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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 12599/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 3ANANI AZZEDDINE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salermo indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio.

L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al diniego dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen e delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente ha riproposto le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata.

E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).

3. I giudici di merito hanno invero reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 01; Sez. 7 -, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01).

Nella specie, la Corte territoriale ha sottolineato che l'imputato era stato colto alla guida delle medesima autovettura, privo di patente d guida, dopo appena 4 mesi; segnalando l'esistenza di due precedenti specifici ( nel 2011 e nel 2013), in stato di alterazione da alcool.

Si tratta di motivazione congrua e non illogica, attinente alla peculiare pervicacia dell'imputato nel perseverare nella condotta illecita.

Quanto alla concessione delle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha sottolineato i ,tnumerosi precedenti penali dell'imputato per stupefacenti, rapina, furto, ricettazione.

Va inoltre rammentato che, dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato, ma deve essere apprezzata l'esistenza di elementi positivi rilevanti per la concessione del beneficio, ( Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610).

E, in proposito, la Corte territoriale ha rimarcato l'assenza di segnali di resipiscenza e la persistenza della condotta criminale.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 3ANANI AZZEDDINE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salermo indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al diniego dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen e delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente ha riproposto le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata. E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). 3. I giudici di merito hanno invero reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 01; Sez. 7 -, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01). Nella specie, la Corte territoriale ha sottolineato che l'imputato era stato colto alla guida delle medesima autovettura, privo di patente d guida, dopo appena 4 mesi; segnalando l'esistenza di due precedenti specifici ( nel 2011 e nel 2013), in stato di alterazione da alcool. Si tratta di motivazione congrua e non illogica, attinente alla peculiare pervicacia dell'imputato nel perseverare nella condotta illecita. Quanto alla concessione delle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha sottolineato i ,tnumerosi precedenti penali dell'imputato per stupefacenti, rapina, furto, ricettazione. Va inoltre rammentato che, dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato, ma deve essere apprezzata l'esistenza di elementi positivi rilevanti per la concessione del beneficio, ( Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610). E, in proposito, la Corte territoriale ha rimarcato l'assenza di segnali di resipiscenza e la persistenza della condotta criminale. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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