CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 17599/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11547 d el ruolo generale dell’anno 20 20 proposto da: Agenzia delle Dogane, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - r icorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente Oggetto: accisa energia elettrica –omesso versamento –rimborso - domiciliata in Roma, via XXIV Maggio, n. 43, presso lo studio d e i medesimi difensori; - c ontroricorrente e ricorrente incidentale - per la cassazione della sentenza del la Commissione tributaria regionale dell’Umbria, n. 308/3/2019, d epositata i n data 27 novembre 2019; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 marzo 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo la sospensione del giudizio o in subordine il rigetto; uditi per l’Avvocatura generale dello Stato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per la società l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che l’Agenzia delle dogane aveva emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. un avviso di pagamentoed un atto di contestazione delle sanzioni con i quali erano stati richiesti gli interessi e l’indennità di mora sulle accise e sulle addizionali ed il pagamento delle sanzioni per l’energia elettrica tardivamente versata per gli anni2010-2015 ; era stato, altresì, emesso un atto di diniego parziale del rimborso richiesto per le forniture di energia elettrica in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; avverso le pretese dell’amministrazione doganale nonché l’atto di diniego parziale del rimborso la società aveva proposto distinti ricorsi;la Commissione tributaria provinciale di Perugia avevaparzialmente accolto i ricorsi; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle dogane aveva proposto appello principale e la società appello incidentale; la Commissione tributaria regionale dell’Umbria ha rigettato entrambi gli appelli; L’Agenzia delle Dogane ha quindi proposto ricorso principale per la cassazione della sentenza affidato a due motivi d i ricorso, cui ha resistito la società depositando controricorso contenente ricorso incidentale affidato a tre motivi di censura e illustrato con successiva memoria; la società ha quindi depositato un’istanza con la quale ha chiesto di disporre la sospensione del presente giudizio con riferimento alle controversie relative all'Avviso di pagamento prot. n. 2017/A/13111 dell’11 maggio 2017 e all'Atto di irrogazione sanzioni prot. 2017/9660/RU, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 197, della Legge n. 197/2022; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la sospensione del giudizio e, in subordine, il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale; considerato che: ai sensi dell’art.1, comma 197, legge n. 197/2022, le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata, e, in tal caso, il processo è sospeso; la circostanza che oggetto del giudizio è anche la questione relativa al diniego di rimborso dell’accisa e dell’addizionale versata non consente, come invece richiesto dalla società nell’istanza e in memoria, di pronunciare comunque nel merito della stessa, attesa l’evidente connessione con la questione relativa alla pretesa di pagamento degli interessi e dell’indennità di mora nonché delle sanzioni e la conseguente im possibilità di disporre la sola sospensione del giudizio per le questioni oggetto di domanda di definizione agevolata; P.Q.M. La Corte: dispone la sospensione del giudizio