CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 maggio 2023
Cassazione n. 26683/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30085/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del l egale r appresentante p.t. , domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 55/2020 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La presente controversia trae origine dalla richiesta di risarcimento danni, ai sensi dell’art. 2051 c.c., subiti da [OSCURATO:PERSONA] per essere caduto, a causa della presenza di un gradino, non segnalato e scarsamente visibile, presente nella soglia di ingresso- uscita del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a. per essere da quest’ultima manlevata sia in ordine a quanto fosse stata eventualmente condannato corrispondere al Laccu in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda, sia in ordine al rimborso delle spese legali sostenute da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 225/2016, dichiarava la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. della società [OSCURATO:PERSONA] nella causazione del sinistro per cui era causa e, per l’effetto, la condannava al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 18.307, oltre interessi e rivalutazione; condannava [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese di lite liquidate a favore di Laccu; poneva le spese di c.t.u. a carico della convenuta soccombente; in accoglimento della domanda di manleva proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Sara assicurazioni S.p.A. dichiarava quest’ultima tenuta a rifondere alla società le somme sopra indicate. 2.La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza n. 55/2020, del 14 febbraio 2020, ha rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] ed ha confermato la sentenza impugnata, condannando l’appellante anche al pagamento delle spese del grado. In particolare, il giudice di appello ha rigettato, per quanto interessa in questa sede, anche la richiesta del Supermercato di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che era stato costretto a rifondereal terzo danneggiato, entro i limiti del massimale, nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa, anche in eccedenza rispetto al massimale, purchè entro il limite stabilito dall’art. 1917, comma terzo, c.c. Infatti, la Corte, premesso che nell’articolo 1917 comma terzo c.c. viene previsto il diritto a rimborso delle spese connesse alla difesa, che costituiscono un effetto naturale exart. 1374 c.c. del contratto di assicurazione della responsabilità civile, ha ritenuto, nel caso in esame, che no n risultava prodotto in giudizio alcun giustificativo di spesa sostenuta dall’appellante nel rapporto interno con il proprio legale, per la difesa svolta in suo favore nel giudizio di primo grado. Pertanto, ha respintoil motivo in assenza della prova di un esborso a titolo di compenso, cui la Mura market era tenuta ai fini della ottenimento della prestazione assicurativa. 3.Avverso la suddetta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che: 4.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta ‘la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 dell’art. 1917, co. 3, c.c., per avere la corte d’appello rigettato la domanda dell’assicurato [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di condanna dell’assicuratore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., terzo chiamato in causa, a sopportare le spese di lite dell’assicurato e precisamente le spese processuali per resistere all’azione dell’attore danneggiato sia del primo che del secondo grado di giudizio’. 4.1.Il motivo è infondato. Le spese di resistenza di cui all’art. 1917, terzo comma, c.c. sono dovute all’assicurato sempre che egli ne abbia fornito adeguata prova e nei limiti di quanto effettivamente provato (Cass. n. 2525/1998; Cass. n. 4786/2021). A tale principio si è attenuta la Corte territoriale, escludendo il rimborso di dette spese in carenza di prova di un effettivo esborso; la decisione, quindi, è conforme a diritto. 5. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ‘la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 dell’art. 1917, co. 3, c.c. dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 91 c.p.c., per avere la corte d’appello, una volta confermata la sentenza di primo grado in punto di responsabilità dell’assicurato nella causa azione del sinistro, omesso di manlevare e tenere indenne l’assicurato Mura market Srl relativamente alle spese processuali di soccombenza del secondo grado di giudizio liquidate in favore del danneggiato Laccu condannando, inoltre, erroneamente [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere le stesse spese di soccombenza anche in favore dello stesso assicuratore Sara assicurazioni S.p.A. 5.1.Il motivo è infondato. Esso investe la condanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali del grado nei confronti della società di assicurazione e, dunque, attinenti specificamente al rapporto accessorio di garanzia, disciplinato, quanto alle spese, dagli artt. 91 e 92 c.p.c. Sicché la Corte territoriale, rigettando il motivo di gravame attinente a detto rapporto di garanzia (vertente sulla debenza delle spese di resistenza) e condannando l’appellante soccombente al pagamento delle spese processuali del grado, ha deciso in conformità al principio di diritto secondo cui le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono né conseguenza del rischio assicurato, né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c. (Cass.n. 18076/2020). 6.Il ricorso va, dunque, rigettato. Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte degli intimati. P.Q.M. la Corte rigettail ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se