CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 aprile 2025
Cassazione n. 00448/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato e assistito di fiducia dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 08/04/2025 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con le quali laSostituta Procurat rice generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte depositate in data 24/11/2025 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiestol’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 13/09/2023 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Palermo, confermava il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentata rapina impropria, aggravata dall’avere commesso il fatto in più persone riunite e, applicata la riduzione per il rito abbreviatoche era stata omessa dal decidente di primo grado, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni due, mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 933,33 di multa, con revoca della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando sette motivi che qui si illustrano nei limiti strettamente necessari per la decisione. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen, la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per erronea valutazione della testimonianza della persona offesa e delle contrapposte dichiarazioni rese dall’imputato nel corso di esame. Ripercorse integralmente le censure dedotte con l’atto di appello anche riportando testualmente parte di tali apporti dichiarativi (pagine da 1 a 15 del ricorso) e testualmente trascritta la motivazione contenuta nella sentenza impugnata in punto di giudizio di responsabilità (pagine 16 e 17 del ricorso), la difesa ricorrente censura in questa sede il giudizio di attendibilità espresso dalla Corte di appello con riferimento alla testimonianza della persona offesa che sarebbe connotata da contraddizioni ed inverosimiglianze, oltre che priva di riscontri. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen, la violazione dilegge con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto, al più, nella fattispecie di furto. Anchecon riferimento a tale profilo, la difesa ricorrente ripercorre le deduzioni prospettate nell’atto di appello e gli apporti dichiarativi della persona offesa e dell’imputato (pagg. da 17 a 21 del ricorso), riporta integralmente, sul punto la motivazione della sentenza impugnata (pag. 22 del ricorso)che assume essere erronea non avendo la Corte di appello considerato che il cellulare oggetto della tentata rapina impropria in contestazione è stato materialmente sottratto dalla donna che si trovava in compagnia dell’imputato il quale non poteva prevedere il repentino ingresso della persona nell’abitacolo dell’auto, né aveva in alcun modo voluto usare violenza alla stessa. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’avere commesso il fatto in più persone riunite la quale non è configurabile sia ove si ritenga che la sottrazione sia avvenuta ad opera della donna in compagnia dell’imputato, ignaro di tutto, sia ove, invece, si acceda alla ricostruzione dei giudici di merito che esclude un ruolo della donna in questione, rimasta all’interno dell’auto per tutto il tempo di consumazione dell’azione predatoria. 2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 62 n. 4 cod. pen. in punto di mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale lieve. La difesa ricorrente deduce che oggetto della tentata rapina era uncellulare I-phone 12 e cioè un bene soggetto a rapida obsolescenza il cui patrimonio di informazioni custodito all’interno non è andato perduto grazie ai sistemi di sincronizzazione dei dati. 2.5.Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. avendo il giudice di primo grado configurato in capo all’imputato la recidiva infraquinquennale e, pertanto, in forma diversa da quella contestata in imputazione. 2.6. Con il sesto motivo si deduce la violazione degli artt. 56, 62-bise 133 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanzeattenuanti generiche, all’omessa riduzione nella misura massima di due terzi per il tentativo, alcontenimento della pena base nel minimo edittale. La Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi in punto di entità della decurtazione exart. 56 cod. pen. , ha inoltre negato la diminuente di cui all’art. 62-biscod. pen. ed escluso il contenimento della sanzione base nel minimo, senza prendere in considerazione gli elementi evidenziati nell’atto di appello. 2.7. Con il settimo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 163, 164 e 168 cod. pen. nonché il vizio di motivazione in punto di revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso all’imputato con sentenza del Tribunale di Palermo indata 9 luglio 2020 con riferimento al reato di atti persecutori che non può ritenersi– come affermato dalla Corte territoriale – un delitto della medesima indole di quello oggetto di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ilricorso va dichiarato inammissibile . 2. Il primo motivo, con il quale si deduce la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per erronea valutazione della testimonianza della persona offesa e delle contrapposte dichiarazioni rese dall’imputato nel corso di esame, non è consentito. Va richiamato e ribadito l’orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze in punto di valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte sotto il profilo della erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. legge(Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01). Successivamente, anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio, affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione). La deduzione, dunque, può essere esaminata solo sotto l’aspetto d i un eventuale vizio motivazionalein punto di attendibilità della ricostruzione dei fatti offerta dalla persona offesa e di valutazione della opposta versione resa dall’imputato. Quanto al primo profilo, la Corte territoriale ha puntualmente e correttamente vagliato il portato dichiarativo reso dalla vittima del reato esaminando le censure difensive contenute nell’atto di appello che sono pedissequamente riproposte in questa sede senza alcuno specifico confronto critico con la sentenza (pagg. da 2 a 6), così reiterando doglianz e di puro merito ed invocando di fatto una non consentita rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] di merito – dato atto che la persona offesa non si era costituita parte civile– ha analizzato (pag. 5 e 6 della sentenza) i contenuti intrinseci di tale portato dichiarativo, ritenuto lineare, costante, scevro da contraddizioni narrative e privo delle inverosimiglianze dedotte nell’atto di gravame; ha inoltre evidenziato come la ricostruzione offerta dalla vittima del reato ( i cui contenuti sono precisamente illustrati in motivazione) eracorroborata anche da elementi esterni di conferma. Si è, dunque , al cospetto di un autonomo accurato vaglio dell’intera testimonianza offerta dalla persona offesa, conforme al principio ampiamente consolidato di questa Corte secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, non essendo richiesta la presenza di riscontri (peraltro esistenti nel caso di specie) che si reputano opportuni ma, tuttavia, non necessari solo nel caso in cui la persona si sia costituita parte civilee che, in ogni caso, non debbono assistere ogni segmento della narrazione in quanto la loro funzione è quella di asseverare la credibilità soggettiva, così come non debbono riguardare ogni aspetto oggettivo e soggettivo della vicenda ma piuttosto apparire idonei a sorreggere laragionevole convinzione che il dichiarante non abbia mentito (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte , Rv. 253214 - 01 ; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv.265104-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01). Quanto alla valutazione della opposta versione difensiva resa dall’imputato in sede di esame, la Corte di appello ha proceduto all’esame della stessa ritenendola non credibile perché connotata da inverosimiglianza e da insuperabili criticità. 3.Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso che afferisce alla diversa qualificazione giuridica del fatto. Dalla affermata l’attendibilità della ricostruzione offerta dalla persona offesa, non scalfita dalla versione resa dall’imputato ritenuta inverosimile, la Corte di appello ha fatto logicamente discendere la sussunzione della vicenda nell’alveo dello schema legale della contestata tentata rapina impropria , escludendo, pertanto, la configurazione dei delitti di violenza privata, furto ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Va ricordato che è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità(Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv 253153-01). Nella specie- ha evidenziato il C ollegio - l’odierno ricorrente, dopo avere con un pretesto, sottratto il cellulare, aveva adoperato violenza nei confronti della persona offesa che si era introdotta nell’auto per recuperare l’apparecchio (riuscendovi), rimettendo in moto il veicolo e trascinandola per alcuni metri. 4. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso con il quale si censura la sussistenza dell’aggravante dell’avere commesso il fatto in più persone riunite. Dato per pacifico, in quanto non contestato neppure dalla difesa ricorrente, che sul luogo del fatto erano presenti non solo l’imputato ma anche una donna le cui generalità sono rimaste ignote, del tutto correttamente la Corte di appello, in aderenza alla ricostruzione offerta dalla persona offesa ritenuta attendibile, ha dato conto di come costei, lungi dall’essere stata una mera spettatrice passiva di quanto accaduto, aveva fornito un preciso contributo causale chiedendo, ad un certo punto, alla persona offesa di effettuare, a sua volta, un’ulteriore telefonata, così assicurandosi la materiale disponibilità dell’apparecchio mentre l’imputato era risalito in auto per rimetterla in moto ed allontanarsi con la refurtiva. 5. Il giudizio di manifesta infondatezza deve attingere anche il quarto motivo di ricorso con il quale si censura il mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. Va ricordato che, ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosiconnessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, che lede non soltanto il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto, con la conseguenza che, solo ove la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati sia di speciale tenuità, può farsi luogo al riconoscimento della predetta circostanza attenuante(Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095-02). La Corte di appello ha fatto buon governo di tale principio escludendo la diminuente de quaalla luce della valutazione complessiva della vicenda e del fatto che la cosa oggetto della tentata rapina era stato un telefono cellulare I-phone 12 e cioè un beneavente, già di per sé solo, un valore economico non esiguo. 6. Il quinto motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. è parimenti ictu oculiinammissibile. Come già correttamente rilevato dalla Corte di appello, il giudice di primo grado aveva configurato la recidiva infraquinquennale , chiaramente enunciata nell’imputazione la quale, peraltro,comprende anche l’ulteriore forma “reiterata e specifica”, esclusa in sede di merito. Non si comprende,pertanto, quale sarebbe il dedotto difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, dovendosi ricordare che, ai fini della puntuale contestazione della recidiva, non è necessaria la corretta indicazione del comma di riferimento dell'articolo 99 cod. pen., ma è sufficiente la sola individuazione del tipo di recidiva, ovvero di una delle ipotesi previste dalla norma(Sez. 5, n. 21866 del 13/03/2025, Zavaglio, Rv. 288293-02; Sez. 5, n. 50510 del 20/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274446-01). 7. Manifestamente infondato è anche il sesto motivo di ricorso che attinge il profilo sanzionatorio. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,la Corte territoriale ha fondato tale diniego sull’assenza di elementi positivi valorizzabili in tal senso che neppure erano stati introdotti nell’atto di appello (si veda la pag. 18 del gravame il quale effettivamente nulla prospettava al riguardo). Si tratta di un assunto in linea con il consolidato orientamento di questa Corte per il quale l’applicazione della diminuente prevista dall’art. 62-bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente alla assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell’imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola(Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610- 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01;Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489-01; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.). Quanto alla dosimetria della pena, la Corte di appello ha ritenuto congrua e proporzionata la pena base individuata dal primo giudice (anche con riferimento alla riduzione operata per il tentativo) correttamente applicando gli indici di commisurazione previsti dall’art. 133 cod. pen.; in particolare,ha considerato sia la gravità della condotta sotto il profilo del pericolo derivato alla persona offesa dalla violenza perpetrata, sia la personalità dell’imputato attinto da due pregresse condanne, ancorchè una di esse riguardi un reato successivamente dichiarato estinto ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. 8. Manifestamente infondato è, infine, il settimo motivo di ricorso in punto di intervenuta revoca della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di atti persecutori emessa dal Tribunale di Palermo in data 09/07/2020. Correttamente detto beneficio è stato revocato ai sensi dell’art. 168, comma primo,n. 1, cod. pen. atteso che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa ricorrente, il delitto di tentata rapina impropria, oggetto del presente giudizio ed il reato di atti persecutori oggetto della pronuncia definitiva si appalesano della stessa indoleattesa la natura plurioffensiva della fattispecie di all’art. 628, comma secondo, cod. pen. in quanto il danno che ne deriva non incide soltanto sulla sfera patrimoniale, ma comprende anche gli aspetti lesivi della libertà fisica o psichica della persona offesache contraddistinguono anche l’illecito contemplato dall’art. 612-biscod. pen. e facente parte del novero dei delitti contro la persona. 9. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiar