CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28556/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] S.F.D. (C.U.I. 05QSHU) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di BELLUNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo L\Pth-1 3,-14~ curA Q .£.33,1z5t\ •/; btup st,r-w7F,Aps, (7.,~ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Belluno dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 10-bis D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, per aver fatto ingresso ed essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione della normativa in materia di immigrazione. Il fatto era stato accertato in Belluno il 31 luglio 2018, allorquando in occasione del suo controllo avvenuto all'esito della presentazione spontanea presso la Questura di Belluno, per chiedere asilo politico, l'imputato era stato denunciato per il reato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] di pace riteneva il fatto grave e negava le circostanze attenuanti generiche pur contenendo la pena finale in quella di 1000 euro di ammenda. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia e lamenta la violazione dell'art. 10-bis D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, in ordine al principio di legalità della pena. La norma prevede, invero, la pena minima di 5000 euro di ammenda e il ricorso per cassazione è l'unico mezzo per la correzione della decisione. Essendo stata inflitta la pena in misura inferiore al minimo edittale la sentenza andrebbe annullata. Trattandosi di un adeguamento automatico della sanzione, che non richiede valutazioni discrezionali, può provvedere direttamente la Corte di cassazione ai sensi dell'ad 620, comma 1, lett. I cod. proc. pen. 3. Il ricorso è fondato e la pena inflitta risulta erroneamente determinata. Normativamente invero la sanzione prevista non può essere inferiore a 5000 euro di ammenda con la conseguenza che quella inflitta, nel caso in esame, pari a 1000 euro di ammenda, risulta erroneamente quantificata. Per il principio di legalità della pena deve, dunque, procedersi alla nuova determinazione della pena che, alla luce di quanto indicato in sentenza, trattandosi di un'operazione algebrica può essere compiuta da questa Corte e va computata in 5000 euro di ammenda, minimo edittale, secondo la cornice legalmente stabilita. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio rideterminando la pena in euro 5000 di ammenda. Così deciso in Roma il 15 feb