CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31163/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 13029/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il primo profilo dell'unico motivo del ricorso, concernente la violazione di legge quanto alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato, risulta, oltre che generico, privo di specificità in quanto si limita a censure già vagliate dalla Corte territoriale (v. in particolare p. 2-3 là dove si dà atto della condotta concretamente posta in essere dal ricorrente al fine di valutare l'entità della violazione); Ritenuto che il secondo profilo dell'unico motivo del ricorso, relativo alla violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta, altresì, aspecifico in quanto non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea l'assenza di alcun elemento valutabile a suo favore (v. p. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso