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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 23374/2026

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ella Corte di appello di Venezia;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;letta la memoria di replica depositata in data 19 maggio 2026 dai difensori, avv.[OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso insistendonell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa in data 11/11/2025, la Corte di appello di Venezia,decidendo in sede di giudizio di rinvio, a seguito di annullamento disposto consentenza Sez. 6, n. 27422 del 21/05/2025, confermava la sentenza n. 156/2020emessa dal Giudice per la udienza preliminare del Tribunale di Vicenza neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], che condannava al pagamento delle speseprocessuali del grado.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello, propongono ricorsol’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiduciadell’imputata, articolando un unico motivo con cui si deduce, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art.62, primo comma, n. 6 cod. pen., nonché vizi di mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in relazione alla avvenuta riparazione deldanno prima del giudizio.Al riguardo, la ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnatanella parte in cui ha dato rilievo, al fine di escludere la attenuante di cui all’art.62 n. 6 cod. pen., ad elementi, tra cui la alterazione di una ricevuta di bonificorisalente al luglio 2017, confondendo elementi costitutivi del reato ed elementicircostanziali, questi ultimi da riferirsi, invece, al contesto successivo allamateriale consumazione del reato.In particolare, richiamando giurisprudenza di legittimità e costituzionale, laricorrente evidenzia come la decisione si ponga in contrasto coi principi di dirittoaffermati dalla giurisprudenza di legittimità e con il dictum della sentenzarescindente.Rileva, altresì, la mancata considerazione della liberatoria prodotta (doc. 8allegato al ricorso), da sola sufficiente a dimostrare che la imputata haprovveduto non solo a condividere la condotta riparatoria del fideiussore, maanche a rifondere integralmente a quest’ultimo la somma già versata allaRegione Veneto.Insiste, pertanto, per l’annullamento senza rinvio della sentenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va rigettato, essendo infondato il motivo proposto.1.1.

La sentenza rescindente, nel ritenere fondato il quarto motivo di ricorsoin punto di mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62, commaprimo, n. 6 cod. pen., ha rilevato come il ristoro posto in essere dal fideiussoredovesse ritenersi integralmente satisfattivo dei profili risarcitori conseguentiall’illecito e che, tuttavia, non risultava svolto, nel giudizio di merito, alcunaccertamento di tipo soggettivo (pag. 9 della sentenza rescindente).In particolare, la sentenza rescindente, richiamando consolidatoorientamento di legittimità, osservava come “la manifestazione di questaconcreta e tempestiva volontà riparatoria da parte dell’imputato costituisce […]oggetto di un accertamento di fatto che esula dai limiti deliberatori propri delgiudizio di legittimità”.La sentenza veniva dunque annullata sul punto, demandandosi al giudice dirinvio di verificare se il risarcimento del danno alla Regione Veneto, tramitel’intervento del fideiussore, fosse avvenuto senza il coinvolgimento dellaimputata o se la stessa avesse condiviso e manifestato la volontà di farlo proprio.1.2.

Orbene, tanto premesso la Corte di appello ha operato l’accertamentodemandato, secondo le indicazioni fornite dalla sentenza rescindente.Invero, la Corte territoriale ha dato rilievo al comportamento dell’imputata,teso a creare una apparenza di un proprio adempimento e con l’effetto diritardare l’intervento del fideiussore, per escludere la tempestività dellamanifestazione di volontà riparatoria (vds. pagg. 6-8 della sentenza, in cui igiudici di appello hanno fatto altresì richiamo al principio di diritto affermato daSez. 4, n. 6144 del 28/11/2017, dep. 2018, M., Rv. 271969 – 01, specificamenterichiamato anche nella sentenza rescindente).Si tratta di accertamento compiuto sulla base di una articolata valutazionedelle condotte poste in essere, con motivazione congrua e priva di aporie logiche,nonché aderente alle risultanze processuali, con cui è stata disattesa la tesidifensiva (secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto “immediatamente” propria lariparazione del danno, provvedendo a riversare al fideiussore l’importo pagato,come da dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] del 31 ottobre 2107: vds pag. 6 della sentenzacitata) ed esclusa la tempestività della manifestazione di una volontà riparatoriada parte della imputata di far proprio.1.3.

Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni diversaargomentazione e deduzione difensiva, comprese quelle sviluppate in memoria direplica dai difensori.2.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ex art 616cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte di appello di Venezia;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;letta la memoria di replica depositata in data 19 maggio 2026 dai difensori, avv.[OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso insistendonell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 11/11/2025, la Corte di appello di Venezia,decidendo in sede di giudizio di rinvio, a seguito di annullamento disposto consentenza Sez. 6, n. 27422 del 21/05/2025, confermava la sentenza n. 156/2020emessa dal Giudice per la udienza preliminare del Tribunale di Vicenza neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], che condannava al pagamento delle speseprocessuali del grado.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, propongono ricorsol’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiduciadell’imputata, articolando un unico motivo con cui si deduce, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art.62, primo comma, n. 6 cod. pen., nonché vizi di mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in relazione alla avvenuta riparazione deldanno prima del giudizio.Al riguardo, la ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnatanella parte in cui ha dato rilievo, al fine di escludere la attenuante di cui all’art.62 n. 6 cod. pen., ad elementi, tra cui la alterazione di una ricevuta di bonificorisalente al luglio 2017, confondendo elementi costitutivi del reato ed elementicircostanziali, questi ultimi da riferirsi, invece, al contesto successivo allamateriale consumazione del reato.In particolare, richiamando giurisprudenza di legittimità e costituzionale, laricorrente evidenzia come la decisione si ponga in contrasto coi principi di dirittoaffermati dalla giurisprudenza di legittimità e con il dictum della sentenzarescindente.Rileva, altresì, la mancata considerazione della liberatoria prodotta (doc. 8allegato al ricorso), da sola sufficiente a dimostrare che la imputata haprovveduto non solo a condividere la condotta riparatoria del fideiussore, maanche a rifondere integralmente a quest’ultimo la somma già versata allaRegione Veneto.Insiste, pertanto, per l’annullamento senza rinvio della sentenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va rigettato, essendo infondato il motivo proposto.1.1. La sentenza rescindente, nel ritenere fondato il quarto motivo di ricorsoin punto di mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62, commaprimo, n. 6 cod. pen., ha rilevato come il ristoro posto in essere dal fideiussoredovesse ritenersi integralmente satisfattivo dei profili risarcitori conseguentiall’illecito e che, tuttavia, non risultava svolto, nel giudizio di merito, alcunaccertamento di tipo soggettivo (pag. 9 della sentenza rescindente).In particolare, la sentenza rescindente, richiamando consolidatoorientamento di legittimità, osservava come “la manifestazione di questaconcreta e tempestiva volontà riparatoria da parte dell’imputato costituisce […]oggetto di un accertamento di fatto che esula dai limiti deliberatori propri delgiudizio di legittimità”.La sentenza veniva dunque annullata sul punto, demandandosi al giudice dirinvio di verificare se il risarcimento del danno alla Regione Veneto, tramitel’intervento del fideiussore, fosse avvenuto senza il coinvolgimento dellaimputata o se la stessa avesse condiviso e manifestato la volontà di farlo proprio.1.2. Orbene, tanto premesso la Corte di appello ha operato l’accertamentodemandato, secondo le indicazioni fornite dalla sentenza rescindente.Invero, la Corte territoriale ha dato rilievo al comportamento dell’imputata,teso a creare una apparenza di un proprio adempimento e con l’effetto diritardare l’intervento del fideiussore, per escludere la tempestività dellamanifestazione di volontà riparatoria (vds. pagg. 6-8 della sentenza, in cui igiudici di appello hanno fatto altresì richiamo al principio di diritto affermato daSez. 4, n. 6144 del 28/11/2017, dep. 2018, M., Rv. 271969 – 01, specificamenterichiamato anche nella sentenza rescindente).Si tratta di accertamento compiuto sulla base di una articolata valutazionedelle condotte poste in essere, con motivazione congrua e priva di aporie logiche,nonché aderente alle risultanze processuali, con cui è stata disattesa la tesidifensiva (secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto “immediatamente” propria lariparazione del danno, provvedendo a riversare al fideiussore l’importo pagato,come da dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] del 31 ottobre 2107: vds pag. 6 della sentenzacitata) ed esclusa la tempestività della manifestazione di una volontà riparatoriada parte della imputata di far proprio.1.3. Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni diversaargomentazione e deduzione difensiva, comprese quelle sviluppate in memoria direplica dai difensori.2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ex art 616cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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