CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 1961
Cassazione n. 34716/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16869/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co.1 e 1-bis d.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si censura la mancata riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 309/1990, stante la destinazione all'uso esclusivamente personale dello stupefacente detenuto, sono manifestamente infondati, in quanto diretti ad una non consentita e parcellizzata rilettura degli elementi probatori, tesa a sollecitare una diversa e più favorevole ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo. La Corte ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa la configurabilità del reato contestato, anche in relazione alla finalità di spaccio dello stupefacente detenuto, evidenziando la rilevante quantità e la qualità della sostanza, nonché le modalità di conservazione e di trasporto della stessa (v. p. 6 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis