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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2024

Cassazione n. 06157/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo unico dedotto è manifestamente infondato atteso che nel caso di resistenza a pubblico ufficiale quando la condotta abbia attinto più soggetti passivi si configura un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen. (Sez.

U, n. 40981 del 22/02/2018 Apolloni, Rv. 273771,) come pacificamente rilevabile nel caso di specie sulla base della stessa imputazione contestata; ritenuto che la memoria prodotta dal difensore del ricorrente per contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo unico dedotto è manifestamente infondato atteso che nel caso di resistenza a pubblico ufficiale quando la condotta abbia attinto più soggetti passivi si configura un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen. (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018 Apolloni, Rv. 273771,) come pacificamente rilevabile nel caso di specie sulla base della stessa imputazione contestata; ritenuto che la memoria prodotta dal difensore del ricorrente per contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t
Sentenza Cassazione n. 06157/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris