CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 31167/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ORDINANZA sul ricorso 18145-2U21 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881()02; - intimata- avverso la sentenza n. 63/2020 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 23/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Che: con sentenza 23 dicembre 2020, la Corte d'appello di Trento ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua opposizione riguardante taluni avvisi di addebito (relativi a crediti pretesi da [OSCURATO:PERSONA]) basata sulla eccezione della mancata notifica dei titoli esecutivi e la conseguente domanda di annullamento dell'intero debito, posto in riscossione dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER); la sentenza ora impugnata ha ritenuto l'appello per certi aspetti generico ed inoltre, ha rigettato le censure relative al difetto di motivazione, osservando che in primo grado non era stata effettuata l'istanza di produzione di originali di documenti, ma solo la produzione delle copie delle cartelle; mentre era nuova l'eccezione di carenza della attestazione di autenticità proveniente da pubblico ufficiale delle cartelle e dei presunti referti; quanto al capo relativo alle notifiche, la Corte territoriale ha rilevato che il motivo non era correlato alla motivazione della sentenza di primo grado, basata sull'art. 30, comma 4, d.l. n. 78 del 2010 e sulla piena ritualità della notifica avvenuta con l'invio di una raccomandata a.r., mentre era nuova la deduzione che il plico non fosse giunto direttamente al destinatario; peraltro, sono state considerate irrilevanti le questioni sui contenuti della cartella e nuove quelle sui soggetti abilitati alla notifica. Quanto al disconoscimento, esso era tardivo perché successivo alla prima udienza e comunque inammissibile perché generico e ciò aveva reso del tutto irrilevante l'omessa richiesta di verificazione da parte dei convenuti; infine, è stata ritenuta inammissibile l'eccezione di decadenza dalla potestà di iscrizione a ruolo in quanto la questione era stata assorbita dal punto della decisione di primo grado che aveva rilevato il mancato rispetto dei termini per proporre opposizione agli atti esecutivi; avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ai ha resistito l'[OSCURATO:PERSONA] con controricorso; Ric. 2021 n. 18145 sez. MI - ud. 13-07-2022 -2- ADER non ha svolto attività difensiva; la proposta del relatore è stata comunicata unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza non partecipata; CONSIDERATO che: il ricorrente deduce, con il primo e secondo motivo, rispettivamente, la nullità della sentenza per vizio processuale in relazione al negato ingresso da parte del Tribunale, del tempestivo disconoscimento effettuato dal ricorrente ex art. 214,215 e 216 c.p.c. e violazione degli artt. 24 e 111 della Cost., nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2702 c.c., artt. 214,215 e 216 c.p.c. per il tempestivo ed espresso disconoscimento delle sottoscrizioni sulle cartoline di ricevimento delle cartelle e degli avvisi di addebito, nonché la mancata loro verificazione ad istanza degli enti di riscossione e creditore e la nullità della sentenza per violazione dell'art.112 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine al suddetto tempestivo disconoscimento (terzo motivo); tali motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati, come già affermato da questa Corte dì cassazione in analoga fattispecie (Cass. n. 14991 del 2022); non si configurano le violazioni di legge denunciate, integrate dalla deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicante un problema interpretativo; nel caso di specie, si denuncia piuttosto l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass.5 febbraio 2019, n. 3340); in particolare, ciò in riferimento alla negazione di un rituale né tempestivo disconoscimento di copie degli avvisi di addebito e delle loro relate di notifica con relative sottoscrizioni, non compiuto in modo chiaro, circostanziato né esplicito, idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici (Cass. 17 febbraio 2015, n. 3122; Cass. 2 settembre 2016, n. 17526; Cass. 13 maggio 2021, n. 12794): come congruamente argomentato, in esatta applicazione dei su enunciati principi di diritto (alla pagina 8 par. C.2 ), dalla Corte d'appello; 1,4 Ric. 2021 n. 18145 sez. ML - ud. 13-07-2022 -3- quanto poi alla censura di omessa pronuncia, integrante error in procedendo (Cass. s.u. 22 maggio 2012, n. 8077; Cass. 8 gennaio 2020, n. 134), essa neppure sussiste, avendo invece la Corte territoriale reso una pronuncia di esplicito rigetto dell'istanza di disconoscimento sull'autenticità delle scritture e della sottoscrizione del referto di notifica prodotto in copia dall'[OSCURATO:PERSONA] ed in ordine al mancato procedimento di verificazione; ciò è evidente alla citata pagina 8 della sentenza impugnata, ove si è dato atto della erroneità della tesi sostenuta dall'appellante circa la tempestività (sulla quale il ricorrente nulla deduce) ed idoneità della generica eccezione di non conformità ( in effetti confermata dalla lettura del verbale d'udienza trascritto in parte in ricorso) all'originale delle copie fotografiche prodotte al fine dì escluderne il valore probatorio; ancora, la sentenza ha evidenziato la novità delle questioni relative al disconoscimento della "seconda raccomandata" o alla notifica " a persona diversa dal destinatario" ( pag. 9 sentenza impugnata); pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di C,ass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed Euro 600,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così