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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 46762/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il ricorrente censura l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza per avere rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, giustificando la decisione unicamente per l'assenza di una opportunità lavorativa e di un programma di volontariato.

Considerato che il ricorso è inammissibile: - il ricorso è manifestamente infondato e, comunque, contiene considerazioni di merito non consentite in questa sede: l'ordinanza ha il suo nucleo motivazionale nella presa d'atto della mancanza di consapevolezza delle proprie responsabilità da parte del detenuto e della tendenza a minimizzare i problemi di dipendenza dalle sostanze stupefacenti.

Tale atteggiamento, correlato alla consumazione di ben 19 delitti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, ha fatto ritenere al Tribunale che, attesa l'assenza di una piena revisione critica e la permanenza di problematiche relative all'abuso di sostanze stupefacenti, gli spazi di libertà concessi dalla misura richiesta sarebbero eccessivi, con la conseguenza che la misura risulterebbe inidonea a contribuire al reinserimento sociale di Martino e favorirebbe la reiterazione di reati.

Si tratta di motivazione del tutto logica e corrispondente ai dati che il Tribunale aveva a disposizione.

Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore f D Il Presidente E PO A TA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il ricorrente censura l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza per avere rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, giustificando la decisione unicamente per l'assenza di una opportunità lavorativa e di un programma di volontariato. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il ricorso è manifestamente infondato e, comunque, contiene considerazioni di merito non consentite in questa sede: l'ordinanza ha il suo nucleo motivazionale nella presa d'atto della mancanza di consapevolezza delle proprie responsabilità da parte del detenuto e della tendenza a minimizzare i problemi di dipendenza dalle sostanze stupefacenti. Tale atteggiamento, correlato alla consumazione di ben 19 delitti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, ha fatto ritenere al Tribunale che, attesa l'assenza di una piena revisione critica e la permanenza di problematiche relative all'abuso di sostanze stupefacenti, gli spazi di libertà concessi dalla misura richiesta sarebbero eccessivi, con la conseguenza che la misura risulterebbe inidonea a contribuire al reinserimento sociale di Martino e favorirebbe la reiterazione di reati. Si tratta di motivazione del tutto logica e corrispondente ai dati che il Tribunale aveva a disposizione. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore f D Il Presidente E PO A TA
Sentenza Cassazione n. 46762/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris