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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 17026/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 7931/2018 in data 07/01/2021 della Corte di appello di Milano, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letti i motivi nuovi presentati dalla difesa con atto in data 09/03/2022; preso atto della richiesta del difensore del ricorrente di trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita la discussione del difensore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso dello Zannpaglione, con conferma delle statuizioni civili e liquidazione delle spese processuali sostenute nel grado da liquidarsi in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge; udita la discussione del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], comparsa in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza in data 22/03/2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni due di reclusione ed euro 6.000 di multa oltre al risarcimento danni a favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] liquidati in capitali 46.000 euro per il reato di riciclaggio.

L'Accusa contesta allo Zampaglione di aver ricevuto, mediante bonifici bancari su conti correnti a sè riferibili, 44.000 euro provenienti dal conto corrente estero n. 40020451903 intestato alla [OSCURATO:PERSONA]. di [OSCURATO:PERSONA], di aver trasferito 30.000 euro dal conto corrente intestato alla sua società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al conto corrente della [OSCURATO:SOCIETA]. riferibile al Colucci e di aver inoltre compiuto altre operazioni sui suddetti conti correnti a sé riferibili, in modo tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di tali somme, derivanti dai reati di bancarotta della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., commessi dal Colucci distraendo somme di denaro sui conti esteri riferibili alla [OSCURATO:PERSONA]. di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare quanto segue.

Primo motivo: violazione di legge, per non avere la sentenza impugnata osservato e/o per aver erroneamente applicato l'art. 648-bis cod. pen. con riferimento all'individuazione dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato.

Secondo motivo: violazione di legge, per non avere la sentenza impugnata motivato e per non aver osservato e/o per aver erroneamente applicato l'art. 648- bis cod. pen. con riferimento alla commissione del reato presupposto.

Con i motivi nuovi il ricorrente ha denunciato l'errata applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192, 533, 530 cod. proc. pen., integrando le motivazioni a sostegno delle censure contenute nel ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo.Va premesso che si è in presenza di c.d.

"doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate con il primo motivo finiscono infatti per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale.

Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale.

Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito.

Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come, con la censura svolta, il ricorrente contesti, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa - ma non consentita - ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione.

3. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo.

Al riguardo, va osservato, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità che, in tema di riciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza, in mancanza imponendosi l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609-02)

4. Va infine rilevato come la dichiarata inammissibilità dei motivi del ricorso principale cui si si ricolleghino i motivi aggiunti, idonei, in astratto, a colmarne i difetti, travolge anche questi ultimi, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile (cfr., Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387; Sez. 2, n. 6897 del 28/01/2022, Lonnolino, non mass.).

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel presente grado di giudizio, spese che si liquidano in euro 3.510,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente procedimento dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che liquida in euro 3.510,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 06/04/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 7931/2018 in data 07/01/2021 della Corte di appello di Milano, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letti i motivi nuovi presentati dalla difesa con atto in data 09/03/2022; preso atto della richiesta del difensore del ricorrente di trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita la discussione del difensore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso dello Zannpaglione, con conferma delle statuizioni civili e liquidazione delle spese processuali sostenute nel grado da liquidarsi in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge; udita la discussione del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], comparsa in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza in data 22/03/2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni due di reclusione ed euro 6.000 di multa oltre al risarcimento danni a favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] liquidati in capitali 46.000 euro per il reato di riciclaggio. L'Accusa contesta allo Zampaglione di aver ricevuto, mediante bonifici bancari su conti correnti a sè riferibili, 44.000 euro provenienti dal conto corrente estero n. 40020451903 intestato alla [OSCURATO:PERSONA]. di [OSCURATO:PERSONA], di aver trasferito 30.000 euro dal conto corrente intestato alla sua società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al conto corrente della [OSCURATO:SOCIETA]. riferibile al Colucci e di aver inoltre compiuto altre operazioni sui suddetti conti correnti a sé riferibili, in modo tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di tali somme, derivanti dai reati di bancarotta della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., commessi dal Colucci distraendo somme di denaro sui conti esteri riferibili alla [OSCURATO:PERSONA]. di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare quanto segue. Primo motivo: violazione di legge, per non avere la sentenza impugnata osservato e/o per aver erroneamente applicato l'art. 648-bis cod. pen. con riferimento all'individuazione dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato. Secondo motivo: violazione di legge, per non avere la sentenza impugnata motivato e per non aver osservato e/o per aver erroneamente applicato l'art. 648- bis cod. pen. con riferimento alla commissione del reato presupposto. Con i motivi nuovi il ricorrente ha denunciato l'errata applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192, 533, 530 cod. proc. pen., integrando le motivazioni a sostegno delle censure contenute nel ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo.Va premesso che si è in presenza di c.d. "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate con il primo motivo finiscono infatti per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come, con la censura svolta, il ricorrente contesti, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa - ma non consentita - ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione. 3. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo. Al riguardo, va osservato, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità che, in tema di riciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza, in mancanza imponendosi l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609-02) 4. Va infine rilevato come la dichiarata inammissibilità dei motivi del ricorso principale cui si si ricolleghino i motivi aggiunti, idonei, in astratto, a colmarne i difetti, travolge anche questi ultimi, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile (cfr., Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387; Sez. 2, n. 6897 del 28/01/2022, Lonnolino, non mass.). 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel presente grado di giudizio, spese che si liquidano in euro 3.510,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente procedimento dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che liquida in euro 3.510,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 06/04/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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