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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08778/2026

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eso dall'[OSCURATO:PERSONA] per procura specialein atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inqualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, anchedisgiuntamente, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perprocura in atti-controricorrenti e ricorrenti in via incidentale-Numero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 142/2020 depositatail 05/02/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2025dal [OSCURATO:PERSONA].Sentito in P.M., in persona del sostituto Procuratore generale AndreaPostiglione, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbitoquello incidentale.Sentito l’[OSCURATO:PERSONA] per i controricorrenti, ricorrenti in viaincidentale, che ha concluso riportandosi al controricorso e al ricorsoincidentale.1.‒ [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto davanti alla Corte d’appellodi Torino e nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (AO), giudizio direttoalla determinazione dell’indennizzo maturato per la reiterazione di unvincolo espropriativo, ai sensi dell’art. 39 d.P.R. n. 327 del 2001, impostodal Comune sul terreno di sua proprietà, esteso mq. 2.217, censito al f. 51,mappale 347 e sito nel centro storico di [OSCURATO:PERSONA].Ha esposto il ricorrente che a far data dal 1979, l’ente territorialeaveva destinato il terreno a “verde attrezzato” e che, nel tempo, avevareiterato tale vincolo nel 1989, nel 2000, e, per quanto di rilievonell’introdotto giudizio, ancora nel 2005, con delibera C.C. n. 62 del 30agosto 2005, e nel 2010, con delibera C.C. n. 40 del 30 agosto 2010.Il ricorrente ha quindi dedotto di aver inviato inutilmente all’enteterritoriale plurime richieste di indennizzo, in particolare, con nota del 28aprile 2006 e del 18 marzo 2016 – rispettivamente quanto alle delibereimpositive dei vincoli del 2005 e del 2010 – e di aver prodotto quindi unapuntuale relazione sui danni subiti in seguito alla denunciata reiterazionecon istanza del 28 dicembre 2016, respinta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] conNumero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026delibera n. 196 del 2017, motivata sulla ritenuta decadenza e prescrizionedel diritto all’indennizzo.1.2.‒ Nel costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte d’appello, il [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito la prescrizione dell’azionato dirittoall’indennizzo quanto al vincolo imposto con delibera del 2005, per nonavere il ricorrente promosso azione giudiziaria nel termine ordinario diprescrizione di cui all’art. 2943, primo comma, cod. civ., e, ancora, ladecadenza dalla domanda di indennizzo riferita alla delibera del 2010.L’istanza era stata infatti promossa solo il 29 gennaio 2016 e quindiben oltre il termine annuale previsto, a pena di decadenza, dall’art. 10 dellalegge Regione della Valle d’Aosta 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplinadell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta.

Modificazioni delleleggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11).1.3.‒ Nel corso del procedimento è stata disposta consulenza tecnicadi ufficio per determinare la natura del vincolo e calcolare, con il valorevenale del bene gravato, l’ammontare dell’indennizzo.1.4.‒ La Corte d’appello con sentenza n. 140 del 2020 ha rigettato leeccezioni dell’ente convenuto e, in accoglimento delle domande propostedal ricorrente, ha condannato il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento infavore di [OSCURATO:PERSONA] dell’indennizzo da reiterazione del vincoloespropriativo, quantificato in euro 143.370,00 oltre interessi dalla domandaal saldo, compensando tra le parti le spese nella misura di un sesto econdannando per la restante misura il Comune.1.4.1.‒ Per la corte territoriale il vincolo deve qualificarsi comeespropriativo e non conformativo, di contro alle contrarie conclusioni delnominato consulente tecnico di ufficio (d’ora in poi per brevità solo c.t.u.).Tanto la corte ha argomentato: dalla circostanza che il c.t.u. avesseindicato il vincolo a verde attrezzato a servizio della contigua scuola; daicontenuti degli atti comunali in cui lo stesso ente territoriale qualificavacome espropriativo il vincolo in questione (così nell’atto di rigetto del 6Numero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026dicembre 2017); dalla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 112 del 2002, passatain giudicato tra le parti, che del vincolo aveva espressamente affermato ilcarattere espropriativo, per poi dichiarare l’illegittimità dell’atto impositivo,nella parte in cui non aveva previsto l’indennizzo, ai sensi dell’art. 39 d.P.R.n. 327 del 2001.La corte ha altresì escluso la natura potestativa del dirittoall’indennizzo e la denunciata decadenza ai danni del privato, nel rimarcatoobbligo della pubblica amministrazione di provvedere alla liquidazionedell’indennizzo e nella ritenuta impossibilità del maturato decorso deltermine di decadenza, non avendo l’atto impositivo provveduto allaquantificazione dell’indennizzo.2. – Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ricorre con cinque motivi per lacassazione dell’indicata sentenza.3. ‒ Resistono con controricorso gli eredi di [OSCURATO:PERSONA],deceduto nelle more, [OSCURATO:PERSONA], Nicola, Matteo e [OSCURATO:PERSONA] introducono, altresì, ricorso incidentale condizionato, con tre motivi incui sollevano, anche, questione di legittimità costituzionale dell’art. 10,comma 2, della legge Regione Valle d’Aosta n. 11 del 2004.4.‒ Per la trattazione è stata fissata pubblica udienza.5.‒ Il sostituto Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoriascritta in cui ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito quelloincidentale condizionato.6.‒ I controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa, ai sensidell’art. 378, secondo comma, cod. proc. civ.7.– In udienza il sostituto Procuratore generale e il difensore AvvocatoCorbyons per i controricorrenti, ricorrenti in via incidentale, hanno conclusocome in epigrafe indicato.Numero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026MOTIVI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso principale il Comune di SaintVincent fa valere violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc.civ.) in relazione all’art. 39 d.P.R. n. 327/2001, all’art. 10 legge regionaleValle d’Aosta n. 11 del 2004 e all’art. 2943 e ss. cod. civ.La Corte d’appello di Torino avrebbe erroneamente ritenuto ilcarattere assoluto e incondizionato del diritto all’indennizzo da reiterazionedel vincolo espropriativo promosso dal ricorrente.Esclusa la qualificazione del diritto azionato in termini di dirittopotestativo, i giudici di appello avrebbero erroneamente concluso perl’efficacia interruttiva della prescrizione del diritto azionato ad opera degliricorrente, non accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA].Il diritto all’indennizzo integrerebbe invece natura di dirittopotestativo che richiede per la sua definizione il ricorso all’autoritàgiudiziaria e la relativa prescrizione può essere interrotta solo da unadomanda giudiziale e non da una mera richiesta di pagamento, come nellaspecie avvenuto.Il diritto all’indennizzo derivante dal vincolo espropriativo imposto condelibera CC del 30 agosto 2005 si era pertanto prescritto il 30 agosto 2015,e quindi prima dell’introduzione della domanda giudiziale del 6 febbraio2018, non valendo, in segno contrario, la nota stragiudiziale del ricorrentedel 28 aprile 2006.D’altra parte, poiché il 2 luglio 2004 era stata promulgata la legge n.11 della Regione Valle d’Aosta, il cui art. 10 prevede, al comma 2, che larichiesta di indennizzo del proprietario deve intervenire entro il termine diun anno, a pena di decadenza, dalla data in cui è divenuto efficace l’attoimpositivo del vincolo, la richiesta del ricorrente del 28 aprile 2006, purNumero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026tempestiva, perché intervenuta entro l’anno dalla delibera impositiva n. 62del 30 agosto 2005, non sarebbe valsa a escludere la decadenza.La nota, non avendo ad oggetto una somma liquida, avrebbe richiestouna determinazione dell’amministrazione nella cui inerzia il privato avrebbepotuto, nel termine decennale di prescrizione dalla delibera impositiva,proporre azione ex art. 39, comma 4, d.P.R. n. 327 del 2001 (è citata, Cons.Stato, sentenza n. 857 del 2016).Poiché il ricorrente non si era attivato, l’azione proposta dopo tredicianni dalla delibera di programmazione urbanistica si sarebbe ormaiprescritta.La corte d’appello avrebbe invece erroneamente ritenuto l’indennizzoda reiterazione del vincolo, oggetto di un obbligo incondizionato diliquidazione a carico dell’amministrazione e tanto laddove l’indennizzo nonsarebbe invece conseguenza automatica della delibera impositiva, mapiuttosto subordinata alla richiesta del privato (art. 10 legge reg. n. 11 del2004), non potendo l’amministrazione impegnare somme di cui non è certala spettanza in ordine all’an e al quantum, come confermato anche dallagiurisprudenza amministrativa (è citata la sentenza, Cons.

Stato, Ad.Plenaria, n. 7 del 2007).Solo a seguito della richiesta, documentata quanto all’effettività delpregiudizio ex art. 39 d.P.R. n. 327 del 2001, sorgerebbe il diritto di creditodel proprietario.La possibilità di ricorrere alla Corte di appello in opposizione alla stima(art. 39, comma 3, cit.) confermerebbe la natura potestativa del diritto,come pure la previsione che, a fronte dell’inerzia della pubblicaamministrazione, il proprietario possa, documentando il danno, comunquerivolgersi alla corte d’appello.1.2.‒ In punto di interruzione della prescrizione, la natura potestativadel diritto richiede una domanda giudiziale (sulla natura del dirittopotestativo dell’azione di determinazione giudiziale dell’indennità, sonoNumero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026citate Cass., SS.UU., n. 6635 del 1993 e Cass., sez.

I civ., n. 9396 del 2002)e non avendolo fatto il proprietario, il sig. [OSCURATO:PERSONA], la suaazione si era prescritta il 30 agosto 2015 a dieci anni dall’adozione delladelibera impositiva del vincolo, prima dell’introduzione della lite intervenutail 6 febbraio 2018.1.3.‒ Sarebbe stata errata anche l’ulteriore ratio offerta dalla corteterritoriale secondo la quale le due vicende di programmazione urbanistica(quella ingenerata dalla delibera n. 62 del 30 agosto 2005 e quella di cuialla delibera n. 40 del 30 agosto 2010) avrebbero costituito un unicoprocedimento che avrebbe dato diritto a un unico indennizzo, conconseguente spostamento del dies a quo della prescrizione al secondoprovvedimento, intervenuto nel 2010.Sarebbero stati violati gli artt. 9 d.P.R. n. 327 del 2001 e l’art. 10legge regionale n. 11 del 2004 nella parte in cui stabiliscono una duratamassima di cinque anni del vincolo espropriativo e dove prevedono chenell’autonomia di ogni adottato procedimento di programmazioneurbanistica, sarebbe nuovo e, quindi, autonomo, ogni diritto all’indennizzo.2.– Con il secondo motivo il ricorrente, con riguardo alla richiestaindennitaria relativa alla delibera C.C. n. 40 del 30 agosto 2010, deduce laviolazione dell’art. 10 legge Valle d’Aosta n. 11 del 2004 nel rigettodell’eccezione di decadenza sollevata dal Comune.Per superare la decadenza, l’attore nel giudizio di merito avevasollevato un dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 10 legge reg. n. 11cit. che la corte territoriale aveva respinto, sostenendo che la decorrenzadella decadenza non sarebbe mai iniziata perché il Comune non aveva maiadempiuto all’obbligo di determinare l’indennizzo contestualmente alladelibera impositiva ex art. 10 l. reg. cit.Come ritenuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (è citata lasentenza n. 2627 del 2010), l’attività di programmazione urbanistica e laconnessa reiterazione dei vincoli espropriativi, nella sua legittimità, non èNumero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026condizionata alla liquidazione dell’indennizzo che non risponde a un meroautomatismo.Sia la normativa statale che quella regionale (art. 39 d.P.R. cit. e art.10 l. n. 11 del 2004 cit.) subordinano la liquidazione alla richiesta del privatoche, nel primo caso, deve documentare il pregiudizio sofferto e non invecenella seconda ipotesi in cui la norma in applicazione provvede ad una suaforfettaria determinazione.Per la norma regionale il proprietario deve formulare tempestivarichiesta di indennizzo e in mancanza incorre in decadenza che non puòessere impedita dalla mancata liquidazione da parte dell’amministrazioneche, anzi, non ha obbligo di liquidare, nel rischio che nel termine di un annoil privato non ne faccia richiesta e con l’effetto per la pubblica autorità diincorrere nella violazione dei principi di buona amministrazione (art. 97Cost.).La decadenza non è soggetta a sospensione e interruzione nellafinalità di garantire che i rapporti giuridici, quanto ai diritti disponibili, nonrestino a lungo indeterminati.La stessa sentenza del T.A.R.

Valle d’Aosta n. 55 del 2006, passata ingiudicato, su ricorso del signor Repetto, nel valutare la delibera n. 62 del2005 ne aveva escluso l’illegittimità per non avere essa liquidato gliindennizzi, ritenendo sufficiente la mera previsione di una coperturafinanziaria.3.‒ Con il terzo motivo, il ricorrente fa valere la violazione di legge, inrelazione all’art. 39 T.U.E. e dell’art. 10 legge regionale n. 11 del 2004, pererrato riconoscimento di un vincolo espropriativo e, ancora, la violazionedell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. per carenza di motivazionee omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, ovverosia la possibilità di edificazione prevista dalladestinazione urbanistica.Numero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026Il vincolo in questione era di natura conformativa come accertato dalc.t.u. e la corte di merito, pur partendo da premesse metodologichepacifiche sulla distinzione dell’indicata categoria rispetto a quella del vincoloespropriativo, aveva erroneamente attribuito al consulente di ufficio laqualificazione del vincolo a “verde attrezzato” a servizio di un contiguoedificio scolastico.In nessuna pagina della relazione, e tanto meno a p. 21, richiamatain sentenza, il consulente aveva affermato tanto, confermando invece chel’area, destinata a verde attrezzato, era ricompresa in altra più vasta,sempre di proprietà Repetto, edificabile previa redazione di un pianoesecutivo (PUD).La Corte di merito non avrebbe motivato sul perché la destinazione averde attrezzato del terreno vincolato dovesse ritenersi di naturaespropriativa e non conformativa, e del perché non dovesse tenersi contodella circostanza, pure contenuta nella relazione tecnica, delle possibilità diedificazione dell’area.La qualificazione a verde attrezzato nell’ambito di una più vasta zonadi tutela del centro storico non avrebbe escluso un intervento edificatoriodel privato previa redazione di un PUD di iniziativa privata.

La meradestinazione a verde attrezzato non costituirebbe, di regola, un vincoloespropriativo a meno che non sia riservata alla mano pubblica (è citataCass., sez.

I civ., ord. n. 19458 del 2019).3.1.‒ Piuttosto, espone ancora il ricorrente, l’unica motivazione su cuisembrerebbe fondarsi la sentenza impugnata era che sarebbe stato lostesso Comune a qualificare come espropriativo il vincolo con la D.C.C. n.19 del 2009 e, ancora, nel rigettare in data 6 dicembre 2017 la richiesta diindennizzo, avrebbe affermato l’esistenza della “reiterazione del vincoloespropriativo”.3.2.‒ La lettura della sentenza della Corte di merito avrebbe rivelatouna motivazione con cui i giudici avrebbero “presa per buona” la deduzioneNumero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026avversaria, in ragione anche di una interpretazione soggettiva degli atticomunali laddove la giurisprudenza di legittimità avrebbe invece equiparatol’omesso esame di un “fatto” a un giudizio non critico della documentazioneprodotta (sono citate, Cass. n. 15636 del 2006 e nn. 13770 e 13399 del2018).La Corte di merito sarebbe incorsa in un vizio radicale omettendo diesaminare la questione della potenziale edificabilità dell’area, pureaccertata dal c.t.u. con l’accordo dei consulenti di parte, non consentendodi ricostruire il percorso logico-giuridico secondo il quale era giunta adaffermare la natura espropriativa della destinazione che invece avrebbedeterminato la non indennizzabilità del vincolo.4.‒ Con il quarto motivo, con riferimento alla richiesta indennitariaconnessa alla delibera del C.C. n. 40 del 30 agosto 2010, il ricorrentedenuncia violazione dell’art. 39 d.P.R. cit. e dell’art. 10 l. reg. n. 11 del 2004e l’errato riconoscimento dell’indennizzo per un periodo di sei anni, e quindiper un periodo di validità conseguente alla delibera n. 40 del 30 agosto2010, eccedente la misura massima di durata del vincolo quinquennale.La sentenza avrebbe ripreso pedissequamente le errate conclusionidel c.t.u. incorrendo nella violazione dell’art. 9 d.P.R. n. 327 del 2001 chefissa la durata massima dei vincoli espropriativi.Pertanto, l’indennizzo avrebbe dovuto liquidarsi nella minore sommadi euro 130.815.5.‒ Con il quinto motivo il ricorrente deduce l’erroneità della condannaalle spese e nell’auspicato accoglimento del proposto ricorso, una nuovaregolamentazione delle spese di lite.6.– Resistono con controricorso, in cui introducono ricorso incidentalecondizionato, gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more, MariaGrazia Rosa, Nicola, Matteo e [OSCURATO:PERSONA].7.‒ In via preliminare i controricorrenti eccepiscono l’inammissibilitàdel ricorso per omessa specifica indicazione degli atti processuali e deiNumero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026documenti sui quali il ricorso si fonda (art. 366, primo comma, n. 6 cod.proc. civ.) e l’improcedibilità per omesso deposito degli atti processuali edei documenti sui quali il ricorso si fonda (art. 369, secondo comma, n. 4cod. proc. civ.), con conseguente difetto del requisito dell’“autosufficienza”.7.1.‒ Nel resto.In ordine al primo motivo.7.1.1.‒ Sul periodo 2005-2010 relativo all’atto impositivo del 30agosto 2005, l’art. 39 T.U.E. e l’art. 10 l. reg. n. 11 del 2004, escludono laconfigurabilità del diritto all’indennizzo come diritto potestativo a necessarioesercizio giudiziale.Deducono i controricorrenti che il privato non si trova in una posizioneche lo legittimi ad incidere unilateralmente sulla sfera giuridica della p.a.che, a sua volta, non è in posizione di soggezione: da qui, l’idoneità di ogniprescrizione.7.1.2.‒ Quanto al periodo 2005-2010 e alla delibera del 30 agosto2005 n. 62, che aveva riconfermato i vincoli del 5 settembre 2005, il signorRepetto avrebbe presentato istanza stragiudiziale il 2 maggio 2006, termineil cui decorso era stato ulteriormente interrotto con istanza del 18 marzo2016 e, quindi, con l’atto di citazione notificato nell’anno 2018.7.1.3.‒ In ordine, ancora, al periodo 2010-2015 e alla delibera n. 40del 2010 non sarebbe poi stata configurabile alcuna decadenza.I controricorrenti provvedono, in questa parte dell’atto, a richiamarel’intervenuta proposizione del ricorso incidentale – la cui trattazioneriservano al prosieguo – circa l’omessa pronuncia da parte della corteterritoriale sulla questione, in quella sede sollevata in via subordinata, dilegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, legge regionale n. 11 del2004.Denunciano, in ogni caso, i resistenti, l’infondatezza dellaprospettazione del ricorrente, secondo la quale sia la norma statale cheNumero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026quella regionale subordinano il riconoscimento dell’indennizzo alla richiestadel privato, e richiamano, piuttosto, consolidata giurisprudenza dilegittimità per la quale il fatto costitutivo dell’indennizzo va individuatonell’atto che comporta la reiterazione del vincolo scaduto.Deducono quindi i controricorrenti che l’avvio del procedimento,all’esito del quale era stata adottata la determina n. 40 del 2010 e dal qualeiniziava a decorrere il termine di decadenza di un anno, non era mai statocomunicato all’attore (è citata Cons. di Stato, ad. plen. n. 7 del 2007), chene aveva appreso l’esistenza solo in seguito ad istanza di accesso del 29gennaio 2016, il cui decorso era stato tempestivamente interrotto con larichiesta del 18 marzo 2016.La corte d’appello aveva inoltre fornito una interpretazioneadeguatrice dell’art. 10 legge regionale cit. laddove aveva ritenuto che ildecorso del termine decadenziale opera solo se l’Amministrazione haprovveduto a determinare l’indennità di esproprio, e tanto perché il termine“corresponsione”, utilizzato nell’art. 10 cit., implica un preventivo atto diliquidazione dell’ammontare dell’indennizzo.7.2.‒ Per le indicate ragioni doveva ritenersi non fondato l’ulterioremotivo di ricorso.7.3.‒ Del terzo motivo i controricorrenti, richiamata la questione dilegittimità costituzionale, comunque deducono l’infondatezza.La corte di merito aveva preso le distanze dalla erronea qualificazionedel vincolo come conformativo operata dal c.t.u., motivando su evidenzeistruttorie e fattuali non sindacabili in sede di legittimità.7.4.‒ Sul quarto motivo e quindi sulla misura dell’indennizzo, liquidatoper un periodo di sei anziché di cinque anni, nel controricorso si deduce cheil P.R.G. della Regione Valle d’Aosta, che aveva superato il vincolo rendendoedificabile l’area in questione, era stato adottato il 27 luglio 2016 e che,pertanto, essendosi protratti i danni fino a quella annualità, correttamenteil giudice del merito aveva aderito alle conclusioni del c.t.u.Numero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/20267.5.‒ Del quinto motivo le parti chiedono, per l’effetto, il rigetto.8.‒ I controricorrenti, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],propongono quindi ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi.8.1.‒ Con il primo motivo denunciano violazione e falsa applicazionedegli artt. 2943 e ss. cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza di appello non avevaconsiderato che [OSCURATO:PERSONA], loro dante causa, aveva interrottoil termine di prescrizione.8.2.‒ Con il secondo motivo fanno valere omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc.civ., per avere omesso la corte d’appello di pronunciare in ordine allasollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 legge regionalen. 11 del 2004, nella parte in cui prevede un termine di decadenza del dirittodel proprietario all’indennizzo da reiterazione del vincolo.8.2.1.– In via subordinata, i controricorrenti ripropongono laquestione.L’art. 10 al comma 2 della legge regionale cit., nello stabilire unadecadenza del diritto soggettivo all’indennizzo, si sarebbe posto in frizionecon l’art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione, sulla competenzaesclusiva statale in materia di ordinamento civile, con l’art. 42 dellaCostituzione, che riserva alla legge ordinaria, in una prospettiva diuguaglianza ai sensi dell’art. 3 Cost., delle garanzie e dei limiti del diritto diproprietà, e con l’art. 3 dello Statuto della Valle d’Aosta (legge costituzionalen. 4 del 1948), che attribuisce al potere legislativo regionale di integrare ee dei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica.Poiché la Corte costituzionale avrebbe sancito per le regioni a statutoordinario e speciale che il d.P.R. n. 327 del 2001 è fonte di principi giuridicifondamentali in materia e poiché siffatto testo normativo non prevede ladecadenza dal diritto all’indennizzo di cui all’art. 10 l. reg. cit., stabilendone,Numero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026invece, la sola prescrizione ordinaria e la decadenza da mancataproposizione dell’opposizione alla stima (art. 39 d.P.R. n. 327 cit.), la normaregionale andava «disapplicata, previa, occorrendo, rimessione alla Cortecostituzionale della questione incidentale della sua illegittimità perviolazione delle norme richiamate».8.3.‒ Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc.civ. e nullità della sentenza, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.,per essersi la corte pronunciata su di una domanda inammissibile in quantotardiva e comunque rinunciata.La corte d’appello aveva pronunciato sulla natura del vincolo inadesione all’ampliamento del petitum operato dalla difesa del Comune, cheaveva aggiunto la domanda sulla natura del vincolo, all’esito della espletatac.t.u., e sull’eccezione di decadenza su cui il Comune di [OSCURATO:PERSONA] nonaveva invece insistito in conclusionale.9.‒ Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoprincipale per infondatezza, assorbito quello incidentale condizionato.A tanto egli perviene nella condivisa interpretazione della sentenzaimpugnata.E’ coerente la motivazione della corte di appello in punto diqualificazione del vincolo con i principi della giurisprudenza di legittimità suvincolo conformativo e lenticolare; nella disposizione regionale vaindividuato un diritto di credito non potestativo e non è decorsa ladecadenza, non avendo il provvedimento impositivo del vincolo provvedutoalla liquidazione dell’indennizzo; la riconosciuta misura dell’indennizzorisponde al principio di effettività e di reale durata della privazione del bene.10.– Il primo motivo è infondato per entrambi i dedotti profili cheall’indennizzo da reiterazione del vincolo espropriativo e alla decadenza delprivato dal suo esercizio, nella intempestività della relativa istanza.Numero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026Secondo deduzione del ricorrente.Quanto al vincolo del 30 agosto 2005, adottato in data 30 agosto 2005con delibera n. 62, in variante al [OSCURATO:PERSONA], termine che,integrativo del dies a quo della prescrizione ordinaria decennale, nella suapretesa natura potestativa sarebbe stato interrotto tardivamente solo conl’introduzione del giudizio nel 2018, quando il relativo diritto si era giàprescritto al 30 agosto 2015, non, invece, dalla mera messa in mora del 28aprile 2006, come invece dedotto dai controricorrenti.Quanto al secondo del 30 agosto 2010, adottato con deliberareiterativa n. 40 rispetto alla quale il privato avanzava richiesta diindennizzo con nota del 18 marzo 2016, l’istanza sarebbe poi risultatatardiva, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n. 11 del 2004 nella partein cui prescrive, al comma 2, che la richiesta di indennizzo debba esserepresentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui l’attoimpositivo è divenuto efficace.La nota del 28 dicembre 2016 non sarebbe poi stata idonea “a riaprirei termini di prescrizione e di decadenza abbondantemente scaduti” (p. 17ricorso).10.1.– Entrambi i profili di censura, e le relative dedotte delibere,risentono della qualificazione che voglia darsi del diritto all’indennizzo dareiterazione del vincolo espropriativo (art. 39 T.U.E.) e come tali vannotrattati congiuntamente, in applicazione dei principi espressi, in materia,dalla giurisprudenza di questa Corte.Come correttamente ritenuto dalla Corte di appello di Torino, il dirittoall’indennizzo da reiterazione del vincolo, non è un diritto potestativo, voltoad ottenere una pronuncia giudiziale sull’esatto importo dell’indennizzo.Non si tratta infatti di pretesa il cui termine di esercizio può essereinterrotto mediante la proposizione di una domanda giudiziale, nellaconseguente inidoneità della mera richiesta di pagamento – formulata, nellaspecie, con atto di messa in mora stragiudiziale in data 28 aprile 2006 – eNumero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026nella tardività dell’atto di citazione che aveva introdotto la domanda dinanzialla corte d’appello solo in data 6 febbraio 2018.Di un diritto potestativo alla determinazione soggetto a decadenza, siè infatti da tempo espressa questa Corte riscontrandone però l’esistenza incalibrate e differenti fattispecie.La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto la non configurabilità di undiritto di credito del privato rispetto all’espropriante quanto alla giustaindennità di esproprio e nella natura potestativa del diritto, il cui oggetto siè individuato nella pretesa alla determinazione dell’esatto o, appunto, giustoimporto a titolo di indennità di espropriazione, ne ha affermatol’assoggettamento alla sola decadenza (in un caso di opposizione alla stimadi un bene in comproprietà, nella pronunciata estensione degli effetti delladomanda giudiziale ai comproprietari non opponenti: Cass., Sez. 1,Sentenza n. 9396 del 27 giugno 2002).Quando i proprietari hanno già ottenuto in sede amministrativa unastima da parte della pubblica amministrazione espropriante, ma nonaderendo alla stessa si rivolgono al giudice, costoro esercitano un dirittoche si configura come “diritto potestativo alla giusta stima”.La pubblica Amministrazione ha, infatti, in questo caso, adempiuto aquanto in suo potere, riconoscendo e quantificando il credito, liquido edesigibile, al privato espropriato il quale, se non si ritiene soddisfatto, puòfar valere un diritto che, a questo punto e per gli indicati termini, acquistanatura potestativa, essendo rimesso, nella sua possibile e diversaquantificazione, alla sola iniziativa del secondo, a cui soggiace la pubblicaAmministrazione.In siffatta cornice, trova giustificazione l’affermazione di un terminedi decadenza nell’esercizio di un diritto che, a migliore realizzazione delrelativo interesse, chiama il creditore ad agire in giudizio per avernesoddisfazione.Numero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026Nel caso di specie, non ritiene questo Collegio che il diritto del privatoall’indennizzo da reiterazione del vincolo espropriativo (art. 39 T.U.E.) siAmministrazione non ha, in alcun modo, adempiuto alla pretesa,disconosciuto ogni presupposto applicativo.La contestazione portata dalla pubblica Amministrazione circa l’an e ilquantum dell’indennizzo da “vincolo espropriativo reiterato” non lasciamargine per la qualificazione della pretesa azionata in giudizio dal privatoin termini di diritto potestativo – secondo il segnalato modello del “dirittopotestativo alla giusta determinazione giudiziale” – che rinviene nelladomanda giudiziale di opposizione alla stima, che segue alla faseamministrativa, la sua “migliore” soddisfazione.La pretesa del privato risponde, piuttosto, all’esercizio di un diritto dicredito non potestativo alla cui realizzazione, nella mancata collaborazionedella pubblica Amministrazione, debitrice, è chiamato il giudice per unaccertamento, pieno, che vede le parti in posizione paritaria e per il qualenon trova giustificazione la previsione di un onere di esercizio entro un brevetermine di decadenza destinato a gravare sul creditore.L’evidenza che il privato debba concorrere alla formazione del dirittoquantificandolo, producendo a tal fine una documentata domanda, in casodi indennizzo da reiterazione del vincolo espropriativo (art. 39, comma 2,TUE) non vale a snaturare il diritto stesso, attribuendogli indole potestativa.Neppure depone in tal senso l’ulteriore previsione, pure scrutinata daigiudici di merito (art. 39, comma 4, cit.), secondo la quale decorso il terminedi due mesi dalla richiesta fissato dalla norma, nell’inerzia della pubblicaAmministrazione, il privato può rivolgersi al giudice.La norma non descrive infatti una pubblica Amministrazione soggettaall’iniziativa del privato e prefigura una mera facoltà del privato, conconseguente esclusione della natura potestativa del diritto.Numero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026Va quindi, nella natura del diritto azionato, ritenuta l’applicabilità delladisciplina della prescrizione ordinaria e delle relative regole sullainterruzione (art. 2943 cod. civ.).A tanto consegue l’infondatezza del motivo perché il dirittoall’indennizzo che si vuole maturato all’esito della delibera impositiva del 30agosto 2005 non si era già prescritto alla data di introduzione del giudiziodi merito, nel febbraio 2018, per essersi invece interrotto con l’atto di messain mora del 20 aprile 2006 e ancora del 18 marzo 2016 (nota riepilogativa(all.to n. 5 ricorso).10.1.1.– La natura non potestativa del credito azionato va affermataanche rispetto alla delibera n. 40 del 30 agosto 2010 reiterativa del vincoloe in ordine alla quale il privato avanza richiesta di indennizzo con nota del18 marzo 2016.Il Comune ricorrente fa qui valere l’eccezione di decadenza perché larichiesta del privato sarebbe intervenuta oltre l’anno, in violazione dell’art.10, comma 2, della legge regione Valle d’Aosta n. 11 del 2004 che stabilisceche «[l’]indennizzo per la reiterazione del vincolo espropriativo è corrispostoa richiesta del proprietario, entro il termine di un anno, a pena di decadenza,dalla data in cui è divenuto efficace l’atto impositivo e non può essereportato in detrazione dall’indennità di espropriazione».La deduzione è infondata.Le ragioni sono, in gran parte, quelle già esposte.Bisogna anche in questo caso ragionare sulla natura del diritto inquestione che non è un diritto potestativo del privato al quantumdell’indennizzo, nel resto già determinato dalla p.A.,La decadenza di cui all’art. 10, comma 2, l. reg. n. 11/2004 non puòpertanto operare.La previsione contenuta nella disposizione, al comma 1, circa laquantificazione dell’indennità da reiterazione in via forfettaria pari al 4%Numero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026delle indennità di esproprio non vale ad esautorare la p.A. dai suoiadempimenti.È pur sempre necessario che l’Amministrazione individui gli aventidiritto che, come afferma la medesima disposizione, al precedente comma1, al momento della reiterazione potrebbero non essere ancora conosciuti,e quindi provveda ad impegnare le finanze pubbliche.Subordinare la liquidazione alla iniziativa o richiesta del privato nonvale in ogni caso ad escludere la permanente sussistenza dei precedentiadempimenti di verifica oggettivi e soggettivi che continuano a gravare sullap.A.L’atto impositivo per quanto in via percentuale sia forfetizzata laquantificazione del credito non vale a rendere quest’ultimo certo liquido edesigibile e a rimettere alla successiva condotta del privato ogni residua edessenziale iniziativa.Non può darsi pertanto di quel diritto una costruzione in danno delprivato attraverso l’affermazione di una decadenza “secca”, conseguentealla natura di diritto potestativo da far valere in via giudiziale.La decadenza in questione si trova ad operare, più propriamente,all’interno di un procedimento amministrativo, al fine di velocizzare leprocedure in corso e senza quindi precludere l’esercizio del diritto davantial giudice, non integrando, in tal modo, il termine previsto, un presuppostoprocessuale per l’esercizio dell’azione davanti all’a.g.o.Una lettura costituzionalmente adeguata della norma ne rivela lanatura procedimental-amministrativa, la cui disciplina e regolazione rientranella potestà concorrente di cui gode la regione.Si tratta di una competenza già ritenuta integrativa, di dettaglio eutilità per opere non a carico dello Stato”, [OSCURATO:PERSONA] d’Aosta (Leggecostituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), in combinato con l’art. 117, terzocomma, della Costituzione, non integrando la decadenza in questione unNumero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026presupposto processuale per l’esercizio dell’azione davanti all’a.g.o., nonderivando dal provvedimento impositivo un diritto potestativo all’azione digiusta determinazione in favore del privato.10.1.2.– Piuttosto, nella parte relativa alla “decadenza” la norma ponel’attenzione dell’interprete sulla necessaria interlocuzione tra privato e p.A.,che, destinata ad operare nel perimetro del procedimento amministrativo,vale ad individuare il titolare e l’importo dell’indennità così da rendereesecutivo il provvedimento impositivo.Come correttamente rileva la Corte d’appello di Torino (p. 6motivazione) nel richiamare l’Adunanza plenaria n. 7 del 2007 del Consigliodi Stato, ai fini della legittimità del provvedimento impositivo del vincolo èsufficiente la previsione di un indennizzo e non il suo pagamento.10.1.3.– In siffatto contesto di validità ed efficacia, come ancoradeducono i controricorrenti, l’atto di avvio del procedimento reiterativo delvincolo non è stato comunicato al privato (in tal senso: Consiglio di Stato,Adunanza n. 7 cit.) che ha appreso della delibera n. 40/2010, su cui si faquestione di decadenza, solo a seguito di istanza di accesso del 29 gennaio2016 (doc. 16 fascicolo appello).Pertanto, è solo dalla data indicata che è iniziato il decorso del terminedi decadenza, comunque intra-procedimentale, e interrottotempestivamente dal privato con istanza del 18 marzo 2016, che, quindi,non è spirato.Il primo motivo di ricorso è pertanto infondato e sono assorbite leulteriori deduzioni difensive.11.– Il secondo motivo di ricorso con cui il Comune di [OSCURATO:PERSONA] valere la violazione dell’art. 10 della legge Valle d’Aosta n. 11 del 2004 èanch’esso infondato.Le ragioni sono quelle già esposte.La decadenza all’esercizio del diritto all’indennizzo non è maturatanella vicenda di lite e tanto nella non configurabilità di un diritto potestativoNumero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026all’indennizzo da esercitarsi davanti all’autorità giudiziaria ordinaria,definendo, piuttosto, la norma in esame una decadenza intra-procedimentale.Il motivo resta quindi non concludente, nella errata qualificazione deldiritto azionato e, quindi, della portata della dedotta decadenza.11.– Il terzo motivo nei suoi articolati contenuti, in cui convergonoviolazioni di legge e vizi di motivazione per omesso esame, è inammissibileper plurime ragioni.11.1.– La violazione di legge è dedotta in modo non congruente.Come affermato da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, ilvizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecieastratta recata da una norma di legge e implica necessariamente unproblema interpretativo della stessa.Dove invece si faccia questione sull’allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa,quanto dedotto si colloca al di fuori del perimetro dell’esatta interpretazionedella norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottrattacome tale al sindacato di legittimità (Cass. Sez.

I, 13 ottobre 2017, n.24155).Il ricorrente nel denunciare violazione di legge non ha dedotto qualicriteri interpretativi siano stati violati e ha mancato di fornire una specificaindicazione dell’“error in iudicando”, incorrendo nella inammissibilità delmezzo.11.2.– Il ricorrente denuncia poi come “fatto omesso” l’evidenza cheil c.t.u. nominato nel giudizio di merito avrebbe qualificato come“conformativo” e non “espropriativo” il vincolo in questione.Si tratta di censura diretta a sollecitare in sede di legittimità uninammissibile sindacato di merito nella parte in cui non si confronta –isolando l’indicato dato all’interno della più piena indagine condotta dalNumero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026giudice territoriale – con la motivazione del provvedimento impugnato, el’operata parcellizzazione sottrae “decisività” e concludenza alla omissionesegnalata.Nella motivazione, molto più articolata, la Corte d’appello infattipronuncia sulla natura espropriativa del vincolo raccordando, in modoconvergente, la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 112/2002, che ha ritenutol’indole espropriativa del vincolo e su cui si è formato il giudicato tra leparti, e la qualificazione data al vincolo dallo stesso Comune di [OSCURATO:PERSONA] occasione dell’adozione di atti procedimentali ante litem (D.C.C. n.19/2009; provvedimento del 6 dicembre 2017 di rigetto domanda diindennizzo in cui affermava la natura espropriativa del vincolo).La critica sortisce pertanto l’effetto di sconfinare nel merito,delineando un percorso alternativo e inefficace di decisione.11.3.– Inoltre, degli esiti della c.t.u. la corte di merito provvede a dareuna lettura ortopedica componendone i passaggi, diretti a valorizzare il datodella inedificabilità dell’area attinta da vincolo.Tanto avviene in raccordo con la giurisprudenza di legittimità,correttamente richiamata dalla Corte di appello in punto di edilizia scolasticaquale espressione di una inedificabilità legale delle aree asservite che resaferma neppure dove si tratti di destinazione promiscua pubblico-privata,nella finalità di servizio pubblico assolta (ex multis, Cass. Sez. 1, 22novembre 2023, n. 32422).11.3.1.– A fronte del vincolo imposto, prorogato oltre i limiti difranchigia, quanto rileva ai fini della sua indennizzabilità, ex art. 39 TUE, èche il privato che ne sia stato assoggettato non possa trarre più dal benegravato una qualche utilità di scambio sul mercato, azzerando, il vincolo, oriducendo drasticamente la capacità edificatoria o l'uso legittimo del bene,con conseguenti ricadute sull’ammontare dell’indennizzo.Il radicale effetto ablativo discende quindi dal vincolo e dal suoprotrarsi contra legem, sui cui relativi presupposti si è espressa la CorteNumero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026costituzionale con la sentenza n. 179 del 1999, in punto di motivazione delprovvedimento impositivo e di bilanciamento degli interessi pubblici eprivati in gioco, nell’esito obbligato dell’indennizzabilità della proroga.11.3.2.– La prospettiva è invece destinata a mutare nell’ipotesi in cuiun privato venga espropriato dalla pubblica Amministrazione di un terrenole cui pregresse qualità, secondo gli strumenti urbanistici diprogrammazione, rilevano per la determinazione del corrispettivo –declinato ora come indennità di esproprio ora come risarcimento – inragione della indole, legittima o meno, dell’occupazione pubblica.Nella fattispecie dell’indennizzo da reiterazione del vincoloespropriativo (art. 39 TUE) diviene preliminare accertare la natura delvincolo stesso per poi stabilirne, in caso di piena incisività sulla proprietàdel privato e quindi nella sua natura espropriativa, la debenza del ristoro.Come ancora precisato da questa Corte, l’indennità prevista dall’art.39 del d.P.R. n. 327 del 2001 non è infatti dovuta nei casi in cui il pregiudiziodedotto in causa non sia riferibile direttamente all’insistenza e allareiterazione di vincoli scaduti preordinati all’esproprio, ma alle limitazionid'uso dei beni insite nelle prescrizioni conformative previste nel pianoregolatore generale, comportanti limitazioni d’uso coerenti con le specifichecaratteristiche del bene (Cass. 15 marzo 2024, n. 6977).La non chiarezza dei piani di censura e la loro frammista deduzionerende il motivo inammissibile anche perché incapace di cogliere le ragionidella decisione.11.3.– Il motivo è ancora inammissibile perché i suoi contenuti nedenunciano l’evidente contraddizione con il precedente che ha fondamento,proprio, nella ivi dedotta maturata prescrizione del diritto all’indennizzo, etanto nella natura espropriativa del presupposto vincolo.12.– Il quarto motivo, relativo alla misura dell’indennizzo riconosciutorispetto alla delibera n. 40 del 2010 nell’impugnata sentenza, censurata peravere la corte di merito, in adesione alle conclusioni del nominato c.t.u.,Numero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026erroneamente quantificato il relativo importo con calcolo disteso su sei anni,corrispondente al periodo di effettiva protrazione del vincolo, invece dicinque previsti dall’art. 9, comma 2, TUE, è fondato.La sentenza impugnata, riprendendo gli esiti della c.t.u., hariconosciuto l’indennizzo da vincolo espropriativo, rispetto all’indicatadelibera, per un periodo pari a sei anni (dal 2010 al 2016) a fronte delladiversa consistenza stabilita dalla norma violata.In segno contrario, non può valere la deduzione dei controricorrentisecondo la quale il Piano regolatore generale (PRG), con il superare il vincoloormai decaduto e stabilire l’edificabilità dell’area, è stato adottato il 27 luglio2016, con conseguente individuazione dei danni indennizzabili ex art. 39TUE fino a tale annualità.Il protrarsi del vincolo, alle condizioni date, e ormai “di fatto”, èevidenza che esorbita dalla causa petendi della domanda che è di danno edi riconoscimento del relativo indennizzo a fronte della durata quinquennaledel contestato onere.L’ulteriore annualità, per le sue eventuali e correlate ragioni di danno,dovrebbe confrontarsi, piuttosto, con la pianificazione esistente a vincolodecaduto.L’area già oggetto di vincolo espropriativo una volta che questo siadecaduto resta infatti presidiata, nel procurato vuoto urbanistico, al regimedi salvaguardia con la possibilità, solo, di interventi di manutenzione erestauro.Pertanto, e più esattamente, come ritenuto da questa Corte, inmateria urbanistica, qualora il Comune rimanga inerte a seguito dellasituazione di provvisoria inedificabilità dovuta alla scadenza del vincolo didestinazione di piano preordinato all'esproprio (cd. vuoto urbanistico),senza provvedere alla reiterazione del vincolo (con previsione di indennizzo)o, in alternativa, all'integrazione dello strumento pianificatorio stabilendo lanuova destinazione dell’area interessata, la situazione conseguente non èNumero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026equiparabile alla compressione del diritto dominicale provocata dai vincolipreordinati all’esproprio.Neppure essa è definibile come espropriazione di valore, attesa laprovvisorietà del regime urbanistico di salvaguardia, ma il proprietario nonresta senza tutela, ben potendo reagire attraverso la procedura di messa inmora per far accertare l’illegittimità del silenzio, sicché solo in caso dipersistente inerzia della p.A. può configurarsi la lesione del bene della vitaidentificabile nell’interesse alla certezza circa la possibilità di razionale eadeguata utilizzazione della proprietà, con conseguente diritto del privatoal risarcimento del danno (Cass., Sez.

I, 11 giugno 2018, n. 15162).Ricorre infatti l’ipotesi dell’espropriazione della "area bianca" di cuiall’art. 4, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sicché per ilrisarcimento del danno è necessario che il privato dimostri l’esistenza di unaprognosi a sé favorevole in ordine all’ottenimento del bene della vita chel’impugnazione del silenzio della p.A. è volta a raggiungere (Cass., Sez. 3,17 dicembre 2014, n. 26546).La giurisprudenza amministrativa, d’altro canto, si è pronunciata sullaresponsabilità della pubblica Amministrazione per il mancato esercizio delpotere di pianificazione dopo la decadenza del vincolo, confermando lapossibilità di risarcimento del danno in favore del privato per inerziacolpevole (Cons.

Stato, Sez.

II, 7 gennaio 2022, n. 106).Il motivo è pertanto fondato e cassata la sentenza impugnata, lacausa va rimessa dinanzi alla Corte d’appello di Torino, in altracomposizione, per il prosieguo.13.– Il quinto motivo sulla regolazione delle spese resta assorbito.14.– L’esito del ricorso proposto in via principale assorbe il ricorsoincidentale condizionato senza che su tanto incida – diversamenteorientando questa Corte nel senso dell’affermazione di un permanente econtrario interesse dei controricorrenti-ricorrenti in via incidentale –l’accoglimento del quarto motivo e del correlato mezzo sulle spese.Numero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026In tema di ricorso per cassazione, il principio di salvaguardiadell’ordine logico nella trattazione delle questioni, secondo il criterio digraduazione che impone prima lo scrutinio di quelle introdotte con il ricorsoprincipale e poi di quelle di cui al ricorso incidentale, consente al giudice dilegittimità non solo di osservare un ordine diverso rispetto a quelloprospettato dalle parti, ma anche di ritenere delle prime, in autonomia, ilcarattere condizionato e il conseguente assorbimento, anche nel rispettodella ragione più liquida (v. arg. ex Cass., Sez. 1, 21 maggio 2021, n.14039).14.1.– Il rigetto del ricorso principale per i motivi dal primo al terzovale ad assorbire, nel suo rilievo, il ricorso incidentale condizionato propostodalla parte, vittoriosa nel merito, che reitera, declinandole a contrariis, leragioni dei mezzi dichiarati non fondati.Tanto vale per i temi della prescrizione e della decadenza della pretesaazionata dal privato non qualificata da questa Corte nelle forme del dirittopotestativo giustiziabile dalla parte privata e quindi alla giustadeterminazione dell’indennità di esproprio già fissata in sedeamministrativa.Anche la questione sulla legittimità costituzionale dell’art. 10, comma2, della legge Regione Valle d’Aosta n. 11 del 2004 (introdotta con il secondomotivo incidentale condizionato) resta assorbita.Va riaffermata non necessità del mezzo proposto a veicolare lacensura di legittimità costituzionale della norma, in quanto riservata alpotere decisorio del giudice che ha la facoltà di sollevare o meno laquestione dinanzi alla Corte costituzionale.La censura ben può infatti essere sempre proposta, o riproposta,dall’interessato, oltre che prospettata d’ufficio, in ogni stato e grado delgiudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamenteinfondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali oNumero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026processuali ritualmente dedotte nel processo (Cass., Sez. 1, 9 luglio 2020,n. 14666).Ciò posto, l’esito dell’esame dei motivi del ricorso principale in puntodi decadenza del diritto azionato, nella qui ritenuta impossibilità del suodecorso, sottrae rilevanza alla questione incidentale.Nella premessa capacità della norma regionale censurata, dedottacome integrativa di un termine di decadenza all’esercizio di un dirittosoggettivo, di violare la competenza esclusiva dello Stato in materia diordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione),la disposizione è inidonea, in concreto, in ragione dell’esito dell’esame delricorso principale, a definire l’odierno giudizio.15.– Conclusivamente, va accolto il quarto motivo del ricorsoprincipale, assorbito il quinto e rigettati i rimanenti.Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato.La Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, dinanzi allaquale viene rinviata la causa, provvederà a liquidare le spese anche per ilgiudizio di cassazione.

P.Q.MAccoglie il quarto motivo del ricorso principale, assorbito il quinto e rigettatonel resto il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentalecondizionato, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/12/2025.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteLaura [OSCURATO:PERSONA]. 11,,,,,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eso dall'[OSCURATO:PERSONA] per procura specialein atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inqualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, anchedisgiuntamente, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perprocura in atti-controricorrenti e ricorrenti in via incidentale-Numero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 142/2020 depositatail 05/02/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2025dal [OSCURATO:PERSONA].Sentito in P.M., in persona del sostituto Procuratore generale AndreaPostiglione, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbitoquello incidentale.Sentito l’[OSCURATO:PERSONA] per i controricorrenti, ricorrenti in viaincidentale, che ha concluso riportandosi al controricorso e al ricorsoincidentale.1.‒ [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto davanti alla Corte d’appellodi Torino e nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (AO), giudizio direttoalla determinazione dell’indennizzo maturato per la reiterazione di unvincolo espropriativo, ai sensi dell’art. 39 d.P.R. n. 327 del 2001, impostodal Comune sul terreno di sua proprietà, esteso mq. 2.217, censito al f. 51,mappale 347 e sito nel centro storico di [OSCURATO:PERSONA].Ha esposto il ricorrente che a far data dal 1979, l’ente territorialeaveva destinato il terreno a “verde attrezzato” e che, nel tempo, avevareiterato tale vincolo nel 1989, nel 2000, e, per quanto di rilievonell’introdotto giudizio, ancora nel 2005, con delibera C.C. n. 62 del 30agosto 2005, e nel 2010, con delibera C.C. n. 40 del 30 agosto 2010.Il ricorrente ha quindi dedotto di aver inviato inutilmente all’enteterritoriale plurime richieste di indennizzo, in particolare, con nota del 28aprile 2006 e del 18 marzo 2016 – rispettivamente quanto alle delibereimpositive dei vincoli del 2005 e del 2010 – e di aver prodotto quindi unapuntuale relazione sui danni subiti in seguito alla denunciata reiterazionecon istanza del 28 dicembre 2016, respinta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] conNumero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026delibera n. 196 del 2017, motivata sulla ritenuta decadenza e prescrizionedel diritto all’indennizzo.1.2.‒ Nel costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte d’appello, il [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito la prescrizione dell’azionato dirittoall’indennizzo quanto al vincolo imposto con delibera del 2005, per nonavere il ricorrente promosso azione giudiziaria nel termine ordinario diprescrizione di cui all’art. 2943, primo comma, cod. civ., e, ancora, ladecadenza dalla domanda di indennizzo riferita alla delibera del 2010.L’istanza era stata infatti promossa solo il 29 gennaio 2016 e quindiben oltre il termine annuale previsto, a pena di decadenza, dall’art. 10 dellalegge Regione della Valle d’Aosta 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplinadell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delleleggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11).1.3.‒ Nel corso del procedimento è stata disposta consulenza tecnicadi ufficio per determinare la natura del vincolo e calcolare, con il valorevenale del bene gravato, l’ammontare dell’indennizzo.1.4.‒ La Corte d’appello con sentenza n. 140 del 2020 ha rigettato leeccezioni dell’ente convenuto e, in accoglimento delle domande propostedal ricorrente, ha condannato il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento infavore di [OSCURATO:PERSONA] dell’indennizzo da reiterazione del vincoloespropriativo, quantificato in euro 143.370,00 oltre interessi dalla domandaal saldo, compensando tra le parti le spese nella misura di un sesto econdannando per la restante misura il Comune.1.4.1.‒ Per la corte territoriale il vincolo deve qualificarsi comeespropriativo e non conformativo, di contro alle contrarie conclusioni delnominato consulente tecnico di ufficio (d’ora in poi per brevità solo c.t.u.).Tanto la corte ha argomentato: dalla circostanza che il c.t.u. avesseindicato il vincolo a verde attrezzato a servizio della contigua scuola; daicontenuti degli atti comunali in cui lo stesso ente territoriale qualificavacome espropriativo il vincolo in questione (così nell’atto di rigetto del 6Numero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026dicembre 2017); dalla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 112 del 2002, passatain giudicato tra le parti, che del vincolo aveva espressamente affermato ilcarattere espropriativo, per poi dichiarare l’illegittimità dell’atto impositivo,nella parte in cui non aveva previsto l’indennizzo, ai sensi dell’art. 39 d.P.R.n. 327 del 2001.La corte ha altresì escluso la natura potestativa del dirittoall’indennizzo e la denunciata decadenza ai danni del privato, nel rimarcatoobbligo della pubblica amministrazione di provvedere alla liquidazionedell’indennizzo e nella ritenuta impossibilità del maturato decorso deltermine di decadenza, non avendo l’atto impositivo provveduto allaquantificazione dell’indennizzo.2. – Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ricorre con cinque motivi per lacassazione dell’indicata sentenza.3. ‒ Resistono con controricorso gli eredi di [OSCURATO:PERSONA],deceduto nelle more, [OSCURATO:PERSONA], Nicola, Matteo e [OSCURATO:PERSONA] introducono, altresì, ricorso incidentale condizionato, con tre motivi incui sollevano, anche, questione di legittimità costituzionale dell’art. 10,comma 2, della legge Regione Valle d’Aosta n. 11 del 2004.4.‒ Per la trattazione è stata fissata pubblica udienza.5.‒ Il sostituto Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoriascritta in cui ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito quelloincidentale condizionato.6.‒ I controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa, ai sensidell’art. 378, secondo comma, cod. proc. civ.7.– In udienza il sostituto Procuratore generale e il difensore AvvocatoCorbyons per i controricorrenti, ricorrenti in via incidentale, hanno conclusocome in epigrafe indicato.Numero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026MOTIVI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso principale il Comune di SaintVincent fa valere violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc.civ.) in relazione all’art. 39 d.P.R. n. 327/2001, all’art. 10 legge regionaleValle d’Aosta n. 11 del 2004 e all’art. 2943 e ss. cod. civ.La Corte d’appello di Torino avrebbe erroneamente ritenuto ilcarattere assoluto e incondizionato del diritto all’indennizzo da reiterazionedel vincolo espropriativo promosso dal ricorrente.Esclusa la qualificazione del diritto azionato in termini di dirittopotestativo, i giudici di appello avrebbero erroneamente concluso perl’efficacia interruttiva della prescrizione del diritto azionato ad opera degliricorrente, non accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA].Il diritto all’indennizzo integrerebbe invece natura di dirittopotestativo che richiede per la sua definizione il ricorso all’autoritàgiudiziaria e la relativa prescrizione può essere interrotta solo da unadomanda giudiziale e non da una mera richiesta di pagamento, come nellaspecie avvenuto.Il diritto all’indennizzo derivante dal vincolo espropriativo imposto condelibera CC del 30 agosto 2005 si era pertanto prescritto il 30 agosto 2015,e quindi prima dell’introduzione della domanda giudiziale del 6 febbraio2018, non valendo, in segno contrario, la nota stragiudiziale del ricorrentedel 28 aprile 2006.D’altra parte, poiché il 2 luglio 2004 era stata promulgata la legge n.11 della Regione Valle d’Aosta, il cui art. 10 prevede, al comma 2, che larichiesta di indennizzo del proprietario deve intervenire entro il termine diun anno, a pena di decadenza, dalla data in cui è divenuto efficace l’attoimpositivo del vincolo, la richiesta del ricorrente del 28 aprile 2006, purNumero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026tempestiva, perché intervenuta entro l’anno dalla delibera impositiva n. 62del 30 agosto 2005, non sarebbe valsa a escludere la decadenza.La nota, non avendo ad oggetto una somma liquida, avrebbe richiestouna determinazione dell’amministrazione nella cui inerzia il privato avrebbepotuto, nel termine decennale di prescrizione dalla delibera impositiva,proporre azione ex art. 39, comma 4, d.P.R. n. 327 del 2001 (è citata, Cons.Stato, sentenza n. 857 del 2016).Poiché il ricorrente non si era attivato, l’azione proposta dopo tredicianni dalla delibera di programmazione urbanistica si sarebbe ormaiprescritta.La corte d’appello avrebbe invece erroneamente ritenuto l’indennizzoda reiterazione del vincolo, oggetto di un obbligo incondizionato diliquidazione a carico dell’amministrazione e tanto laddove l’indennizzo nonsarebbe invece conseguenza automatica della delibera impositiva, mapiuttosto subordinata alla richiesta del privato (art. 10 legge reg. n. 11 del2004), non potendo l’amministrazione impegnare somme di cui non è certala spettanza in ordine all’an e al quantum, come confermato anche dallagiurisprudenza amministrativa (è citata la sentenza, Cons. Stato, Ad.Plenaria, n. 7 del 2007).Solo a seguito della richiesta, documentata quanto all’effettività delpregiudizio ex art. 39 d.P.R. n. 327 del 2001, sorgerebbe il diritto di creditodel proprietario.La possibilità di ricorrere alla Corte di appello in opposizione alla stima(art. 39, comma 3, cit.) confermerebbe la natura potestativa del diritto,come pure la previsione che, a fronte dell’inerzia della pubblicaamministrazione, il proprietario possa, documentando il danno, comunquerivolgersi alla corte d’appello.1.2.‒ In punto di interruzione della prescrizione, la natura potestativadel diritto richiede una domanda giudiziale (sulla natura del dirittopotestativo dell’azione di determinazione giudiziale dell’indennità, sonoNumero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026citate Cass., SS.UU., n. 6635 del 1993 e Cass., sez. I civ., n. 9396 del 2002)e non avendolo fatto il proprietario, il sig. [OSCURATO:PERSONA], la suaazione si era prescritta il 30 agosto 2015 a dieci anni dall’adozione delladelibera impositiva del vincolo, prima dell’introduzione della lite intervenutail 6 febbraio 2018.1.3.‒ Sarebbe stata errata anche l’ulteriore ratio offerta dalla corteterritoriale secondo la quale le due vicende di programmazione urbanistica(quella ingenerata dalla delibera n. 62 del 30 agosto 2005 e quella di cuialla delibera n. 40 del 30 agosto 2010) avrebbero costituito un unicoprocedimento che avrebbe dato diritto a un unico indennizzo, conconseguente spostamento del dies a quo della prescrizione al secondoprovvedimento, intervenuto nel 2010.Sarebbero stati violati gli artt. 9 d.P.R. n. 327 del 2001 e l’art. 10legge regionale n. 11 del 2004 nella parte in cui stabiliscono una duratamassima di cinque anni del vincolo espropriativo e dove prevedono chenell’autonomia di ogni adottato procedimento di programmazioneurbanistica, sarebbe nuovo e, quindi, autonomo, ogni diritto all’indennizzo.2.– Con il secondo motivo il ricorrente, con riguardo alla richiestaindennitaria relativa alla delibera C.C. n. 40 del 30 agosto 2010, deduce laviolazione dell’art. 10 legge Valle d’Aosta n. 11 del 2004 nel rigettodell’eccezione di decadenza sollevata dal Comune.Per superare la decadenza, l’attore nel giudizio di merito avevasollevato un dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 10 legge reg. n. 11cit. che la corte territoriale aveva respinto, sostenendo che la decorrenzadella decadenza non sarebbe mai iniziata perché il Comune non aveva maiadempiuto all’obbligo di determinare l’indennizzo contestualmente alladelibera impositiva ex art. 10 l. reg. cit.Come ritenuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (è citata lasentenza n. 2627 del 2010), l’attività di programmazione urbanistica e laconnessa reiterazione dei vincoli espropriativi, nella sua legittimità, non èNumero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026condizionata alla liquidazione dell’indennizzo che non risponde a un meroautomatismo.Sia la normativa statale che quella regionale (art. 39 d.P.R. cit. e art.10 l. n. 11 del 2004 cit.) subordinano la liquidazione alla richiesta del privatoche, nel primo caso, deve documentare il pregiudizio sofferto e non invecenella seconda ipotesi in cui la norma in applicazione provvede ad una suaforfettaria determinazione.Per la norma regionale il proprietario deve formulare tempestivarichiesta di indennizzo e in mancanza incorre in decadenza che non puòessere impedita dalla mancata liquidazione da parte dell’amministrazioneche, anzi, non ha obbligo di liquidare, nel rischio che nel termine di un annoil privato non ne faccia richiesta e con l’effetto per la pubblica autorità diincorrere nella violazione dei principi di buona amministrazione (art. 97Cost.).La decadenza non è soggetta a sospensione e interruzione nellafinalità di garantire che i rapporti giuridici, quanto ai diritti disponibili, nonrestino a lungo indeterminati.La stessa sentenza del T.A.R. Valle d’Aosta n. 55 del 2006, passata ingiudicato, su ricorso del signor Repetto, nel valutare la delibera n. 62 del2005 ne aveva escluso l’illegittimità per non avere essa liquidato gliindennizzi, ritenendo sufficiente la mera previsione di una coperturafinanziaria.3.‒ Con il terzo motivo, il ricorrente fa valere la violazione di legge, inrelazione all’art. 39 T.U.E. e dell’art. 10 legge regionale n. 11 del 2004, pererrato riconoscimento di un vincolo espropriativo e, ancora, la violazionedell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. per carenza di motivazionee omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, ovverosia la possibilità di edificazione prevista dalladestinazione urbanistica.Numero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026Il vincolo in questione era di natura conformativa come accertato dalc.t.u. e la corte di merito, pur partendo da premesse metodologichepacifiche sulla distinzione dell’indicata categoria rispetto a quella del vincoloespropriativo, aveva erroneamente attribuito al consulente di ufficio laqualificazione del vincolo a “verde attrezzato” a servizio di un contiguoedificio scolastico.In nessuna pagina della relazione, e tanto meno a p. 21, richiamatain sentenza, il consulente aveva affermato tanto, confermando invece chel’area, destinata a verde attrezzato, era ricompresa in altra più vasta,sempre di proprietà Repetto, edificabile previa redazione di un pianoesecutivo (PUD).La Corte di merito non avrebbe motivato sul perché la destinazione averde attrezzato del terreno vincolato dovesse ritenersi di naturaespropriativa e non conformativa, e del perché non dovesse tenersi contodella circostanza, pure contenuta nella relazione tecnica, delle possibilità diedificazione dell’area.La qualificazione a verde attrezzato nell’ambito di una più vasta zonadi tutela del centro storico non avrebbe escluso un intervento edificatoriodel privato previa redazione di un PUD di iniziativa privata. La meradestinazione a verde attrezzato non costituirebbe, di regola, un vincoloespropriativo a meno che non sia riservata alla mano pubblica (è citataCass., sez. I civ., ord. n. 19458 del 2019).3.1.‒ Piuttosto, espone ancora il ricorrente, l’unica motivazione su cuisembrerebbe fondarsi la sentenza impugnata era che sarebbe stato lostesso Comune a qualificare come espropriativo il vincolo con la D.C.C. n.19 del 2009 e, ancora, nel rigettare in data 6 dicembre 2017 la richiesta diindennizzo, avrebbe affermato l’esistenza della “reiterazione del vincoloespropriativo”.3.2.‒ La lettura della sentenza della Corte di merito avrebbe rivelatouna motivazione con cui i giudici avrebbero “presa per buona” la deduzioneNumero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026avversaria, in ragione anche di una interpretazione soggettiva degli atticomunali laddove la giurisprudenza di legittimità avrebbe invece equiparatol’omesso esame di un “fatto” a un giudizio non critico della documentazioneprodotta (sono citate, Cass. n. 15636 del 2006 e nn. 13770 e 13399 del2018).La Corte di merito sarebbe incorsa in un vizio radicale omettendo diesaminare la questione della potenziale edificabilità dell’area, pureaccertata dal c.t.u. con l’accordo dei consulenti di parte, non consentendodi ricostruire il percorso logico-giuridico secondo il quale era giunta adaffermare la natura espropriativa della destinazione che invece avrebbedeterminato la non indennizzabilità del vincolo.4.‒ Con il quarto motivo, con riferimento alla richiesta indennitariaconnessa alla delibera del C.C. n. 40 del 30 agosto 2010, il ricorrentedenuncia violazione dell’art. 39 d.P.R. cit. e dell’art. 10 l. reg. n. 11 del 2004e l’errato riconoscimento dell’indennizzo per un periodo di sei anni, e quindiper un periodo di validità conseguente alla delibera n. 40 del 30 agosto2010, eccedente la misura massima di durata del vincolo quinquennale.La sentenza avrebbe ripreso pedissequamente le errate conclusionidel c.t.u. incorrendo nella violazione dell’art. 9 d.P.R. n. 327 del 2001 chefissa la durata massima dei vincoli espropriativi.Pertanto, l’indennizzo avrebbe dovuto liquidarsi nella minore sommadi euro 130.815.5.‒ Con il quinto motivo il ricorrente deduce l’erroneità della condannaalle spese e nell’auspicato accoglimento del proposto ricorso, una nuovaregolamentazione delle spese di lite.6.– Resistono con controricorso, in cui introducono ricorso incidentalecondizionato, gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more, MariaGrazia Rosa, Nicola, Matteo e [OSCURATO:PERSONA].7.‒ In via preliminare i controricorrenti eccepiscono l’inammissibilitàdel ricorso per omessa specifica indicazione degli atti processuali e deiNumero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026documenti sui quali il ricorso si fonda (art. 366, primo comma, n. 6 cod.proc. civ.) e l’improcedibilità per omesso deposito degli atti processuali edei documenti sui quali il ricorso si fonda (art. 369, secondo comma, n. 4cod. proc. civ.), con conseguente difetto del requisito dell’“autosufficienza”.7.1.‒ Nel resto.In ordine al primo motivo.7.1.1.‒ Sul periodo 2005-2010 relativo all’atto impositivo del 30agosto 2005, l’art. 39 T.U.E. e l’art. 10 l. reg. n. 11 del 2004, escludono laconfigurabilità del diritto all’indennizzo come diritto potestativo a necessarioesercizio giudiziale.Deducono i controricorrenti che il privato non si trova in una posizioneche lo legittimi ad incidere unilateralmente sulla sfera giuridica della p.a.che, a sua volta, non è in posizione di soggezione: da qui, l’idoneità di ogniprescrizione.7.1.2.‒ Quanto al periodo 2005-2010 e alla delibera del 30 agosto2005 n. 62, che aveva riconfermato i vincoli del 5 settembre 2005, il signorRepetto avrebbe presentato istanza stragiudiziale il 2 maggio 2006, termineil cui decorso era stato ulteriormente interrotto con istanza del 18 marzo2016 e, quindi, con l’atto di citazione notificato nell’anno 2018.7.1.3.‒ In ordine, ancora, al periodo 2010-2015 e alla delibera n. 40del 2010 non sarebbe poi stata configurabile alcuna decadenza.I controricorrenti provvedono, in questa parte dell’atto, a richiamarel’intervenuta proposizione del ricorso incidentale – la cui trattazioneriservano al prosieguo – circa l’omessa pronuncia da parte della corteterritoriale sulla questione, in quella sede sollevata in via subordinata, dilegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, legge regionale n. 11 del2004.Denunciano, in ogni caso, i resistenti, l’infondatezza dellaprospettazione del ricorrente, secondo la quale sia la norma statale cheNumero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026quella regionale subordinano il riconoscimento dell’indennizzo alla richiestadel privato, e richiamano, piuttosto, consolidata giurisprudenza dilegittimità per la quale il fatto costitutivo dell’indennizzo va individuatonell’atto che comporta la reiterazione del vincolo scaduto.Deducono quindi i controricorrenti che l’avvio del procedimento,all’esito del quale era stata adottata la determina n. 40 del 2010 e dal qualeiniziava a decorrere il termine di decadenza di un anno, non era mai statocomunicato all’attore (è citata Cons. di Stato, ad. plen. n. 7 del 2007), chene aveva appreso l’esistenza solo in seguito ad istanza di accesso del 29gennaio 2016, il cui decorso era stato tempestivamente interrotto con larichiesta del 18 marzo 2016.La corte d’appello aveva inoltre fornito una interpretazioneadeguatrice dell’art. 10 legge regionale cit. laddove aveva ritenuto che ildecorso del termine decadenziale opera solo se l’Amministrazione haprovveduto a determinare l’indennità di esproprio, e tanto perché il termine“corresponsione”, utilizzato nell’art. 10 cit., implica un preventivo atto diliquidazione dell’ammontare dell’indennizzo.7.2.‒ Per le indicate ragioni doveva ritenersi non fondato l’ulterioremotivo di ricorso.7.3.‒ Del terzo motivo i controricorrenti, richiamata la questione dilegittimità costituzionale, comunque deducono l’infondatezza.La corte di merito aveva preso le distanze dalla erronea qualificazionedel vincolo come conformativo operata dal c.t.u., motivando su evidenzeistruttorie e fattuali non sindacabili in sede di legittimità.7.4.‒ Sul quarto motivo e quindi sulla misura dell’indennizzo, liquidatoper un periodo di sei anziché di cinque anni, nel controricorso si deduce cheil P.R.G. della Regione Valle d’Aosta, che aveva superato il vincolo rendendoedificabile l’area in questione, era stato adottato il 27 luglio 2016 e che,pertanto, essendosi protratti i danni fino a quella annualità, correttamenteil giudice del merito aveva aderito alle conclusioni del c.t.u.Numero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/20267.5.‒ Del quinto motivo le parti chiedono, per l’effetto, il rigetto.8.‒ I controricorrenti, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],propongono quindi ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi.8.1.‒ Con il primo motivo denunciano violazione e falsa applicazionedegli artt. 2943 e ss. cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza di appello non avevaconsiderato che [OSCURATO:PERSONA], loro dante causa, aveva interrottoil termine di prescrizione.8.2.‒ Con il secondo motivo fanno valere omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc.civ., per avere omesso la corte d’appello di pronunciare in ordine allasollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 legge regionalen. 11 del 2004, nella parte in cui prevede un termine di decadenza del dirittodel proprietario all’indennizzo da reiterazione del vincolo.8.2.1.– In via subordinata, i controricorrenti ripropongono laquestione.L’art. 10 al comma 2 della legge regionale cit., nello stabilire unadecadenza del diritto soggettivo all’indennizzo, si sarebbe posto in frizionecon l’art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione, sulla competenzaesclusiva statale in materia di ordinamento civile, con l’art. 42 dellaCostituzione, che riserva alla legge ordinaria, in una prospettiva diuguaglianza ai sensi dell’art. 3 Cost., delle garanzie e dei limiti del diritto diproprietà, e con l’art. 3 dello Statuto della Valle d’Aosta (legge costituzionalen. 4 del 1948), che attribuisce al potere legislativo regionale di integrare ee dei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica.Poiché la Corte costituzionale avrebbe sancito per le regioni a statutoordinario e speciale che il d.P.R. n. 327 del 2001 è fonte di principi giuridicifondamentali in materia e poiché siffatto testo normativo non prevede ladecadenza dal diritto all’indennizzo di cui all’art. 10 l. reg. cit., stabilendone,Numero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026invece, la sola prescrizione ordinaria e la decadenza da mancataproposizione dell’opposizione alla stima (art. 39 d.P.R. n. 327 cit.), la normaregionale andava «disapplicata, previa, occorrendo, rimessione alla Cortecostituzionale della questione incidentale della sua illegittimità perviolazione delle norme richiamate».8.3.‒ Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc.civ. e nullità della sentenza, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.,per essersi la corte pronunciata su di una domanda inammissibile in quantotardiva e comunque rinunciata.La corte d’appello aveva pronunciato sulla natura del vincolo inadesione all’ampliamento del petitum operato dalla difesa del Comune, cheaveva aggiunto la domanda sulla natura del vincolo, all’esito della espletatac.t.u., e sull’eccezione di decadenza su cui il Comune di [OSCURATO:PERSONA] nonaveva invece insistito in conclusionale.9.‒ Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoprincipale per infondatezza, assorbito quello incidentale condizionato.A tanto egli perviene nella condivisa interpretazione della sentenzaimpugnata.E’ coerente la motivazione della corte di appello in punto diqualificazione del vincolo con i principi della giurisprudenza di legittimità suvincolo conformativo e lenticolare; nella disposizione regionale vaindividuato un diritto di credito non potestativo e non è decorsa ladecadenza, non avendo il provvedimento impositivo del vincolo provvedutoalla liquidazione dell’indennizzo; la riconosciuta misura dell’indennizzorisponde al principio di effettività e di reale durata della privazione del bene.10.– Il primo motivo è infondato per entrambi i dedotti profili cheall’indennizzo da reiterazione del vincolo espropriativo e alla decadenza delprivato dal suo esercizio, nella intempestività della relativa istanza.Numero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026Secondo deduzione del ricorrente.Quanto al vincolo del 30 agosto 2005, adottato in data 30 agosto 2005con delibera n. 62, in variante al [OSCURATO:PERSONA], termine che,integrativo del dies a quo della prescrizione ordinaria decennale, nella suapretesa natura potestativa sarebbe stato interrotto tardivamente solo conl’introduzione del giudizio nel 2018, quando il relativo diritto si era giàprescritto al 30 agosto 2015, non, invece, dalla mera messa in mora del 28aprile 2006, come invece dedotto dai controricorrenti.Quanto al secondo del 30 agosto 2010, adottato con deliberareiterativa n. 40 rispetto alla quale il privato avanzava richiesta diindennizzo con nota del 18 marzo 2016, l’istanza sarebbe poi risultatatardiva, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n. 11 del 2004 nella partein cui prescrive, al comma 2, che la richiesta di indennizzo debba esserepresentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui l’attoimpositivo è divenuto efficace.La nota del 28 dicembre 2016 non sarebbe poi stata idonea “a riaprirei termini di prescrizione e di decadenza abbondantemente scaduti” (p. 17ricorso).10.1.– Entrambi i profili di censura, e le relative dedotte delibere,risentono della qualificazione che voglia darsi del diritto all’indennizzo dareiterazione del vincolo espropriativo (art. 39 T.U.E.) e come tali vannotrattati congiuntamente, in applicazione dei principi espressi, in materia,dalla giurisprudenza di questa Corte.Come correttamente ritenuto dalla Corte di appello di Torino, il dirittoall’indennizzo da reiterazione del vincolo, non è un diritto potestativo, voltoad ottenere una pronuncia giudiziale sull’esatto importo dell’indennizzo.Non si tratta infatti di pretesa il cui termine di esercizio può essereinterrotto mediante la proposizione di una domanda giudiziale, nellaconseguente inidoneità della mera richiesta di pagamento – formulata, nellaspecie, con atto di messa in mora stragiudiziale in data 28 aprile 2006 – eNumero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026nella tardività dell’atto di citazione che aveva introdotto la domanda dinanzialla corte d’appello solo in data 6 febbraio 2018.Di un diritto potestativo alla determinazione soggetto a decadenza, siè infatti da tempo espressa questa Corte riscontrandone però l’esistenza incalibrate e differenti fattispecie.La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto la non configurabilità di undiritto di credito del privato rispetto all’espropriante quanto alla giustaindennità di esproprio e nella natura potestativa del diritto, il cui oggetto siè individuato nella pretesa alla determinazione dell’esatto o, appunto, giustoimporto a titolo di indennità di espropriazione, ne ha affermatol’assoggettamento alla sola decadenza (in un caso di opposizione alla stimadi un bene in comproprietà, nella pronunciata estensione degli effetti delladomanda giudiziale ai comproprietari non opponenti: Cass., Sez. 1,Sentenza n. 9396 del 27 giugno 2002).Quando i proprietari hanno già ottenuto in sede amministrativa unastima da parte della pubblica amministrazione espropriante, ma nonaderendo alla stessa si rivolgono al giudice, costoro esercitano un dirittoche si configura come “diritto potestativo alla giusta stima”.La pubblica Amministrazione ha, infatti, in questo caso, adempiuto aquanto in suo potere, riconoscendo e quantificando il credito, liquido edesigibile, al privato espropriato il quale, se non si ritiene soddisfatto, puòfar valere un diritto che, a questo punto e per gli indicati termini, acquistanatura potestativa, essendo rimesso, nella sua possibile e diversaquantificazione, alla sola iniziativa del secondo, a cui soggiace la pubblicaAmministrazione.In siffatta cornice, trova giustificazione l’affermazione di un terminedi decadenza nell’esercizio di un diritto che, a migliore realizzazione delrelativo interesse, chiama il creditore ad agire in giudizio per avernesoddisfazione.Numero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026Nel caso di specie, non ritiene questo Collegio che il diritto del privatoall’indennizzo da reiterazione del vincolo espropriativo (art. 39 T.U.E.) siAmministrazione non ha, in alcun modo, adempiuto alla pretesa,disconosciuto ogni presupposto applicativo.La contestazione portata dalla pubblica Amministrazione circa l’an e ilquantum dell’indennizzo da “vincolo espropriativo reiterato” non lasciamargine per la qualificazione della pretesa azionata in giudizio dal privatoin termini di diritto potestativo – secondo il segnalato modello del “dirittopotestativo alla giusta determinazione giudiziale” – che rinviene nelladomanda giudiziale di opposizione alla stima, che segue alla faseamministrativa, la sua “migliore” soddisfazione.La pretesa del privato risponde, piuttosto, all’esercizio di un diritto dicredito non potestativo alla cui realizzazione, nella mancata collaborazionedella pubblica Amministrazione, debitrice, è chiamato il giudice per unaccertamento, pieno, che vede le parti in posizione paritaria e per il qualenon trova giustificazione la previsione di un onere di esercizio entro un brevetermine di decadenza destinato a gravare sul creditore.L’evidenza che il privato debba concorrere alla formazione del dirittoquantificandolo, producendo a tal fine una documentata domanda, in casodi indennizzo da reiterazione del vincolo espropriativo (art. 39, comma 2,TUE) non vale a snaturare il diritto stesso, attribuendogli indole potestativa.Neppure depone in tal senso l’ulteriore previsione, pure scrutinata daigiudici di merito (art. 39, comma 4, cit.), secondo la quale decorso il terminedi due mesi dalla richiesta fissato dalla norma, nell’inerzia della pubblicaAmministrazione, il privato può rivolgersi al giudice.La norma non descrive infatti una pubblica Amministrazione soggettaall’iniziativa del privato e prefigura una mera facoltà del privato, conconseguente esclusione della natura potestativa del diritto.Numero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026Va quindi, nella natura del diritto azionato, ritenuta l’applicabilità delladisciplina della prescrizione ordinaria e delle relative regole sullainterruzione (art. 2943 cod. civ.).A tanto consegue l’infondatezza del motivo perché il dirittoall’indennizzo che si vuole maturato all’esito della delibera impositiva del 30agosto 2005 non si era già prescritto alla data di introduzione del giudiziodi merito, nel febbraio 2018, per essersi invece interrotto con l’atto di messain mora del 20 aprile 2006 e ancora del 18 marzo 2016 (nota riepilogativa(all.to n. 5 ricorso).10.1.1.– La natura non potestativa del credito azionato va affermataanche rispetto alla delibera n. 40 del 30 agosto 2010 reiterativa del vincoloe in ordine alla quale il privato avanza richiesta di indennizzo con nota del18 marzo 2016.Il Comune ricorrente fa qui valere l’eccezione di decadenza perché larichiesta del privato sarebbe intervenuta oltre l’anno, in violazione dell’art.10, comma 2, della legge regione Valle d’Aosta n. 11 del 2004 che stabilisceche «[l’]indennizzo per la reiterazione del vincolo espropriativo è corrispostoa richiesta del proprietario, entro il termine di un anno, a pena di decadenza,dalla data in cui è divenuto efficace l’atto impositivo e non può essereportato in detrazione dall’indennità di espropriazione».La deduzione è infondata.Le ragioni sono, in gran parte, quelle già esposte.Bisogna anche in questo caso ragionare sulla natura del diritto inquestione che non è un diritto potestativo del privato al quantumdell’indennizzo, nel resto già determinato dalla p.A.,La decadenza di cui all’art. 10, comma 2, l. reg. n. 11/2004 non puòpertanto operare.La previsione contenuta nella disposizione, al comma 1, circa laquantificazione dell’indennità da reiterazione in via forfettaria pari al 4%Numero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026delle indennità di esproprio non vale ad esautorare la p.A. dai suoiadempimenti.È pur sempre necessario che l’Amministrazione individui gli aventidiritto che, come afferma la medesima disposizione, al precedente comma1, al momento della reiterazione potrebbero non essere ancora conosciuti,e quindi provveda ad impegnare le finanze pubbliche.Subordinare la liquidazione alla iniziativa o richiesta del privato nonvale in ogni caso ad escludere la permanente sussistenza dei precedentiadempimenti di verifica oggettivi e soggettivi che continuano a gravare sullap.A.L’atto impositivo per quanto in via percentuale sia forfetizzata laquantificazione del credito non vale a rendere quest’ultimo certo liquido edesigibile e a rimettere alla successiva condotta del privato ogni residua edessenziale iniziativa.Non può darsi pertanto di quel diritto una costruzione in danno delprivato attraverso l’affermazione di una decadenza “secca”, conseguentealla natura di diritto potestativo da far valere in via giudiziale.La decadenza in questione si trova ad operare, più propriamente,all’interno di un procedimento amministrativo, al fine di velocizzare leprocedure in corso e senza quindi precludere l’esercizio del diritto davantial giudice, non integrando, in tal modo, il termine previsto, un presuppostoprocessuale per l’esercizio dell’azione davanti all’a.g.o.Una lettura costituzionalmente adeguata della norma ne rivela lanatura procedimental-amministrativa, la cui disciplina e regolazione rientranella potestà concorrente di cui gode la regione.Si tratta di una competenza già ritenuta integrativa, di dettaglio eutilità per opere non a carico dello Stato”, [OSCURATO:PERSONA] d’Aosta (Leggecostituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), in combinato con l’art. 117, terzocomma, della Costituzione, non integrando la decadenza in questione unNumero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026presupposto processuale per l’esercizio dell’azione davanti all’a.g.o., nonderivando dal provvedimento impositivo un diritto potestativo all’azione digiusta determinazione in favore del privato.10.1.2.– Piuttosto, nella parte relativa alla “decadenza” la norma ponel’attenzione dell’interprete sulla necessaria interlocuzione tra privato e p.A.,che, destinata ad operare nel perimetro del procedimento amministrativo,vale ad individuare il titolare e l’importo dell’indennità così da rendereesecutivo il provvedimento impositivo.Come correttamente rileva la Corte d’appello di Torino (p. 6motivazione) nel richiamare l’Adunanza plenaria n. 7 del 2007 del Consigliodi Stato, ai fini della legittimità del provvedimento impositivo del vincolo èsufficiente la previsione di un indennizzo e non il suo pagamento.10.1.3.– In siffatto contesto di validità ed efficacia, come ancoradeducono i controricorrenti, l’atto di avvio del procedimento reiterativo delvincolo non è stato comunicato al privato (in tal senso: Consiglio di Stato,Adunanza n. 7 cit.) che ha appreso della delibera n. 40/2010, su cui si faquestione di decadenza, solo a seguito di istanza di accesso del 29 gennaio2016 (doc. 16 fascicolo appello).Pertanto, è solo dalla data indicata che è iniziato il decorso del terminedi decadenza, comunque intra-procedimentale, e interrottotempestivamente dal privato con istanza del 18 marzo 2016, che, quindi,non è spirato.Il primo motivo di ricorso è pertanto infondato e sono assorbite leulteriori deduzioni difensive.11.– Il secondo motivo di ricorso con cui il Comune di [OSCURATO:PERSONA] valere la violazione dell’art. 10 della legge Valle d’Aosta n. 11 del 2004 èanch’esso infondato.Le ragioni sono quelle già esposte.La decadenza all’esercizio del diritto all’indennizzo non è maturatanella vicenda di lite e tanto nella non configurabilità di un diritto potestativoNumero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026all’indennizzo da esercitarsi davanti all’autorità giudiziaria ordinaria,definendo, piuttosto, la norma in esame una decadenza intra-procedimentale.Il motivo resta quindi non concludente, nella errata qualificazione deldiritto azionato e, quindi, della portata della dedotta decadenza.11.– Il terzo motivo nei suoi articolati contenuti, in cui convergonoviolazioni di legge e vizi di motivazione per omesso esame, è inammissibileper plurime ragioni.11.1.– La violazione di legge è dedotta in modo non congruente.Come affermato da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, ilvizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecieastratta recata da una norma di legge e implica necessariamente unproblema interpretativo della stessa.Dove invece si faccia questione sull’allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa,quanto dedotto si colloca al di fuori del perimetro dell’esatta interpretazionedella norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottrattacome tale al sindacato di legittimità (Cass. Sez. I, 13 ottobre 2017, n.24155).Il ricorrente nel denunciare violazione di legge non ha dedotto qualicriteri interpretativi siano stati violati e ha mancato di fornire una specificaindicazione dell’“error in iudicando”, incorrendo nella inammissibilità delmezzo.11.2.– Il ricorrente denuncia poi come “fatto omesso” l’evidenza cheil c.t.u. nominato nel giudizio di merito avrebbe qualificato come“conformativo” e non “espropriativo” il vincolo in questione.Si tratta di censura diretta a sollecitare in sede di legittimità uninammissibile sindacato di merito nella parte in cui non si confronta –isolando l’indicato dato all’interno della più piena indagine condotta dalNumero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026giudice territoriale – con la motivazione del provvedimento impugnato, el’operata parcellizzazione sottrae “decisività” e concludenza alla omissionesegnalata.Nella motivazione, molto più articolata, la Corte d’appello infattipronuncia sulla natura espropriativa del vincolo raccordando, in modoconvergente, la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 112/2002, che ha ritenutol’indole espropriativa del vincolo e su cui si è formato il giudicato tra leparti, e la qualificazione data al vincolo dallo stesso Comune di [OSCURATO:PERSONA] occasione dell’adozione di atti procedimentali ante litem (D.C.C. n.19/2009; provvedimento del 6 dicembre 2017 di rigetto domanda diindennizzo in cui affermava la natura espropriativa del vincolo).La critica sortisce pertanto l’effetto di sconfinare nel merito,delineando un percorso alternativo e inefficace di decisione.11.3.– Inoltre, degli esiti della c.t.u. la corte di merito provvede a dareuna lettura ortopedica componendone i passaggi, diretti a valorizzare il datodella inedificabilità dell’area attinta da vincolo.Tanto avviene in raccordo con la giurisprudenza di legittimità,correttamente richiamata dalla Corte di appello in punto di edilizia scolasticaquale espressione di una inedificabilità legale delle aree asservite che resaferma neppure dove si tratti di destinazione promiscua pubblico-privata,nella finalità di servizio pubblico assolta (ex multis, Cass. Sez. 1, 22novembre 2023, n. 32422).11.3.1.– A fronte del vincolo imposto, prorogato oltre i limiti difranchigia, quanto rileva ai fini della sua indennizzabilità, ex art. 39 TUE, èche il privato che ne sia stato assoggettato non possa trarre più dal benegravato una qualche utilità di scambio sul mercato, azzerando, il vincolo, oriducendo drasticamente la capacità edificatoria o l'uso legittimo del bene,con conseguenti ricadute sull’ammontare dell’indennizzo.Il radicale effetto ablativo discende quindi dal vincolo e dal suoprotrarsi contra legem, sui cui relativi presupposti si è espressa la CorteNumero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026costituzionale con la sentenza n. 179 del 1999, in punto di motivazione delprovvedimento impositivo e di bilanciamento degli interessi pubblici eprivati in gioco, nell’esito obbligato dell’indennizzabilità della proroga.11.3.2.– La prospettiva è invece destinata a mutare nell’ipotesi in cuiun privato venga espropriato dalla pubblica Amministrazione di un terrenole cui pregresse qualità, secondo gli strumenti urbanistici diprogrammazione, rilevano per la determinazione del corrispettivo –declinato ora come indennità di esproprio ora come risarcimento – inragione della indole, legittima o meno, dell’occupazione pubblica.Nella fattispecie dell’indennizzo da reiterazione del vincoloespropriativo (art. 39 TUE) diviene preliminare accertare la natura delvincolo stesso per poi stabilirne, in caso di piena incisività sulla proprietàdel privato e quindi nella sua natura espropriativa, la debenza del ristoro.Come ancora precisato da questa Corte, l’indennità prevista dall’art.39 del d.P.R. n. 327 del 2001 non è infatti dovuta nei casi in cui il pregiudiziodedotto in causa non sia riferibile direttamente all’insistenza e allareiterazione di vincoli scaduti preordinati all’esproprio, ma alle limitazionid'uso dei beni insite nelle prescrizioni conformative previste nel pianoregolatore generale, comportanti limitazioni d’uso coerenti con le specifichecaratteristiche del bene (Cass. 15 marzo 2024, n. 6977).La non chiarezza dei piani di censura e la loro frammista deduzionerende il motivo inammissibile anche perché incapace di cogliere le ragionidella decisione.11.3.– Il motivo è ancora inammissibile perché i suoi contenuti nedenunciano l’evidente contraddizione con il precedente che ha fondamento,proprio, nella ivi dedotta maturata prescrizione del diritto all’indennizzo, etanto nella natura espropriativa del presupposto vincolo.12.– Il quarto motivo, relativo alla misura dell’indennizzo riconosciutorispetto alla delibera n. 40 del 2010 nell’impugnata sentenza, censurata peravere la corte di merito, in adesione alle conclusioni del nominato c.t.u.,Numero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026erroneamente quantificato il relativo importo con calcolo disteso su sei anni,corrispondente al periodo di effettiva protrazione del vincolo, invece dicinque previsti dall’art. 9, comma 2, TUE, è fondato.La sentenza impugnata, riprendendo gli esiti della c.t.u., hariconosciuto l’indennizzo da vincolo espropriativo, rispetto all’indicatadelibera, per un periodo pari a sei anni (dal 2010 al 2016) a fronte delladiversa consistenza stabilita dalla norma violata.In segno contrario, non può valere la deduzione dei controricorrentisecondo la quale il Piano regolatore generale (PRG), con il superare il vincoloormai decaduto e stabilire l’edificabilità dell’area, è stato adottato il 27 luglio2016, con conseguente individuazione dei danni indennizzabili ex art. 39TUE fino a tale annualità.Il protrarsi del vincolo, alle condizioni date, e ormai “di fatto”, èevidenza che esorbita dalla causa petendi della domanda che è di danno edi riconoscimento del relativo indennizzo a fronte della durata quinquennaledel contestato onere.L’ulteriore annualità, per le sue eventuali e correlate ragioni di danno,dovrebbe confrontarsi, piuttosto, con la pianificazione esistente a vincolodecaduto.L’area già oggetto di vincolo espropriativo una volta che questo siadecaduto resta infatti presidiata, nel procurato vuoto urbanistico, al regimedi salvaguardia con la possibilità, solo, di interventi di manutenzione erestauro.Pertanto, e più esattamente, come ritenuto da questa Corte, inmateria urbanistica, qualora il Comune rimanga inerte a seguito dellasituazione di provvisoria inedificabilità dovuta alla scadenza del vincolo didestinazione di piano preordinato all'esproprio (cd. vuoto urbanistico),senza provvedere alla reiterazione del vincolo (con previsione di indennizzo)o, in alternativa, all'integrazione dello strumento pianificatorio stabilendo lanuova destinazione dell’area interessata, la situazione conseguente non èNumero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026equiparabile alla compressione del diritto dominicale provocata dai vincolipreordinati all’esproprio.Neppure essa è definibile come espropriazione di valore, attesa laprovvisorietà del regime urbanistico di salvaguardia, ma il proprietario nonresta senza tutela, ben potendo reagire attraverso la procedura di messa inmora per far accertare l’illegittimità del silenzio, sicché solo in caso dipersistente inerzia della p.A. può configurarsi la lesione del bene della vitaidentificabile nell’interesse alla certezza circa la possibilità di razionale eadeguata utilizzazione della proprietà, con conseguente diritto del privatoal risarcimento del danno (Cass., Sez. I, 11 giugno 2018, n. 15162).Ricorre infatti l’ipotesi dell’espropriazione della "area bianca" di cuiall’art. 4, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sicché per ilrisarcimento del danno è necessario che il privato dimostri l’esistenza di unaprognosi a sé favorevole in ordine all’ottenimento del bene della vita chel’impugnazione del silenzio della p.A. è volta a raggiungere (Cass., Sez. 3,17 dicembre 2014, n. 26546).La giurisprudenza amministrativa, d’altro canto, si è pronunciata sullaresponsabilità della pubblica Amministrazione per il mancato esercizio delpotere di pianificazione dopo la decadenza del vincolo, confermando lapossibilità di risarcimento del danno in favore del privato per inerziacolpevole (Cons. Stato, Sez. II, 7 gennaio 2022, n. 106).Il motivo è pertanto fondato e cassata la sentenza impugnata, lacausa va rimessa dinanzi alla Corte d’appello di Torino, in altracomposizione, per il prosieguo.13.– Il quinto motivo sulla regolazione delle spese resta assorbito.14.– L’esito del ricorso proposto in via principale assorbe il ricorsoincidentale condizionato senza che su tanto incida – diversamenteorientando questa Corte nel senso dell’affermazione di un permanente econtrario interesse dei controricorrenti-ricorrenti in via incidentale –l’accoglimento del quarto motivo e del correlato mezzo sulle spese.Numero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026In tema di ricorso per cassazione, il principio di salvaguardiadell’ordine logico nella trattazione delle questioni, secondo il criterio digraduazione che impone prima lo scrutinio di quelle introdotte con il ricorsoprincipale e poi di quelle di cui al ricorso incidentale, consente al giudice dilegittimità non solo di osservare un ordine diverso rispetto a quelloprospettato dalle parti, ma anche di ritenere delle prime, in autonomia, ilcarattere condizionato e il conseguente assorbimento, anche nel rispettodella ragione più liquida (v. arg. ex Cass., Sez. 1, 21 maggio 2021, n.14039).14.1.– Il rigetto del ricorso principale per i motivi dal primo al terzovale ad assorbire, nel suo rilievo, il ricorso incidentale condizionato propostodalla parte, vittoriosa nel merito, che reitera, declinandole a contrariis, leragioni dei mezzi dichiarati non fondati.Tanto vale per i temi della prescrizione e della decadenza della pretesaazionata dal privato non qualificata da questa Corte nelle forme del dirittopotestativo giustiziabile dalla parte privata e quindi alla giustadeterminazione dell’indennità di esproprio già fissata in sedeamministrativa.Anche la questione sulla legittimità costituzionale dell’art. 10, comma2, della legge Regione Valle d’Aosta n. 11 del 2004 (introdotta con il secondomotivo incidentale condizionato) resta assorbita.Va riaffermata non necessità del mezzo proposto a veicolare lacensura di legittimità costituzionale della norma, in quanto riservata alpotere decisorio del giudice che ha la facoltà di sollevare o meno laquestione dinanzi alla Corte costituzionale.La censura ben può infatti essere sempre proposta, o riproposta,dall’interessato, oltre che prospettata d’ufficio, in ogni stato e grado delgiudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamenteinfondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali oNumero registro generale 13186/2020Numero sezionale 4395/2025Numero di raccolta generale 8778/2026Data pubblicazione 08/04/2026processuali ritualmente dedotte nel processo (Cass., Sez. 1, 9 luglio 2020,n. 14666).Ciò posto, l’esito dell’esame dei motivi del ricorso principale in puntodi decadenza del diritto azionato, nella qui ritenuta impossibilità del suodecorso, sottrae rilevanza alla questione incidentale.Nella premessa capacità della norma regionale censurata, dedottacome integrativa di un termine di decadenza all’esercizio di un dirittosoggettivo, di violare la competenza esclusiva dello Stato in materia diordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione),la disposizione è inidonea, in concreto, in ragione dell’esito dell’esame delricorso principale, a definire l’odierno giudizio.15.– Conclusivamente, va accolto il quarto motivo del ricorsoprincipale, assorbito il quinto e rigettati i rimanenti.Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato.La Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, dinanzi allaquale viene rinviata la causa, provvederà a liquidare le spese anche per ilgiudizio di cassazione. P.Q.MAccoglie il quarto motivo del ricorso principale, assorbito il quinto e rigettatonel resto il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentalecondizionato, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/12/2025.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteLaura [OSCURATO:PERSONA]. 11,,,,,