CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46628/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 23823/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso relativi alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art 80 d.P.R. 309/90 sono, oltre che generici, manifestamente infondati dal momento che la lettura del provvedimento impugnato dimostra che la Corte ha adeguatamente argomentato con lineare logicità coerente con l'analitica disamina dei dati probatori, essendo stata l'imputata travata in possesso di oltre 43 chilogrammi di eroina confezionata in panetti, da cui erano ricavabili oltre 500.000 dosi; che le argomentazioni della Difesa appaiono meramente assertive a fronte dei dati concreti valorizzati dai giudici del merito, che non consentono di ritenere che la stessa detenesse inconsapevolmente una quantità così ingente di stupefacenti (v. pag. 5); Ritenuto, inoltre, che il terzo motivo di ricorso relativo al giudizio di bilanciamento fra le attenuanti generiche e la ritenuta aggravante - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 5-6); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così