Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31162/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2026 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];3835/26 OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, sul mancato riconoscimento della parziale incapacità di intendere e di volere, sono manifestamente infondati rispetto alla incensurabile valutazione posta a riguardo della mancanza di correlazione e nesso eziologico con la condotta illecita consapevolmente posta per mantenere i contatti con i familiari o con i vicini; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.Mcura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione elle generalità e degli altri dati identificativi de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2026 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];3835/26 OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, sul mancato riconoscimento della parziale incapacità di intendere e di volere, sono manifestamente infondati rispetto alla incensurabile valutazione posta a riguardo della mancanza di correlazione e nesso eziologico con la condotta illecita consapevolmente posta per mantenere i contatti con i familiari o con i vicini; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.Mcura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione elle generalità e degli altri dati identificativi de
Sentenza Cassazione n. 31162/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris