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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00812/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 19/03/2025 della Corte di cassazione di Roma, udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; sentito l'[OSCURATO:PERSONA], del Foro di Latina, che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 17845 del 19 marzo 2025 la Seconda Sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza con cui il 10 ottobre 2024 la Corte di assise di appello di Roma ha confermato la sentenza della Corte di assise di Latina che lo ha condannato per i reati ex artt. 629, comma 2, in relazione all'art. 628 comma 3, n. 3-quinquies, cod. pen., artt. 582, 585 in relaz. all'art. 576, comma 1, n. 1, cod. pen., artt. 56, 393 cod. pen.).

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede che la Corte di cassazione corregga — con quel che ne consegue — l'errore di fatto consistente: a) nell'escludere (qualificandolo come mero mediatore, figura che si limita a mettere in contatto le parti) che [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto un ruolo nel rapporto di credito che l'[OSCURATO:PERSONA] vantava nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. nonostante che egli abbia agito come procacciatore di affari (figura che percepisce una provvigione dal proponente il contrasto), come risulta dalle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rese nel dibattimento davanti alla Corte di assise e r specificamente indicate nel secondo motivo di ricorso (p. 6-8) davanti alla Corte di cassazione; b) nel non vagliare il terzo motivo di ricorso che adduceva elementi di prova (sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA] e deposizione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], specificamente indicate a p. 10 del ricorso) relative al momento in cui [OSCURATO:PERSONA] consegnò 300 euro ad [OSCURATO:PERSONA] (p. 5 del ricorso in esame), non coincidente con quello in cui [OSCURATO:PERSONA] lo colpì procurandogli lesioni personali, ma con un momento successivo (sicché, venendo meno l'aggravante ex art. 576, comma 1, cod. pen. il reato ex art. 582 cod. pen. sarebbe perseguibile a querela). [OSCURATO:PERSONA]

1. L'errore di fatto che conduce ex art. 625-bis cod. proc. pen. all'annullamento di un provvedimento della Corte di cassazione è solo quello costituito da sviste o errori di percezione nei quali la Corte sia incorsa nel leggere gli atti del giudizio di. legittimità.

Pertanto, non rilevano errori valutativi o di giudizio e l'errore di fatto censurabile ex art. 625-bis cod. proc. pen. deve consistere in una inesatta percezione di dati direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di legittimità, tale da supporre la esistenza di un fatto la cui realtà è incontrastabilmente esclusa o l'inesistenza di un fatto la cui realtà è invece certa.

In entrambi i casi, il fatto deve avere costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata, cioè l'errore deve essere consistito nella fallace supposizione (nei termini di una "invenzione" o di una "omissione") di un fatto realmente influente sull'esito del processo, effettivamente incidente sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità.

Inoltre, la inesatta percezione dei dati processuali deve avere prodotto una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l'errore di fatto (Sez.

U, n.16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221284; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Rv. 271145; Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Rv. 259503).2.

Deve, anzitutto, rilevarsi che i motivi del ricorso presentato davanti alla Seconda Sezione penale di questa Corte non sono stati allegati al ricorso in esame, che risulterebbe già per questo inammissibile in quanto aspecifico. 3.

In ogni caso, nella fattispecie non risulta che sia stata omessa la valutazione del motivo di ricorso attinente al ruolo di procacciatore d'affari della vittima e di quello relativo all'asserita assenza del nesso teleologico del reato di lesioni rispetto all'estorsione.

Infatti, nella motivazione della sentenza viene espressamente osservato che «I Giudici del merito hanno chiarito, con motivazione adeguata e conforme a principi di diritto (...), che il [OSCURATO:PERSONA] era completamente estraneo al rapporto di credito che [OSCURATO:PERSONA] vantava nei confronti della MKG, tenuto conto che la vittima non era socio di tale società e non rivestiva alcun incarico in essa, né aveva in corso alcun rapporto di subordinazione o para-subordinazione con la medesima società. [OSCURATO:PERSONA], infatti, era un collaboratore esterno di altra società - la PFM System - che nulla doveva all'[OSCURATO:PERSONA], avendo in questa vicenda svolto unicamente la funzione di messa in contatto, previa antecedente istruttoria di fattibilità, tra il committente dei lavori e la MKG.

I motivi per i quali [OSCURATO:PERSONA] ha agito con estrema violenza nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] sono - sempre come evidenziato dai Giudici di merito - legati al fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] accusava il [OSCURATO:PERSONA] di avergli presentato i Pizzoli, presentazione che naturalmente non poteva consentire ad [OSCURATO:PERSONA] neanche in astratto di agire in giudizio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (...). [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato in tutta questa vicenda di essere ben consapevole di questo fatto, tanto che, anche quando subito dopo aver rilasciato il [OSCURATO:PERSONA] e subito dopo aver subito la perquisizione da parte della polizia, aveva ancora minacciato il [OSCURATO:PERSONA] chiedendogli non già di pagare lui quanto ad esso spettante ma di intervenire sui Pizzoli affinché questi ultimi provvedessero al pagamento», sicché [OSCURATO:PERSONA] ha «approfittato della situazione di soggezione/sottomissione nella quale aveva ridotto [OSCURATO:PERSONA] per estorcere a quest'ultimo una somma di denaro», così da «escludere sia dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo la possibilità di ricondurre l'azione dell'odierno ricorrente nell'alveo delle condotte indicate nell'art. 393 cod. pen.».

Inoltre, viene considerato che, per un verso, le lesioni seguirono la prima dazione di euro 300 ma anche che, per altro verso, 05£1 esse precedettero la seconda dazione di euro 1.300, così fondando l'aggravante del nesso teleologico riconosciuto in sentenza.

Infatti, specificamente nella sentenza della Corte si osserva (p. 49 che «i Giudici di merito hanno ben chiarito come la seconda dazione di denaro dal [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA] si inquadra comunque in un generale contesto di violenze e di minacce protrattosi per l'intera giornata e da ciò non può che derivarne l'irrilevanza del momento temporale della dazione (...) nel caso in esame ci si trova in presenza di un contesto di natura estorsiva con la conseguenza che per la configurabilità del reato è sufficiente che la dazione (nel caso di specie di denaro) sia consequenzialmente legata alle violenze o alle minacce non essendo, invece, richiesta una contestualità temporale tra la pregressa azione violenta o minacciosa e la dazione del denaro».

4. In definitiva, con il ricorso in esame si ripropongono questioni sulle quali la precedente sentenza della Corte di cassazione si è già compiutamente pronunciata, senza che si possa configurare l'errore di percezione dedotto.

Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 19/03/2025 della Corte di cassazione di Roma, udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; sentito l'[OSCURATO:PERSONA], del Foro di Latina, che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 17845 del 19 marzo 2025 la Seconda Sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza con cui il 10 ottobre 2024 la Corte di assise di appello di Roma ha confermato la sentenza della Corte di assise di Latina che lo ha condannato per i reati ex artt. 629, comma 2, in relazione all'art. 628 comma 3, n. 3-quinquies, cod. pen., artt. 582, 585 in relaz. all'art. 576, comma 1, n. 1, cod. pen., artt. 56, 393 cod. pen.). 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede che la Corte di cassazione corregga — con quel che ne consegue — l'errore di fatto consistente: a) nell'escludere (qualificandolo come mero mediatore, figura che si limita a mettere in contatto le parti) che [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto un ruolo nel rapporto di credito che l'[OSCURATO:PERSONA] vantava nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. nonostante che egli abbia agito come procacciatore di affari (figura che percepisce una provvigione dal proponente il contrasto), come risulta dalle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rese nel dibattimento davanti alla Corte di assise e r specificamente indicate nel secondo motivo di ricorso (p. 6-8) davanti alla Corte di cassazione; b) nel non vagliare il terzo motivo di ricorso che adduceva elementi di prova (sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA] e deposizione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], specificamente indicate a p. 10 del ricorso) relative al momento in cui [OSCURATO:PERSONA] consegnò 300 euro ad [OSCURATO:PERSONA] (p. 5 del ricorso in esame), non coincidente con quello in cui [OSCURATO:PERSONA] lo colpì procurandogli lesioni personali, ma con un momento successivo (sicché, venendo meno l'aggravante ex art. 576, comma 1, cod. pen. il reato ex art. 582 cod. pen. sarebbe perseguibile a querela). [OSCURATO:PERSONA] 1. L'errore di fatto che conduce ex art. 625-bis cod. proc. pen. all'annullamento di un provvedimento della Corte di cassazione è solo quello costituito da sviste o errori di percezione nei quali la Corte sia incorsa nel leggere gli atti del giudizio di. legittimità. Pertanto, non rilevano errori valutativi o di giudizio e l'errore di fatto censurabile ex art. 625-bis cod. proc. pen. deve consistere in una inesatta percezione di dati direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di legittimità, tale da supporre la esistenza di un fatto la cui realtà è incontrastabilmente esclusa o l'inesistenza di un fatto la cui realtà è invece certa. In entrambi i casi, il fatto deve avere costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata, cioè l'errore deve essere consistito nella fallace supposizione (nei termini di una "invenzione" o di una "omissione") di un fatto realmente influente sull'esito del processo, effettivamente incidente sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità. Inoltre, la inesatta percezione dei dati processuali deve avere prodotto una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l'errore di fatto (Sez. U, n.16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221284; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Rv. 271145; Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Rv. 259503).2. Deve, anzitutto, rilevarsi che i motivi del ricorso presentato davanti alla Seconda Sezione penale di questa Corte non sono stati allegati al ricorso in esame, che risulterebbe già per questo inammissibile in quanto aspecifico. 3. In ogni caso, nella fattispecie non risulta che sia stata omessa la valutazione del motivo di ricorso attinente al ruolo di procacciatore d'affari della vittima e di quello relativo all'asserita assenza del nesso teleologico del reato di lesioni rispetto all'estorsione. Infatti, nella motivazione della sentenza viene espressamente osservato che «I Giudici del merito hanno chiarito, con motivazione adeguata e conforme a principi di diritto (...), che il [OSCURATO:PERSONA] era completamente estraneo al rapporto di credito che [OSCURATO:PERSONA] vantava nei confronti della MKG, tenuto conto che la vittima non era socio di tale società e non rivestiva alcun incarico in essa, né aveva in corso alcun rapporto di subordinazione o para-subordinazione con la medesima società. [OSCURATO:PERSONA], infatti, era un collaboratore esterno di altra società - la PFM System - che nulla doveva all'[OSCURATO:PERSONA], avendo in questa vicenda svolto unicamente la funzione di messa in contatto, previa antecedente istruttoria di fattibilità, tra il committente dei lavori e la MKG. I motivi per i quali [OSCURATO:PERSONA] ha agito con estrema violenza nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] sono - sempre come evidenziato dai Giudici di merito - legati al fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] accusava il [OSCURATO:PERSONA] di avergli presentato i Pizzoli, presentazione che naturalmente non poteva consentire ad [OSCURATO:PERSONA] neanche in astratto di agire in giudizio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (...). [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato in tutta questa vicenda di essere ben consapevole di questo fatto, tanto che, anche quando subito dopo aver rilasciato il [OSCURATO:PERSONA] e subito dopo aver subito la perquisizione da parte della polizia, aveva ancora minacciato il [OSCURATO:PERSONA] chiedendogli non già di pagare lui quanto ad esso spettante ma di intervenire sui Pizzoli affinché questi ultimi provvedessero al pagamento», sicché [OSCURATO:PERSONA] ha «approfittato della situazione di soggezione/sottomissione nella quale aveva ridotto [OSCURATO:PERSONA] per estorcere a quest'ultimo una somma di denaro», così da «escludere sia dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo la possibilità di ricondurre l'azione dell'odierno ricorrente nell'alveo delle condotte indicate nell'art. 393 cod. pen.». Inoltre, viene considerato che, per un verso, le lesioni seguirono la prima dazione di euro 300 ma anche che, per altro verso, 05£1 esse precedettero la seconda dazione di euro 1.300, così fondando l'aggravante del nesso teleologico riconosciuto in sentenza. Infatti, specificamente nella sentenza della Corte si osserva (p. 49 che «i Giudici di merito hanno ben chiarito come la seconda dazione di denaro dal [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA] si inquadra comunque in un generale contesto di violenze e di minacce protrattosi per l'intera giornata e da ciò non può che derivarne l'irrilevanza del momento temporale della dazione (...) nel caso in esame ci si trova in presenza di un contesto di natura estorsiva con la conseguenza che per la configurabilità del reato è sufficiente che la dazione (nel caso di specie di denaro) sia consequenzialmente legata alle violenze o alle minacce non essendo, invece, richiesta una contestualità temporale tra la pregressa azione violenta o minacciosa e la dazione del denaro». 4. In definitiva, con il ricorso in esame si ripropongono questioni sulle quali la precedente sentenza della Corte di cassazione si è già compiutamente pronunciata, senza che si possa configurare l'errore di percezione dedotto. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
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