CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20162/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e sen i e e co usioni de [OSCURATO:PERSONA] la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Letta la nota dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 febbraio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza del detenuto in espiazione pena [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il differimento dell'esecuzione nelle forme della detenzione domiciliare, per motivi di salute. 2. Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazioni degli artt. 47-ter I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. e 147 cod. pen. Sostiene che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto ricavare dalla relazione sanitaria, in atti, la dimostrazione dell'incompatibilità della situazione di salute dell'istante con l'ambiente carcerario. [OSCURATO:PERSONA] 1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che la detenzione domiciliare, al pari delle altre misure alternative alla detenzione, ha come finalità il reinserimento sociale del condannato, mentre il differimento della pena, previsto dall'art. 147, primo comma n. 2, cod. pen., mira soltanto ad evitare che l'esecuzione della pena avvenga in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità. Quando, all'esito di tale valutazione, tenuto conto della natura dell'infermità e di un'eventuale prognosi infausta quoad vitam a breve scadenza, l'espiazione di una pena appaia contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti, ovvero appaia del tutto priva di significato in conseguenza dell'impossibilità di proiettare in un futuro gli effetti della sanzione sul condannato, dovrà trovare applicazione l'istituto del differimento previsto dal codice penale. Se, invece, le condizioni di salute, pur particolarmente gravi, non presentino le suddette caratteristiche di sofferenza o di prognosi infausta, e richiedano i contatti con i presidi sanitari territoriali indicati dall'art. 47-ter, primo comma, lett. c), dell'ordinamento penitenziario, potrà essere disposta la detenzione domiciliare, ai sensi del comma 1-ter del citato art. 47-ter (Sez. 1, n. 5715 del 19/10/1999, Rv. 214419-01). 2 vé2t7) 0 ' Peraltro, in tema di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena, si è stabilito che il giudice che abbia riconosciuto la sussistenza del presupposto dell'incompatibilità con il carcere delle condizioni di salute del detenuto, può disporre la detenzione domiciliare di quest'ultimo in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena, chiesto in via principale, solo ove ritenga che l'esigenza di contenere la sua residua pericolosità con un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute (Sez. 1, n. 21355, del 01/04/2021, Rv. 281225-01; Sez. 1, n. 37062, del 09/04/2018, Rv. 273699-01). Tanto posto sul piano delle garanzie sostanziali, con riguardo alle garanzie procedurali è stato affermato che il giudice il quale, in presenza di dati e documentazione clinica seriamente attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute, deve disporre gli accertamenti medici necessari, nominando ove occorra un perito (Sez. 1, n. 54448 del 29/11/2016, Rv. 269200-01; Sez. 1, n. 39798, del 16/05/2019, Rv. 276948-01). 2. In applicazione dei principi esposti, pienamente condivisibili, deve affermarsi che il ricorso in esame è fondato. Come sostenuto dalla difesa, il Tribunale di sorveglianza di Roma non ha reso piena motivazione in ordine alla compatibilità della situazione di salute del condannato con la detenzione carceraria, perché non ha considerato adeguatamente il peso della relazione sanitaria aggiornata, alla quale pure ha fatto riferimento. In particolare, l'ordinanza, dopo aver riportato che nella relazione sanitaria si segnala che la situazione clinica dell'interessato è «suscettibile di peggioramento improvviso ed imprevedibile», non reca approfondimento argomentativo per spiegare se, in tale situazione, sussista o meno la compatibilità delle condizioni cliniche dell'istante con la detenzione carceraria. Il provvedimento, quindi, non risulta sorretto da congrua motivazione. 3. In conclusione, per le suddette ragioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, che, libero di valutare se sussistano le condizioni per la concessione di quanto richiesto dall'istante, dovrà provvedere a nuovo giudizio rendendo adeguata motivazione. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così d