CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32471/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoriasopravvenuta;ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., travisamento della prova percontraddittorietà della motivazione, per essere stata l'identificazione delricorrente quale autore della rapina fondata su elementi di corrispondenza – lamascherina, gli occhiali da sole e le scarpe da ginnastica indossate al momentodel fatto – che non risulterebbero, nei termini indicati dalla Corte territoriale,dall'informativa di polizia giudiziaria dell'8 aprile 2021, è inammissibile, inquanto, sotto l'apparente veste del travisamento della prova, introduceun'inammissibile denuncia di travisamento del fatto, sollecitando una diversa epiù favorevole ricostruzione della vicenda processuale non consentita in sede dilegittimità; che il vizio di travisamento della prova ricorre, infatti, soltantoquando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su un datoprobatorio inesistente ovvero abbia attribuito a una prova un contenutoincontestabilmente diverso da quello reale, e non quando, come nella specie, ladoglianza si risolve nella contestazione del significato dimostrativo attribuito dalgiudice di merito a elementi indiziari – le caratteristiche degli indumenti e degliaccessori indossati dall'autore del reato – effettivamente esistenti e presi inconsiderazione, non potendo la Corte di cassazione sovrapporre alla valutazionedelle risultanze processuali compiuta dai giudici di merito una diversa lettura, siapure anch'essa logica, dei medesimi dati processuali (Sez. U, n. 12 del31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv.250362); che tale conclusione risulta ulteriormente confermata dalla c.d. doppiaconforme, avendo la Corte d'appello riscontrato l'identificazione del ricorrentedal primo giudice, di modo che le due sentenze di merito, sul punto, si saldano inun unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E.,Rv. 277218-01);che il secondo motivo, con cui si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., nullità della sentenza impugnata per violazione degliartt. 125, comma 3, e 546 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale resouna motivazione meramente apparente, omettendo di confrontarsi con lespecifiche doglianze difensive dedotte con l'atto d'appello, è parimentiinammissibile; che, infatti, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenzache non motivi espressamente in relazione a ogni singola deduzione prospettatacon il gravame, quando il rigetto delle stesse risulti dalla complessiva strutturaargomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023,Lakrafy, Rv. 284096-01); che, nel caso in esame, la Corte d'appello haspecificamente individuato gli elementi di riscontro ritenuti decisivi perl'identificazione del ricorrente, sicché il mancato richiamo espresso a ciascunadelle argomentazioni difensive relative, in particolare, alla tempistica delriconoscimento fotografico e all'esito della perquisizione domiciliare non integra ilvizio denunciato, risultando il relativo rigetto implicito nella complessivavalutazione di univocità del quadro indiziario resa dalla Corte territoriale;che il terzo motivo, con cui si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 81 e 102 cod. pen. e vizio dimotivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione con il reatodi tentata rapina giudicato con separata sentenza, è egualmente inammissibile;che la Corte d'appello ha escluso la sussistenza dell'unicità del disegno criminosofacendo riferimento alla dichiarata abitualità del ricorrente nel reato e allaconseguente pericolosità sociale, quale emergente anche dalla recidiva specifica,reiterata e infraquinquennale ritenuta in entrambi i giudizi di merito, cosìesprimendo, sia pure in forma sintetica, una valutazione di fattosull'insussistenza di un programma criminoso unitario che si sottrae al sindacatodi legittimità, non potendo la Corte di cassazione sovrapporre a tale valutazioneuna diversa lettura, sia pure logicamente possibile, dei medesimi elementi giàesaminati dai giudici di merito (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.216260; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); che il motivo sirisolve, pertanto, nella riproposizione di argomentazioni di merito già disattese,senza un reale confronto critico con le ragioni della decisione impugnata (Sez. 2,n. 42046 del 17/07/2019, dep. 14/10/2019, Rv. 277710-01);dato atto che, in data 6 luglio 2026, è pervenuta memoria difensivanell'interesse del ricorrente, che deve tuttavia ritenersi tardiva, essendo statal'udienza fissata per il 7 luglio 2026 e non risultando rispettato il termine previstodall'art. 611 cod. proc. pen., il quale impone il deposito di memorie e motivinuovi entro il quindicesimo giorno libero antecedente l'udienza, nella speciescaduto il 21 giugno 2026; né la stessa potrebbe qualificarsi quale replica, postoche tale facoltà, oltre a soggiacere al più breve termine di cinque giorni liberiprima dell'udienza, presuppone il previo deposito di memorie di controparte,nella specie non risultanti in atti; la memoria tardivamente depositata non può,pertanto, essere presa in considerazione;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]