CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 35672/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro propone ricorso contro la sentenza, resa in seguito a giudizio ordinario, del 28 gennaio 2022 del Tribunale di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assolti dai reati di cui agli artt. 56, 319-quater cod. pen.; 476 cod. pen; 317 cod. pen., come precisati ai capi 2), 4), 7), 8), 11), 22), 31) 45), 46), 60), 61), 81). • Gli imputati sono stati assolti perché il fatto non sussiste in relazione a reati emersi per vicende che avevano interessato la gestione del servizio di Polizia del Comune di Catanzaro. 2. Il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge (artt. 266 e 270 cod. proc. pen.) in relazione alla dichiarata inutílizzabilità delle intercettazioni eseguite con i RIT 41/2013, 150/2013, 176/2013 poiché il Tribunale ha erroneamente ritenuto diverso il procedimento a carico degli imputati in cui le intercettazioni avrebbero dovuto essere utilizzate rispetto all'originario procedimento n. 6174/2012 R.N.R. nel quale le intercettazioni erano state autorizzate e insussistente la connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. tra le vicende processuali. Il Pubblico Ministero chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata "con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame". 3. Rileva il Collegio che dall'attestazione di cancelleria apposta sulla sentenza impugnata risulta che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati per altri reati, e i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello. Dagli atti trasmessi, peraltro, sì evince che, ricevuta la notifica del ricorso, le parti che hanno proposto appello non hanno dichiarato, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso stesso, di rinunciarvi per proporre ricorso per cassazione. 4. Ne consegue che il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen. essendo stati contro la medesima sentenza proposti mezzi di impugnazione diversi e sussistendo la connessione di cui all'art.12 cod. proc. pen.. P.Q.M. Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catanzar