Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 marzo 2024

Cassazione n. 08833/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26338/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei qualiè domiciliata per legge -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.

DI SASSARIn. 10/2020 depositata il 10/01/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.In data 20 aprile 2005 tra la societa [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Cooperativa ed il [OSCURATO:PERSONA] per la zona di sviluppo [OSCURATO:PERSONA]Ozieri interveniva una convenzione in forza della quale la società conferiva le acque reflue, provenienti dall’attività da essa esercitata, negli impianti di depurazione del [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al corrispettivo, secondo l’art. 7 di detta convenzione, gli scarichi andavano tariffati dal [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di euro 2,49/mc, in base al volume annuale misurato dal contatore, da posizionarsi a cura e spese della ditta prima dell’immissione nella rete consortile, ma, in calce alla convenzione, era aggiunta una postilla che prevedeva in via del tutto provvisoria e comunque sino al mese di luglio 2005 una tariffa di 2 euro al mc di refluo trattato in considerazione della necessità di unperiodo di rodaggio dell’impianto e che in ogni caso le parti, al cessare di detto periodo e comunque entro il suddetto termine, si obbligavano a valutare, confermando o meno, la tariffa stabilita al punto 7. 2.Il Tribunale di Sassari, dapprima, su ricorso del [OSCURATO:PERSONA] per la zona di sviluppo [OSCURATO:PERSONA]Ozieri, emetteva decreto n. 801/2012 con il quale, sulla base delle fatture prodotte, ingiungeva alla società Agriexport il pagamento della somma di euro 214.653,23 in favore del [OSCURATO:PERSONA], a titolo di corrispettivo per il conferimento delle acque reflue negli impianti di depurazione del [OSCURATO:PERSONA]; poi, con sentenza n. 330/2016, rigettando l’opposizione proposta dalla suddetta società (che lamentava che il servizio era stato fornito solo a partire dal 2006 e che in data 12 gennaio 2007 aveva trasmesso al [OSCURATO:PERSONA] richiesta di adeguamento della tariffa, ma il [OSCURATO:PERSONA] soltanto dal 1 gennaio 2009 aveva provveduto alla rimodulazione della tariffa, determinandola in euro 0,97 mc) confermava il decreto ingiuntivo, condannando la società alla rifusione delle spese processuali.

Il giudice 3 di primo grado affermava la propria giurisdizione in materia e riteneva la correttezza del procedimento di determinazione della tariffa, posto in essere dal [OSCURATO:PERSONA], atteso che il ritardo doveva essere imputato al cattivo funzionamento del misuratore di portata.

La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza n. 10/2020, rigettando l’impugnazione proposta dalla società Agriexport, confermava la sentenza del giudice di primo grado, condannando la società alle spese processuali relative al grado. 3.La società Agriexport ha proposto ricorso avverso la suddetta sentenza della corte territoriale.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre i Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive ragioni. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della motivazione della decisione entro il termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Cooperativa articola in ricorso due motivi.

2. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia: vizio (difetto, contraddittorietà, illogicità) di motivazione ex art. 360 co. 1 n.5 c.p.c., anche in relazione all’ omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione nella parte in cui la corte territoriale ha motivato la conferma della sentenza del giudice di primo grado affermando (pp. 13-15): Il tribunale riteneva improntato a buona fede il comportamento del [OSCURATO:PERSONA], il quale solo nel 2009 aveva provveduto a ridurre il prezzo del trattamento, non essendo stato provato che in epoca precedente fosse stato riparato il misuratore dei consumi, del quale la stessa Agriexport denunciava il mal funzionamento con la comunicazione del 12.1.2007, cosicché non è dato neppure sapere in quale momento erano stati determinati i consumi effettivi (nella nota del tecnico comunale allegata alla delibera 2009 si parla di verifica dell’ultimo triennio ovvero dal 2006, epoca in cui pacificamente aveva avuto inizio il servizio di trattamento), superando la tariffazione forfettaria adottata dal [OSCURATO:PERSONA] e lamentata dalla società con la richiesta del 2007.

Invero, in tale comunicazione la stessa società Agriexport aveva riconosciuto di non essere in grado di indicare l’ammontare preciso dei conferimenti di reflui ; e che il [OSCURATO:PERSONA] solo nel mese di febbraio 2009 aveva ricevuto la nota tecnica del responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA], nella quale si dava atto che durante gli ultimi tre anni si è potuto verificare l’entità complessiva dei rifiuti entranti nell’impianto di depurazione, riscontrando un notevole afflusso di acque provenienti dall’abitato di Ozieri, notevolmente superiore a quanto previsto nella convenzione stipulata con il Comune suddetto .

Sotto un primo aspetto, sostiene la società ricorrente che la corte territoriale è incorsa nel vizio denunciato ponendo a fondamento della propria decisione un fatto decisivo, che era stato equivocato e che non aveva formato oggetto di discussione tra le parti.

Sottolinea che entrambi i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto che la tariffa da applicarsi o modificarsi fosse ancorata ai consumi di essa società Agriexport e che ciò non sarebbe stato possibile (fino al febbraio 2009) in ragione del fatto che il contatore dei reflui della medesima non sarebbe stato funzionante; mentre dagli atti processuali emerge che: a) i suoi consumi non sono mai stati in contestazione tra le parti ed il loro volume non ha mai concorso (se non in misura infinitesimale) alla determinazione della tariffa; b) il fatto che il suo misuratore non aveva funzionato per un certo periodo non era mai stata circostanza rilevante ai fini del decidere, giacché in discussione era soltanto la tariffa (e non anche i volumi da essa conferiti).Precisa che, oltre al misuratore relativo ai reflui in uscita da Agriexport, vi era un misuratore riferito ai volumi totali di reflui in entrata nel depuratore, compresi quelli dell’intero Comune di Ozieri (SS), cittadina di oltre 10 mila abitanti; che soltanto detto ultimo misuratore era rilevante ai fini della determinazione della tariffa; che pertanto decisivo era l’incerto e/o tardivo monitoraggio dei flussi totali di reflui in entrata nel depuratore del [OSCURATO:PERSONA] (per la stragrande maggioranza provenienti dal Comune di Ozieri).

Inoltre, la società ricorrente segnala che i reflui sono sostanzialmente correlati ai consumi idrici e che statisticamente non si discostano significativamente di anno in anno (con l’unica variabile delle acque piovane che confluiscono ciclicamente nella rete fognaria), ragion per cui il [OSCURATO:PERSONA], applicando nel triennio 2006/2008 una tariffa pressoché doppia a quella definitiva, si sarebbe ingiustificatamente arricchito ai danni suoi e di tutti gli altri utenti che avevano pagato una tariffa doppia rispetto a quanto previsto dallo stesso regolamento, violando quanto previsto dalla postilla in calce al contratto in deroga alla previsione contenuta nell’art. 7.

Il motivo è inammissibile sotto più profili.

In primo luogo, contrariamente a quanto deduce la società ricorrente, nel caso di specie ricorre un caso di doppia conforme, atteso che sono medesime le ragioni di fatto poste a fondamento della sentenza di primo grado e quelle poste a fondamento della sentenza di rigetto dell’appello.

Invero, entrambe le sentenze di merito sottendono: a) la stessa interpretazione della clausola 7 della convenzione e della postilla aggiunta in calce (cioè, l’interpretazione per la quale le parti avevano stabilito un determinato corrispettivo per il servizio reso dal [OSCURATO:PERSONA] e soltanto in via provvisoria avevano convenuto una momentanea riduzione da sottoporre a nuova verifica);b) l’affermazione della inesistenza in capo al consorzio di un obbligo di rinegoziazione della tariffa di conferimento dei reflui; c) l’impossibilità di determinare l’effettiva consistenza del quantitativo dei reflui conferiti a causa del non funzionamento del misuratore di portata; d) l’affermazione della insussistenza di profili di negligenza del [OSCURATO:PERSONA] per non essersi attivato prima della delibera n. 10/2009 (non essendo stato per l’appunto provato che in epoca precedente fosse stato riparato il misuratore dei consumi); e) la correttezza della delibera consortile del 2009 ed il suo carattere non retroattivo.

Donde il ricorrere nel caso di specie della causa di inammissibilità prevista dall’art. 360 quarto comma c.p.c., in base al quale, Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma numeri 1,2, 3 e 4 , con esclusione di quello di cui al numero 5, specie in concreto eccepito.

Al profilo di inammissibilità che precede, di per sé dirimente, si aggiunge il fatto che parte ricorrente non ha attinto la ratio decidendi decisiva, costituita dalla ritenuta insussistenza di un obbligo in capo al [OSCURATO:PERSONA] di applicare retroattivamente la tariffa definitiva, una volta stabilita la variazione; nonché il fatto che parte ricorrente non precisa adeguatamente in quali termini ha sottoposto la questione alla corte territoriale.

Quanto allo specifico aspetto del secondo misuratore, è evidente che la circostanza è presa in considerazione dalla corte di merito al fine di escludere una negligenza del [OSCURATO:PERSONA]: ciò che, peraltro, per il rilievo dell’esclusione di un obbligo contrattuale di applicare il nuovo corrispettivo con la decorrenza invocata, neppure avrebbe potuto dirsi rilevante ai fini dell’individuazione di questa.3.

Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia: violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., con riferimento all’art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - ultrapetizione) nella part e in cui la corte territoriale è entrata nel merito di questioni di fatto, che neppure avevano costituito argomento di discussione tra le parti, quale per l’appunto il malfunzionamento del misuratore installato a valle del suo caseificio e le quantità di reflui da essa conferiti, senza invece occuparsi delle questioni di diritto concernenti l’interpretazione delle clausole liberamente concordate.

Il secondo motivo non è fondato.

Anche a voler prescindere dal rilievo che il motivo non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata (per la quale il malfunzionamento dell’impianto consente di escludere la negligenza del [OSCURATO:PERSONA] nel non essersi attivato prima della delibera 10/2009) - nella specie non sussiste alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c.

Invero, nell’illustrazione del motivo in esame la società ricorrente sostiene in buona sostanzache i giudici di merito - atteso che l’esatta misura dei reflui totali (compresi quelli dell’abitato di Ozieri), confluiti nel depuratore consortile, era stata, oltretutto non colpevolmente, definitivamente stabilita solo nel febbraio 2009, ancorché riferita a tutto il pregresso periodo 2006-2008 - avrebbero dovuto dire se il [OSCURATO:PERSONA] era obbligato o meno, secondo quanto previsto dalla convenzione (art. 7.1., 7.2 e relativa postilla), ad applicare la tariffa definitiva (€ 0,97 mc.) fin dal gennaio 2007 (data della richiesta di Agriexport), in luogo di quella (solo) provvisoriamente stabilita.

Tanto è per l’appunto quanto avvenuto nel caso di specie, nel quale la corte territoriale ha dato una non implausibile interpretazione al testo della convenzione (e in particolare alla clausola n. 7, combinata con la postilla aggiunta in calce), escludendo l’obbligo del [OSCURATO:PERSONA] di applicare retroattivamente la tariffa definitiva, una volta stabilita la variazione, ed affermando che l’adozione di una nuova tariffa nel 2009 non può perciò retroagire alla data della richiesta, non essendo stato previsto in convenzione un obbligo di “modifica” della tariffa già concordata, ma soltanto di procedere a nuova valutazione, senza precisare i parametri cui ricorrere e l’eventuale coercizione nel caso di ritardo .

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.

M. La Corte: -rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida come richiesto in euro 7700 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad oper

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26338/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei qualiè domiciliata per legge -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARIn. 10/2020 depositata il 10/01/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.In data 20 aprile 2005 tra la societa [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Cooperativa ed il [OSCURATO:PERSONA] per la zona di sviluppo [OSCURATO:PERSONA]Ozieri interveniva una convenzione in forza della quale la società conferiva le acque reflue, provenienti dall’attività da essa esercitata, negli impianti di depurazione del [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al corrispettivo, secondo l’art. 7 di detta convenzione, gli scarichi andavano tariffati dal [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di euro 2,49/mc, in base al volume annuale misurato dal contatore, da posizionarsi a cura e spese della ditta prima dell’immissione nella rete consortile, ma, in calce alla convenzione, era aggiunta una postilla che prevedeva in via del tutto provvisoria e comunque sino al mese di luglio 2005 una tariffa di 2 euro al mc di refluo trattato in considerazione della necessità di unperiodo di rodaggio dell’impianto e che in ogni caso le parti, al cessare di detto periodo e comunque entro il suddetto termine, si obbligavano a valutare, confermando o meno, la tariffa stabilita al punto 7. 2.Il Tribunale di Sassari, dapprima, su ricorso del [OSCURATO:PERSONA] per la zona di sviluppo [OSCURATO:PERSONA]Ozieri, emetteva decreto n. 801/2012 con il quale, sulla base delle fatture prodotte, ingiungeva alla società Agriexport il pagamento della somma di euro 214.653,23 in favore del [OSCURATO:PERSONA], a titolo di corrispettivo per il conferimento delle acque reflue negli impianti di depurazione del [OSCURATO:PERSONA]; poi, con sentenza n. 330/2016, rigettando l’opposizione proposta dalla suddetta società (che lamentava che il servizio era stato fornito solo a partire dal 2006 e che in data 12 gennaio 2007 aveva trasmesso al [OSCURATO:PERSONA] richiesta di adeguamento della tariffa, ma il [OSCURATO:PERSONA] soltanto dal 1 gennaio 2009 aveva provveduto alla rimodulazione della tariffa, determinandola in euro 0,97 mc) confermava il decreto ingiuntivo, condannando la società alla rifusione delle spese processuali. Il giudice 3 di primo grado affermava la propria giurisdizione in materia e riteneva la correttezza del procedimento di determinazione della tariffa, posto in essere dal [OSCURATO:PERSONA], atteso che il ritardo doveva essere imputato al cattivo funzionamento del misuratore di portata. La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza n. 10/2020, rigettando l’impugnazione proposta dalla società Agriexport, confermava la sentenza del giudice di primo grado, condannando la società alle spese processuali relative al grado. 3.La società Agriexport ha proposto ricorso avverso la suddetta sentenza della corte territoriale. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre i Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive ragioni. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della motivazione della decisione entro il termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Cooperativa articola in ricorso due motivi. 2. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia: vizio (difetto, contraddittorietà, illogicità) di motivazione ex art. 360 co. 1 n.5 c.p.c., anche in relazione all’ omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione nella parte in cui la corte territoriale ha motivato la conferma della sentenza del giudice di primo grado affermando (pp. 13-15): Il tribunale riteneva improntato a buona fede il comportamento del [OSCURATO:PERSONA], il quale solo nel 2009 aveva provveduto a ridurre il prezzo del trattamento, non essendo stato provato che in epoca precedente fosse stato riparato il misuratore dei consumi, del quale la stessa Agriexport denunciava il mal funzionamento con la comunicazione del 12.1.2007, cosicché non è dato neppure sapere in quale momento erano stati determinati i consumi effettivi (nella nota del tecnico comunale allegata alla delibera 2009 si parla di verifica dell’ultimo triennio ovvero dal 2006, epoca in cui pacificamente aveva avuto inizio il servizio di trattamento), superando la tariffazione forfettaria adottata dal [OSCURATO:PERSONA] e lamentata dalla società con la richiesta del 2007. Invero, in tale comunicazione la stessa società Agriexport aveva riconosciuto di non essere in grado di indicare l’ammontare preciso dei conferimenti di reflui ; e che il [OSCURATO:PERSONA] solo nel mese di febbraio 2009 aveva ricevuto la nota tecnica del responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA], nella quale si dava atto che durante gli ultimi tre anni si è potuto verificare l’entità complessiva dei rifiuti entranti nell’impianto di depurazione, riscontrando un notevole afflusso di acque provenienti dall’abitato di Ozieri, notevolmente superiore a quanto previsto nella convenzione stipulata con il Comune suddetto . Sotto un primo aspetto, sostiene la società ricorrente che la corte territoriale è incorsa nel vizio denunciato ponendo a fondamento della propria decisione un fatto decisivo, che era stato equivocato e che non aveva formato oggetto di discussione tra le parti. Sottolinea che entrambi i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto che la tariffa da applicarsi o modificarsi fosse ancorata ai consumi di essa società Agriexport e che ciò non sarebbe stato possibile (fino al febbraio 2009) in ragione del fatto che il contatore dei reflui della medesima non sarebbe stato funzionante; mentre dagli atti processuali emerge che: a) i suoi consumi non sono mai stati in contestazione tra le parti ed il loro volume non ha mai concorso (se non in misura infinitesimale) alla determinazione della tariffa; b) il fatto che il suo misuratore non aveva funzionato per un certo periodo non era mai stata circostanza rilevante ai fini del decidere, giacché in discussione era soltanto la tariffa (e non anche i volumi da essa conferiti).Precisa che, oltre al misuratore relativo ai reflui in uscita da Agriexport, vi era un misuratore riferito ai volumi totali di reflui in entrata nel depuratore, compresi quelli dell’intero Comune di Ozieri (SS), cittadina di oltre 10 mila abitanti; che soltanto detto ultimo misuratore era rilevante ai fini della determinazione della tariffa; che pertanto decisivo era l’incerto e/o tardivo monitoraggio dei flussi totali di reflui in entrata nel depuratore del [OSCURATO:PERSONA] (per la stragrande maggioranza provenienti dal Comune di Ozieri). Inoltre, la società ricorrente segnala che i reflui sono sostanzialmente correlati ai consumi idrici e che statisticamente non si discostano significativamente di anno in anno (con l’unica variabile delle acque piovane che confluiscono ciclicamente nella rete fognaria), ragion per cui il [OSCURATO:PERSONA], applicando nel triennio 2006/2008 una tariffa pressoché doppia a quella definitiva, si sarebbe ingiustificatamente arricchito ai danni suoi e di tutti gli altri utenti che avevano pagato una tariffa doppia rispetto a quanto previsto dallo stesso regolamento, violando quanto previsto dalla postilla in calce al contratto in deroga alla previsione contenuta nell’art. 7. Il motivo è inammissibile sotto più profili. In primo luogo, contrariamente a quanto deduce la società ricorrente, nel caso di specie ricorre un caso di doppia conforme, atteso che sono medesime le ragioni di fatto poste a fondamento della sentenza di primo grado e quelle poste a fondamento della sentenza di rigetto dell’appello. Invero, entrambe le sentenze di merito sottendono: a) la stessa interpretazione della clausola 7 della convenzione e della postilla aggiunta in calce (cioè, l’interpretazione per la quale le parti avevano stabilito un determinato corrispettivo per il servizio reso dal [OSCURATO:PERSONA] e soltanto in via provvisoria avevano convenuto una momentanea riduzione da sottoporre a nuova verifica);b) l’affermazione della inesistenza in capo al consorzio di un obbligo di rinegoziazione della tariffa di conferimento dei reflui; c) l’impossibilità di determinare l’effettiva consistenza del quantitativo dei reflui conferiti a causa del non funzionamento del misuratore di portata; d) l’affermazione della insussistenza di profili di negligenza del [OSCURATO:PERSONA] per non essersi attivato prima della delibera n. 10/2009 (non essendo stato per l’appunto provato che in epoca precedente fosse stato riparato il misuratore dei consumi); e) la correttezza della delibera consortile del 2009 ed il suo carattere non retroattivo. Donde il ricorrere nel caso di specie della causa di inammissibilità prevista dall’art. 360 quarto comma c.p.c., in base al quale, Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma numeri 1,2, 3 e 4 , con esclusione di quello di cui al numero 5, specie in concreto eccepito. Al profilo di inammissibilità che precede, di per sé dirimente, si aggiunge il fatto che parte ricorrente non ha attinto la ratio decidendi decisiva, costituita dalla ritenuta insussistenza di un obbligo in capo al [OSCURATO:PERSONA] di applicare retroattivamente la tariffa definitiva, una volta stabilita la variazione; nonché il fatto che parte ricorrente non precisa adeguatamente in quali termini ha sottoposto la questione alla corte territoriale. Quanto allo specifico aspetto del secondo misuratore, è evidente che la circostanza è presa in considerazione dalla corte di merito al fine di escludere una negligenza del [OSCURATO:PERSONA]: ciò che, peraltro, per il rilievo dell’esclusione di un obbligo contrattuale di applicare il nuovo corrispettivo con la decorrenza invocata, neppure avrebbe potuto dirsi rilevante ai fini dell’individuazione di questa.3. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia: violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., con riferimento all’art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - ultrapetizione) nella part e in cui la corte territoriale è entrata nel merito di questioni di fatto, che neppure avevano costituito argomento di discussione tra le parti, quale per l’appunto il malfunzionamento del misuratore installato a valle del suo caseificio e le quantità di reflui da essa conferiti, senza invece occuparsi delle questioni di diritto concernenti l’interpretazione delle clausole liberamente concordate. Il secondo motivo non è fondato. Anche a voler prescindere dal rilievo che il motivo non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata (per la quale il malfunzionamento dell’impianto consente di escludere la negligenza del [OSCURATO:PERSONA] nel non essersi attivato prima della delibera 10/2009) - nella specie non sussiste alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c. Invero, nell’illustrazione del motivo in esame la società ricorrente sostiene in buona sostanzache i giudici di merito - atteso che l’esatta misura dei reflui totali (compresi quelli dell’abitato di Ozieri), confluiti nel depuratore consortile, era stata, oltretutto non colpevolmente, definitivamente stabilita solo nel febbraio 2009, ancorché riferita a tutto il pregresso periodo 2006-2008 - avrebbero dovuto dire se il [OSCURATO:PERSONA] era obbligato o meno, secondo quanto previsto dalla convenzione (art. 7.1., 7.2 e relativa postilla), ad applicare la tariffa definitiva (€ 0,97 mc.) fin dal gennaio 2007 (data della richiesta di Agriexport), in luogo di quella (solo) provvisoriamente stabilita. Tanto è per l’appunto quanto avvenuto nel caso di specie, nel quale la corte territoriale ha dato una non implausibile interpretazione al testo della convenzione (e in particolare alla clausola n. 7, combinata con la postilla aggiunta in calce), escludendo l’obbligo del [OSCURATO:PERSONA] di applicare retroattivamente la tariffa definitiva, una volta stabilita la variazione, ed affermando che l’adozione di una nuova tariffa nel 2009 non può perciò retroagire alla data della richiesta, non essendo stato previsto in convenzione un obbligo di “modifica” della tariffa già concordata, ma soltanto di procedere a nuova valutazione, senza precisare i parametri cui ricorrere e l’eventuale coercizione nel caso di ritardo . 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q. M. La Corte: -rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida come richiesto in euro 7700 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad oper
Sentenza Cassazione n. 08833/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris