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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 1989

Cassazione n. 08382/2026

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RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte d'appello di Palermo; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto i ricorsi proposti, con unico atto, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di merito non ha riconosciuto lo stato di necessità in considerazione della prolungata permanenza dell'occupazione, durante la quale sono anche stati effettuati lavori di ristrutturazione che escludono l'elemento cogente che caratterizza la scriminante, nonchè la possibilità alternativa di ricorrere all’assegnazione di un alloggio popolare oppure alla locazione immobiliare (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 17/02/2026 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte d'appello di Palermo; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto i ricorsi proposti, con unico atto, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di merito non ha riconosciuto lo stato di necessità in considerazione della prolungata permanenza dell'occupazione, durante la quale sono anche stati effettuati lavori di ristrutturazione che escludono l'elemento cogente che caratterizza la scriminante, nonchè la possibilità alternativa di ricorrere all’assegnazione di un alloggio popolare oppure alla locazione immobiliare (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026 Il Consigliere
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