CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 37883/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, pronunciata in sede di giudizio abbreviato, ha condannato del [OSCURATO:PERSONA] per furto aggravato. Secondo la ricostruzione operata in sentenza l'imputata, dopo aver chiesto a [OSCURATO:PERSONA] la cortesia di prestargli il proprio telefono cellulare al fine di effettuare una chiamata indifferibile, si allontanò con l'apparecchio senza più restituirlo. Alla base della decisione vi sono le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che conosceva personalmente la ragazza. 2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata denunziando, con unico motivo, la manifesta illogicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, atteso che non sarebbe stata identificata, con sufficiente certezza, la donna autrice del furto. Tanto perché Bettioni non ebbe a fornire elementi ulteriori di identificazione anagrafica e perché non è stata svolta alcuna attività integrativa di indagine, quali ricognizioni di persona, identificazione fotografica o escussione delle persone presenti al fatto; inoltre, perché l'accertamento dell'identità sarebbe avvenuta attraverso le informazioni acquisite dalla stessa persona offesa da tale Tiziana e da "alcuni ragazzi", non identificati e non esaminati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte d'appello, con motivazione scevra di illogicità ha, sulla base di un sicuro compendio probatorio, spiegato perché abbia attribuito il fatto all'imputata, riconosciuta dalla persona offesa sia di persona che tramite i social. Nel caso di specie la ricognizione fotografica dell'imputata è stata preceduta dalla precisa descrizione delle sue fattezze fisiche e si è conclusa col certo riconoscimento della stessa da parte della persona offesa, che ha dimostrato sicurezza, assenza di animosità e disinteresse personale, avendo persino manifestato sentimenti di perdono. Di nessun rilievo, pertanto, è il fatto che Bettioni non abbia fornito i dati anagrafici dell'autore del reato, né che non ne conoscesse il cognome, atteso che gli elementi da lui forniti sono effettivamente idonei - giusto il rilievo del giudicante akn (ie-G._ì.tuA,2., ceS..,-u-ik~,-kie.Parimenti irrilevante è il fatto che non siano stati esaminati "i ragazzi che conoscevano Pamela", sia perché non risulta che una pertinente richiesta sia stata formulata dalla difesa, sia perché l'esame di costoro non era affatto necessario per delibare sulla credibilità del Bettioni. Del tutto errata, infine, è la qualificazione - fatta dal ricorrente - della testimonianza di Bettioni, giacché si tratta di soggetto che ha reso dichiarazioni su fatti vissuti di persona e non certo perché appresi da altri (egli ha subito il furto, egli conosceva l'imputata come Pamela, egli l'ha riconosciuta nelle foto riprodotte su social). All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che, tenuto conto della natura delle doglianze sollevate, si reputa equo quantificare in C 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/9/2021 Il CoLE ri K.., iiier - E