'APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/05/2019R.G.N. 693/2017;udita la relazione della causa svolta nella cameradi consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con sentenza n. 689 del 10.5.2019 la Corted'appello di Catanzaro, in riforma della pronunciadel Tribunale di Crotone, ha dichiarato legittimoil licenziamento intimato per giustificato motivooggettivo il 4.7.2014 a [OSCURATO:PERSONA] (e adaltri 3 dipendenti) dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per“esubero di maestranze nel suo settore di attivitàlavorativa (confezionatori) causa flessione dimercato e perdita fatturato e clienti”.2. La Corte distrettuale, espletata una CTU perl’analisi dei libri contabili prodotti dellasocietà (e, in particolare, per la disamina deidati relativi al fatturato, ai risultati diesercizio, alle scorte di magazzino, alle locazionidi beni immobili, al numero di clienti, nonché perl’analisi del macro aggregato costi totali dellaproduzione), ha rilevato la effettiva sussistenzadi una crisi aziendale e di un calo di fatturato,la effettiva riduzione di uno specifico reparto (idipendenti con qualifica omogenea, ossia quella diconfezionatore), ed il rispetto dei criteri dNium ero registro generale 22375/2019Numero sezionale 1575/2022buona fede e correttezza per la scelta deiNumero di raccolta generale 17173/2022lavoratori da licenziare (avendo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]minore anzianità di servizio, i quali avevano anchemaggiori carichi di famiglia); ha, infine, rilevatoche le tre nuove assunzioni effettuate nell’anno2015 si erano verificate a distanza di un anno dallicenziamento, si trattava di un contratto a tempodeterminato, ed erano coincise con le dimissionidi una lavoratrice.3. Il lavoratore ha proposto, avverso talesentenza, ricorso per cassazione affidato a unmotivo. La società ha resistito con controricorso.CONSIDERATO CHE1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrentedenuncia violazione e falsa applicazione dell’art.3 della legge n. 604 del 1966, della legge n. 92del 2012, dell’art. 5 della legge n. 604/1966 (exart. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)avendo, la Corte distrettuale, erroneamenteritenuto che il licenziamento fosse statodeterminato dal fallimento dell’impresa, e nondall’intento di migliorarne la redditività, comesi ricava dai dati contabili, profitto che non puòessere perseguito unicamente attraverso lariduzione del costo del lavoro.2. Il ricorso è inammissibile per carenza dispecificità delle censure in quanto il dissenso chela parte intende marcare nei riguardi delladecisione impugnata è formulato in terminigenerici, senza specifico riferimento alla sentenzadella Corte territoriale, e tale, quindi, da nonNumero registro generale 22375/2019integrare una critica precisa e puntuale e, dunque, Numero sezionale 1575/2022Numero di raccolta generale 17173/2022pertinente delle ragioni che ne hanno indottoData pubblicazione 26/05/2022l'adozione.2.1. Invero, il riferimento alla causagiustificatrice del licenziamento, consistente –secondo la prospettazione del ricorrente - nellaricerca di redditività dell’impresa, non èsupportato da nessuna censura della analiticaperizia svolta in grado di appello e ampiamentetrascritta nella sentenza impugnata, ove è stataritenuta accertata la crisi aziendale dell’impresae il calo di fatturato e di clienti, affrontatemediante la riduzione di personale con qualificheomogenee in quanto tutti addetti alla mansione diconfezionatore.2.2. Né risulta pertinente il richiamo ai principigiurisprudenziali elaborati in materia dilicenziamento determinato dall’obiettivo di unamaggiore redditività dell’impresa, posto che – purdovendosi rimarcare che il giudice del merito haaccertato la sussistenza di una crisi aziendale enon il mero perseguimento di un profitto - questaCorte ha affermato che ai fini della legittimitàdel licenziamento individuale per giustificatomotivo oggettivo, l’andamento economico negativodell’azienda non costituisce un presuppostofattuale che il datore di lavoro debbanecessariamente provare, essendo sufficiente chele ragioni inerenti all’attività produttiva edall’organizzazione del lavoro, comprese quelledirette ad una migliore efficienza gestionaleovvero ad un incremento della redditività,determinino un effettivo mutamento dell’assettoorganizzativo attraverso la soppressione dNium ero registro generale 22375/2019Numero sezionale 1575/2022un’individuata posizione lavorativa (Cass. n. 25201Numero di raccolta generale 17173/2022del 2016; Cass. n. 10699 del 2017). Data pubblicazione 26/05/20223. In conclusione, il ricorso va dichiaratoinammissibile e le spese di lite sono regolatesecondo il criterio della soccombenza dettatodall’art. 91 cod.proc.civ.4. Sussistono i presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato previstodal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013)pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso econdanna il ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio di legittimità che liquida ineuro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 percompensi professionali, oltre spese generali al 15%ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre20012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto perNumero registro generale 22375/2019il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso Numero sezionale 1575/2022Numero di raccolta generale 17173/2022art. 13, se dovuto.Data pubblicazione 26/05/2022Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del4 maggio 2022.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
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