CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 08949/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso, iscritto al NRG 30166-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto nel suo studio in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA] in Lucina, n. 26; - ricorrente - contro PROCURATORE GENERALE, rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, con domicilio presso l'Ufficio in Roma, via Baiamonti, n. 25; - controricorrente - sul ricorso, iscritto al NRG 30334-2020, proposto da: DELL'ANNA Sergio, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]- tino Maggiulli; - ricorrente - o(A, contro PROCURATORE GENERALE, rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, con domicilio presso l'Ufficio in Roma, via Baiamonti, n. 25; - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Antonietta; CHIMIENTI [OSCURATO:PERSONA]; DELL'ANNA Marco, in proprio e quale legale rappresentante della Soc. Coop. AGRIFLOR a r.I.; - intimati - nonché sul ricorso, iscritto al NRG 31439-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]- cione, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 30, nello studio del dott. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro PROCURATORE GENERALE, rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, con domicilio presso l'Ufficio in Roma, via Baiamonti, n. 25; - controricorrente - e nei confronti di DELL'ANNA Sergio; DELL'ANNA Marco, in proprio e quale legale rap- presentante della Soc. Coop. AGRIFLOR a r.l.; CHIMIENTI [OSCURATO:PERSONA]- letta; - intimati - per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, n. 45/2020 depositata il 26 febbraio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; - 2 - lette, con riguardo al ricorso iscritto al NRG 30166 del 2020, le conclu- sioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte dichiari il ricorso inammissibile; lette, con riguardo al ricorso iscritto al NRG 30334 del 2020, le conclu- sioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte dichiari il ricorso inam- missibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con sentenza n. 45/2020, depositata in segreteria il 26 feb- braio 2020, la Corte dei conti, sezione seconda giurisdizionale centrale di appello, rigettando il gravame di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA]Anna e di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, che li aveva condannati a risarcire, ciascuno, alla Regione Puglia il danno - rispet- tivamente quantificato in euro 119.381,74 oltre accessori, in euro 1.014.997,28 oltre accessori, e in euro 118.727,44 oltre accessori - per l'indebito conseguimento di contributi erogati nell'ambito del Pro- gramma [OSCURATO:PERSONA] - POR 2000/2006. Per quanto qui ancora rileva, la Corte dei conti ha ritenuto inam- missibile il motivo di appello riguardante l'eccezione di difetto di giuri- sdizione del giudice contabile, perché non sollevata in primo grado; e ha in ogni caso disatteso nel merito la censura, giudicando sussistente il potere di cognizione del giudice contabile anche nei confronti dei sog- getti privati percettori di contributi pubblici che avevano disposto delle somme in modo diverso da quello preventivato o, comunque, fru- strando lo scopo perseguito dall'amministrazione. Il giudice contabile d'appello ha poi escluso che la decisione di primo grado sia fondata su ragioni diverse dalla causa petendi dedotta P(/, -3 dalla Procura regionale a sostegno dell'azione di responsabilità per danno erariale. 2. - Per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, la signora [OSCURATO:PERSONA]- mienti ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 novembre 2020, sulla base di un unico motivo. Il ricorso è stato iscritto al NRG 30166 del 2020. 2.1. - Con l'unico motivo la ricorrente denuncia l'illegittimità della sentenza per eccesso di potere giurisdizionale, ex artt. 207 del codice di giustizia contabile, 362 cod. proc. civ. e 111, ottavo comma, Cost.La complessiva doglianza si articola in due profili. La ricorrente censura, in primo luogo, che la Corte dei conti abbia ritenuto inammissibile lo specifico motivo di gravame della sentenza di primo grado, con cui è stato eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, per aver "travisato" il dettato dell'art. 15 del codice di giustizia contabile, atteso che in detta norma e in nessun'altra norma processuale applicabile alla fattispecie sarebbe sancito l'obbligo, per la parte convenuta, di sollevare, nelle difese di primo grado, pena la for- mazione di una sorta di giudicato implicito, il difetto di giurisdizione del giudice dinanzi al quale la stessa è stata citata a comparire. La ricorrente sostiene, inoltre, che non sussisterebbe il presupposto della giurisdizione contabile, perché le somme erogate dalla Regione sarebbero state effettivamente destinate alla realizzazione del pro- gramma imposto dalla P.A. 2.2. - Ha resistito, con controricorso, il Procuratore Generale, rap- presentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti. 2.3. - Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 2.4. - Il Procuratore Generale della Corte di cassazione ha deposi- tato conclusioni scritte, chiedendo che la Corte dichiari il ricorso inam- missibile.3. - Per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, anche il signor [OSCURATO:PERSONA]Anna ha proposto ricorso, con atto notificato il 30 novembre 2020, sulla base di due motivi. Il ricorso è stato iscritto al NRG 30334 del 2020. 3.1. - Con il primo motivo il Dell'Anna denuncia, in relazione agli artt. 360, primo comma, numero 1), 362 e 111, ottavo comma, Cost., violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 193 del codice di giustizia contabile, per avere la sentenza impugnata dichiarato inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione ritualmente proposta in appello con il primo motivo di impugnazione. Il ricorrente ritiene che la rileva- bilità del difetto di giurisdizione trovi puntuale disciplina nell'art. 15 del codice di giustizia contabile, mentre esclude che l'eccezione in argo- mento possa essere sussunta nella fattispecie regolata dall'art. 193 dello stesso codice. Con il secondo motivo il signor Dell'Anna denuncia la nullità della sentenza impugnata per aver dichiarato la giurisdizione dell'autorità giudiziaria contabile. Il ricorrente afferma di essere ben consapevole del fatto che, in astratto, la giurisdizione contabile è configurabile an- che nei confronti dei privati con i quali la P.A. erogante un finanzia- mento instaura un rapporto di servizio, che onera i percettori a desti- nare il contributo alla effettiva realizzazione del programma pubblico. Sostiene tuttavia il ricorrente che l'originaria accusa mossa dalla Pro- cura regionale era quella di aver attestato ovvero ricevuto fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e, dunque, mai poste in essere. Ad avviso del ricorrente, non sussisterebbe il presupposto della giuri- sdizione contabile, perché le somme erogate dalla Regione sarebbero state effettivamente destinate alla realizzazione del programma. La giurisdizione contabile - si sostiene - non poteva sussistere perché, nella fattispecie, nessuna distrazione di somme dal programma di in- tervento sarebbe stata compiuta. ò,, -5 3.2. - Al ricorso proposto dal signor Dell'Anna ha resistito, con con- troricorso, il Procuratore Generale, rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti. 3.3. - Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 3.4. - Il Procuratore Generale della Corte di cassazione ha deposi- tato conclusioni scritte, chiedendo che la Corte dichiari il ricorso inam- missibile. 3.5. - [OSCURATO:PERSONA]Anna ha depositato una memoria illustrativa in pros- simità della camera di consiglio. 4. - Un separato ricorso (poi iscritto al NRG 31439 del 2020) av- verso la medesima sentenza della Corte dei conti è stato proposto, con atto notificato il 30 novembre 2020, dalla signora [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. - Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si articola su tre motivi. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione agli artt. 360, primo comma, numero 1), 362 e 111, ottavo comma, Cost., vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 193 del codice di giustizia contabile nonché violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost. in re- lazione all'art. 111 Cost. ed eccesso di potere giurisdizionale in rela- zione all'art. 83, comma 3, del codice di giustizia contabile, per avere la sentenza impugnata dichiarato inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione ritualmente proposta in appello con il primo motivo di im- pugnazione, e ciò sull'erroneo presupposto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe do- vuto sollevare l'eccezione, a pena di decadenza, nel primo grado di giudizio. La ricorrente ritiene che la rilevabilità del difetto di giurisdi- zione trovi puntuale disciplina nell'art. 15 del codice di giustizia conta- bile, mentre esclude che l'eccezione in argomento possa essere sus- sunta nella fattispecie regolata dall'art. 193 dello stesso codice. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia il difetto di giurisdi- zione del giudice contabile e l'eccesso di potere giurisdizionale in rela- - 6 zione all'art. 83, comma 3, del codice di giustizia contabile, prospet- tando, ai sensi degli artt. 111, ottavo comma, Cost., 360, primo comma, n. 1, e 362 cod. proc. civ., violazione e omessa applicazione dell'art. 2 della legge n. 2248 del 1865, all. E, in relazione all'art. 103, secondo comma, Cost. e all'art. 1 della legge n. 20 del 1994, dell'art. 1, comma 1, del codice di giustizia contabile e dell'art. 112 cod. proc. civ. Con esso ci si duole che la Corte dei conti abbia respinto nel merito il motivo di appello sul difetto di giurisdizione nonostante la prova della immutazione della causa petendi operata in sentenza dal giudice di primo grado con implicito riconoscimento dell'assenza del danno era- riale. Sostiene la ricorrente che l'originaria accusa mossa nei suoi con- fronti dalla Procura regionale era quella di aver percepito contributi pubblici senza eseguire le opere finanziate. Ad avviso della ricorrente, non sussisterebbe il presupposto della giurisdizione contabile, perché le somme erogate dalla Regione sarebbero state effettivamente desti- nate alla realizzazione del programma. La giurisdizione contabile - si sostiene - non poteva sussistere perché, nella fattispecie, nessuna di- strazione di somme dal programma di intervento sarebbe stata com- piuta. La convenuta sarebbe stata condannata per aver eseguito le opere finanziate mediante allegazione di fatture "soggettivamente false", e quindi per una accusa mai formalizzata dal pubblico ministero né in sede contabile né in sede penale. Il terzo motivo denuncia l'eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento della Corte dei conti nell'alveo della giurisdizione pe- nale, tenuto conto dell'art. 83, comma 3, del codice di giustizia conta- bile, in relazione agli artt. 111, ottavo comma, Cost., 360, primo comma, n. 1, e 362 cod. proc. civ. Vi sarebbe stata, ad avviso della ricorrente, una invasione nel campo degli accertamenti riservati al giu- dice penale in materia di reati tributari. La ricorrente deduce che nella fattispecie la Procura regionale della Corte dei conti aveva contestato alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di aver partecipato con dolo ad un sodalizio crimi- noso finalizzato alla truffa ai danni della Regione Puglia e di aver per- cepito in tale veste contributi pubblici del POR 2000/2006 senza ese- guire le opere finanziate mediante utilizzo di fatture oggettivamente false per operazioni commerciali inesistenti. Tale contestazione era conforme alle imputazioni mosse in sede penale alla signora [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento estinto per intervenuta prescrizione. La ricorrente so- stiene di essere stata condannata per un fatto diverso, ossia per aver utilizzato fatture soggettivamente false. Attraverso tale immutazione della causa petendi, la Corte dei conti avrebbe sconfinato nella sfera del giudice penale, condannando la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] per un fatto reato di natura tributaria mai avveratosi, mai contestato dal giudice naturale e mai oggetto di accertamenti in qualsivoglia sede amministrativa o giu- risdizionale. 4.2. - Vi è controricorso del Procuratore Generale della Corte dei conti. 4.3. - Avviato anche questo ricorso alla trattazione camerale, la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria illustrativa in prossimità dell'adu- nanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Preliminarmente, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] (RGN 30166 del 2020), di [OSCURATO:PERSONA]Anna (RGN 30334 del 2020) e di Anto- nietta [OSCURATO:PERSONA] (RGN 31439 del 2020) devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., essendo stati proposti contro la stessa sen- tenza della Corte dei conti. 2. - [OSCURATO:PERSONA] osserva che, pronunciando in grado di appello, la Corte dei conti ha rilevato l'esistenza di due ragioni conducenti, en- trambe, alla reiezione della eccezione di difetto di giurisdizione dedotta dagli appellanti con l'atto di gravame: l'inammissibilità per motivi di rito; l'infondatezza per ragioni di merito. 3. - I ricorsi attingono l'una e l'altra ratio decidendi. -8 4. - La prima censura prospettata dai ricorrenti sarebbe ammissi- bile e fondata. 4.1. - Invero, la Corte dei conti, per dire inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile sollevata con l'atto di appello, ha rilevato che, poiché nel precedente grado di giudizio il pro- filo della giurisdizione non era stato oggetto di doglianza da parte dei convenuti, la relativa deduzione con l'atto di impugnazione integrava una eccezione nuova, come tale inidonea ad innescare uno specifico approfondimento. A questa conclusione la Corte dei conti è giunta dopo aver osservato che, se da un lato l'art. 15 del codice di giustizia conta- bile prevede che nei giudizi di impugnazione il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdi- zione, tuttavia l'operatività di tale regime deve essere coordinata con la previsione dell'art. 193 dello stesso codice, il quale non consente che nel giudizio di appello possano essere proposte nuove domande o nuove eccezioni. 4.2. - Tanto premesso, allo scrutinio della censura non sarebbe di ostacolo la deduzione del controricorrente, secondo cui l'interposto ri- corso per cassazione - mirando a denunciare l'errata applicazione di un istituto processuale - riguarderebbe soltanto il modo di esercizio della giurisdizione speciale, senza inerire all'essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, su cui soltanto è consen- tito il sindacato della Corte regolatrice. Va considerato, al riguardo, che spetta alle Sezioni Unite non sol- tanto il giudizio vertente sulla interpretazione della norma attributiva della giurisdizione, ma anche il sindacato sull'applicazione delle dispo- sizioni che regolano la deducibilità ed il rilievo del difetto di giurisdi- zione (Cass., Sez. Un., 23 novembre 2012, n. 20727; Cass., Sez. Un., 9 marzo 2015, n. 4682; Cass., Sez. Un., 20 ottobre 2016, n. 21260). Infatti, il motivo inerente alla giurisdizione rappresenta uno strumento che consente alla Corte di cassazione anche di valutare i profili obiettivi di violazione delle complesse regole dinamiche processuali in ordine al formarsi del giudicato relativamente alle questioni di giurisdizione (Cass., Sez. Un., 22 marzo 2019, n. 8225; Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2022, n. 1599). Sicché, è da intendere proposto per motivi inerenti alla giurisdi- zione, in base agli artt. 111, ultimo comma, Cost., 362 cod. proc. civ. e 207 del codice di giustizia contabile, ed è perciò ammissibile, il ricorso per cassazione contro la decisione della Corte dei conti con cui è stato ritenuto precluso l'esame della questione di giurisdizione non sollevata in primo grado dai convenuti, ma dedotta per la prima volta con l'atto di appello. 4.3. - L'articolata doglianza sarebbe anche fondata. L'art. 15 del codice di giustizia contabile prevede che il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio e che, nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione. L'art. 15 del codice di giustizia contabile reca una norma allineata al significato che l'art. 37 cod. proc. civ. ha assunto nel diritto vivente a seguito degli interventi delle Sezioni Unite (v., in particolare, Cass., Sez. Un., 9 ottobre 2008, n. 24883), significato recepito anche nella disciplina dettata per il difetto di giurisdizione dal codice del processo amministrativo con l'art. 9. In sostanza, si prevede che il difetto di giurisdizione del giudice con- tabile è rilevabile in primo grado anche d'ufficio e che, nel successivo giudizio di impugnazione, esso è rilevabile se la relativa questione è proposta con l'impugnazione principale o incidentale, con un motivo specifico. E' ben possibile, pertanto, per la parte interporre appello avverso la sentenza della Sezione territoriale della Corte dei conti, contestando il - 10 - difetto di giurisdizione del giudice contabile e facendo valere detto vizio con apposito motivo di gravame avverso la implicita affermazione della giurisdizione della Corte dei conti contenuta nella sentenza resa sul merito della domanda introdotta dalla Procura regionale contabile. La sentenza di primo grado della Corte dei conti può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione. Il citato art. 15 non condiziona l'esercizio di questo potere processuale all'avere, la parte convenuta, sollevato, nelle difese di primo grado, il difetto di giurisdizione del giu- dice contabile dinanzi al quale è stata citata a comparire. Non entra in gioco l'art. 193 del codice di giustizia contabile, a te- nore del quale nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande né nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio. Tale dispo- sizione, infatti, disciplina il regime (delle domande e delle) eccezioni non rilevabili d'ufficio, laddove il difetto di giurisdizione appartiene, per espressa previsione, al novero delle eccezioni rilevabili d'ufficio. 5. - La fondatezza dell'esaminata censura non conduce, tuttavia, all'accoglimento dei ricorsi, perché la sentenza impugnata corretta- mente ha ritenuto sussistente la giurisdizione contabile, e questa sta- tuizione resiste al motivo sollevato dai ricorrenti. 5.1. - La sentenza della Corte dei conti ha affermato che ricorrono i presupposti per evocare in giudizio ciascuno dei convenuti dinanzi alla Corte dei conti perché il percettore del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo per- seguito dall'ente pubblico. Così decidendo, la sentenza impugnata ha fatto applicazione del principio secondo cui è configurabile un rapporto di servizio tra la pub- blica amministrazione, erogatrice di contributo, e il soggetto privato che, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione del finanziamento o disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall'ammini- strazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate, con conseguente radicamento della giurisdizione della Corte dei conti sul danno erariale (Cass., Sez. Un., 22 novembre 2019, n. 30526; Cass., Sez. Un., 6 marzo 2020, n. 6461; Cass., Sez. Un., 24 gennaio 2022, n. 1994). Questa statuizione non è idoneamente censurata dai ricorrenti. Nei ricorsi della signora Chimienti e del signor Dell'Anna si rimpro- vera infatti alla sentenza impugnata di avere "letteralmente sovvertito l'impianto accusatorio": mentre l'accusa era di aver attestato ovvero ricevuto fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e, dunque, mai poste in essere, la fonte della responsabilità contabile sarebbe stata individuata nella ritenuta sussistenza di operazioni (non oggetti- vamente, ma) soggettivamente inesistenti, giacché le opere ammesse a finanziamento sarebbero state effettivamente ed integralmente ese- guite, ma da soggetti ed in tempi diversi da quelli dichiarati. Nel ricorso della signora [OSCURATO:PERSONA] si addebita alla sentenza della Corte dei conti di non avere declinato la giurisdizione nonostante l'assenza del danno erariale "stante la completa esecuzione delle opere e la perfetta corri- spondenza tra i progetti finanziati e quelli realizzati dalla ditta [OSCURATO:PERSONA]". In tutti i ricorsi si sostiene inoltre che vi sarebbe la carenza di giurisdizione della Corte dei conti perché nessun danno era- riale sarebbe ipotizzabile una volta che le risorse pubbliche sono state comunque destinate allo scopo per il quale erano state erogate. Tali censure non colgono nel segno. A prescindere dal rilievo che la sentenza impugnata non ha affatto escluso lo scostamento dagli impegni contemplati nei provvedimenti di finanziamento, avendo anzi sottolineato che ove i costi ammessi a fi- nanziamento siano rendicontati facendo riferimento ad operazioni com- merciali inesistenti o attraverso sovrafatturazioni di interventi meno - 12 - onerosi, lo scopo del finanziamento risulta irrimediabilmente compro- messo e, dunque, che il fatto che gli interventi strutturali siano stati effettuati è sostanzialmente neutro se la consistenza economica dell'operazione sia risultata disallineata rispetto al piano approvato e poi rendicontato; a prescindere da ciò, è assorbente rilevare che le censure si risolvono in una prospettazione di tipici erro res in iudicando. Tali sono quelli con cui si deduce che la sentenza impugnata avrebbe stravolto l'impianto accusatorio e che la giurisdizione non po- teva dirsi sussistente perché in realtà nessuna distrazione di somme dal programma di intervento sarebbe stata compiuta. Ad incardinare la giurisdizione della Corte dei conti è necessaria e sufficiente l'allegazione di una fattispecie oggettivamente riconducibile allo schema del rapporto di servizio con la P.A. del suo preteso autore a seguito e per effetto dei finanziamenti percepiti in vista della realiz- zazione di uno scopo o un programma di pubblico interesse, mentre afferisce al merito dell'azione di responsabilità per danno erariale ogni problema attinente alla effettiva esistenza di una distrazione di tali somme. La censura con cui si contesta il presupposto della giurisdizione contabile sul rilievo che le somme erogate dalla Regione sarebbero state effettivamente destinate alla realizzazione dei pubblici programmi e non da essi distolte, pone in realtà un problema di merito: se sussista in concreto il danno erariale allorché le opere ammesse a finanziamento siano state realizzate, ma mediante allegazione di fatture soggettiva- mente false. Sennonché la questione della concreta esistenza del danno erariale esula dall'ambito del sindacato delle Sezioni Unite, costante essendo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice nel senso che il sindacato sulle decisioni della Corte dei Conti è limitato alle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione e non si estende ad asserite viola- - 13 - zioni di legge, sostanziale o processuale, concernenti il modo di eser- cizio della giurisdizione speciale (Cass., Sez. Un., 26 ottobre 2021, n. 30112; Cass., Sez. Un., 10 novembre 2021, n. 33000). La fondatezza dell'addebito, in altri termini, è irrilevante ai fini della giurisdizione, attenendo il relativo accertamento al merito (Cass., Sez. Un., 24 gennaio 2022, n. 1994, cit.). La censura articolata con i ricorsi finisce con il riguardare - come esattamente puntualizzato dal Pubblico Ministero - una questione di, asseritamente inesatta, ricognizione della fattispecie concreta, risol- vendosi in una, inammissibile, richiesta di revisione di quanto il giudice contabile ha accertato con una modalità inquadrabile nello ius di cere. Ne consegue che è inammissibile la censura con la quale, in rela- zione ad una sentenza del giudice contabile che abbia riconosciuto la responsabilità per danno erariale per indebito conseguimento di con- tributi pubblici erogati dalla Regione, si deduca che non vi sarebbe stato alcuno sviamento dei fondi ricevuti dal programma sul rilievo che le opere ammesse a finanziamento sarebbero state realizzate, sia pure mediante allegazione di fatture soggettivamente false, atteso che una tale doglianza attiene, non al rispetto dei limiti esterni della giurisdi- zione della Corte dei conti, ma al modo di esercizio delle funzioni giu- risdizionali attribuite a detto giudice, essendo inerente all'applicazione delle norme riguardanti la fondatezza della pretesa risarcitoria avan- zata nell'ambito di tale giudizio e, quindi, di norme la cui violazione o falsa applicazione non può essere sindacata dinanzi alla Corte di cas- sazione. Pertanto, non è configurabile il denunciato difetto di giurisdizione della Corte dei conti. 6. - Del pari, è inammissibile il terzo motivo del ricorso della si- gnora [OSCURATO:PERSONA], con il quale ci si duole che la sentenza impugnata, nel ritenere integrata la fattispecie delle fatture soggettivamente false, avrebbe sconfinato nel campo della giurisdizione penale. - 14 - La censura muove da un inesatto presupposto, ossia dal rilievo che la condanna della signora [OSCURATO:PERSONA] in sede di responsabilità amministra- tiva riposi su "un fatto/reato tributario (utilizzo di fatture 'soggettiva- mente false')". In realtà, dalla sentenza impugnata risulta che i pagamenti di fat- ture per lavori alla [OSCURATO:SOCIETA] ed alla azienda agricola della signora [OSCURATO:PERSONA] "sono stati eseguiti con assegni poi versati sul conto intestato a Dell'[OSCURATO:PERSONA]" e che tali obiettivi riscontri "evidenziano che gli investimenti, seppur realizzati, non sono frutto dell'impiego in- tegrale della provvista finanziaria erogata dalla Regione Puglia". Ri- sulta, ancora, che la fonte della responsabilità amministrativa è stata ravvisata in "questa asimmetria tra costo rendicontato ed i costi effet- tivamente sostenuti", che "integra una condotta incompatibile con il regime del finanziamento pubblico". Ma, a prescindere da ciò, è decisivo considerare che l'eccesso di potere denunciabile con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdi- zione (che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giu- risdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità am- ministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giuri- sdizionale) o di difetto relativo di giurisdizione (riscontrabile quando detto giudice abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici) (Cass., Sez. Un., 13 maggio 2020, n. 8848; Cass., Sez. Un., 19 aprile 2021, n. 10245; Cass., Sez. Un., 30 novembre 2021, n. 37552); e poiché la nozione di eccesso di potere giurisdizionale non ammette letture estensive, neanche limitatamente ai casi di sentenze abnormi, anomale ovvero caratterizzate da uno stra- volgimento radicale delle norme di riferimento, il relativo vizio non è - 15 - configurabile in relazione a denunciate violazioni di legge sostanziale o processuale riguardanti il modo di esercizio della giurisdizione speciale (Cass., Sez. Un., 4 febbraio 2021, n. 2605). Nella specie non è configurabile il denunciato eccesso da sconfina- mento, giacché, in tema di responsabilità erariale, la giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale (Cass., Sez. Un., 28 novembre 2013, n. 26582). La circostanza che l'utilizzo di fatture soggettivamente false possa integrare gli estremi di un reato, in particolare di un reato tributario, non esclude che tale condotta, ancorché mai contestata in un procedi- mento penale, possa essere accertata dalla Corte dei conti, giudice na- turale della contabilità pubblica, nell'ambito di un giudizio di responsa- bilità per danno erariale per indebito conseguimento di contributi pub- blici; appartenendo poi al merito, e quindi ai limiti interni della giuri- sdizione del giudice speciale, stabilire se la responsabilità amministra- tiva possa essere desunta dal disallineamento della consistenza econo- mica dell'intera operazione rispetto al piano approvato e poi rendicon- tato. 7. - I ricorsi sono, pertanto, inammissibili. Infatti, sebbene abbia errato nel ritenere preclusa l'eccezione di di- fetto di giurisdizione, nondimeno correttamente la Corte dei conti ha poi affermato, con una decisione immune dal denunciato vizio di ec- cesso di potere giurisdizionale, di essere fornita della competenza giu- risdizionale a conoscere della domanda di responsabilità per danno era- riale introdotta dalla Procura regionale contabile. 8. - Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la posizione di parte solo in senso formale del Procuratore generale della Corte dei conti. Il Procuratore generale, infatti, così come non può sostenere l'onere delle spese processuali nel caso di sua soccombenza, al pari di - 16 - ogni altro ufficio del pubblico ministero, non può essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese quando, come nella specie, soccombenti risultino i suoi contraddittori. 9. - Poiché i ricorsi sono stati proposti successivamente al 30 gen- naio 2013 e sono, tutti, dichiarati inammissibili, ricorrono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte di ciascun ricorrente, dell'ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impu- gnazione, se dovuto. P.Q.M. riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in- serito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 2